{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 131", "bge", "CH", null, "100 IA 131", null, "1974-05-22", null, "it", null, null, "Regeste\n Gemeingebrauch, gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung \u00f6ffentlicher Sachen. Merkmale des Gemeingebrauchs und seine Abgrenzung gegen\u00fcber gesteigertem Gemeingebrauch und Sondernutzung. Die Benutzung des \u00f6ffentlichen Strandes durch die Anst\u00f6sser und ihre G\u00e4ste stellt, sofern keine Bade- oder sonstige Anlage errichtet und keine Handelst\u00e4tigkeit ausge\u00fcbt wird, einen Gemeingebrauch dar, ausser wenn dadurch eine gleichartige Mitbenutzung durch die \u00d6ffentlichkeit ausgeschlossen wird (Erw. 5). Gesetzm\u00e4ssigkeit von Abgaben. Voraussetzungen und Grenzen der Gesetzesdelegation bei Geb\u00fchren (Erw. 6). Fehlen einer gen\u00fcgenden gesetzlichen Grundlage im vorliegenden Fall bejaht (Erw. 7).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Gemeingebrauch, gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung \u00f6ffentlicher Sachen. Merkmale des Gemeingebrauchs und seine Abgrenzung gegen\u00fcber gesteigertem Gemeingebrauch und Sondernutzung. Die Benutzung des \u00f6ffentlichen Strandes durch die Anst\u00f6sser und ihre G\u00e4ste stellt, sofern keine Bade- oder sonstige Anlage errichtet und keine Handelst\u00e4tigkeit ausge\u00fcbt wird, einen Gemeingebrauch dar, ausser wenn dadurch eine gleichartige Mitbenutzung durch die \u00d6ffentlichkeit ausgeschlossen wird (Erw. 5). Gesetzm\u00e4ssigkeit von Abgaben. Voraussetzungen und Grenzen der Gesetzesdelegation bei Geb\u00fchren (Erw. 6). Fehlen einer gen\u00fcgenden gesetzlichen Grundlage im vorliegenden Fall bejaht (Erw. 7).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Usage commun, usage commun accru et usage privatif du domaine public Crit\u00e8res de l'usage commun et d\u00e9limitation par rapport \u00e0 l'usage commun accru et l'usage privatif. Constitue un usage commun l'utilisation de plages publiques par les propri\u00e9taires riverains et leurs h\u00f4tes, sans installations baln\u00e9aires ou autres, ni activit\u00e9 commerciale quelconque, lorsque cette utilisation n'exclut pas le m\u00eame usage de la part du public (consid. 5). Base l\u00e9gale des contributions Conditions et limites de la d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence en mati\u00e8re de taxes (consid. 6). Absence de base l\u00e9gale suffisante dans le cas d'esp\u00e8ce (consid. 7).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Uso comune, particolare ed accresciuto di cose di dominio publico. Caratteristiche dell'uso comune e sua delimitazione nei confronti del-l'uso accresciuto o particolare. Costituisce uso comune, in assenza d'impianti balneari o d'altro genere e di attivit\u00e0 commerciale, l'uso della spiaggia pubblica da parte dei proprietari dei fondi rivieraschi e dei loro ospiti, che non impedisca al pubblico un concorrente uso comune (consid. 5). Base legale dei tributi Esigenze e limiti della delegazione legislativa in materia di tasse (consid. 6). Assenza di base legale adeguata nella fattispecie (consid. 7).", "Urteilskopf\n100 Ia 131\n20. Estratto della sentenza 22 maggio 1974 nella causa Pirovano e altri contro Consiglio di Stato del cantone Ticino\nRegeste\nGemeingebrauch, gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung \u00f6ffentlicher Sachen.\nMerkmale des Gemeingebrauchs und seine Abgrenzung gegen\u00fcber gesteigertem Gemeingebrauch und Sondernutzung. Die Benutzung des \u00f6ffentlichen Strandes durch die Anst\u00f6sser und ihre G\u00e4ste stellt, sofern keine Bade- oder sonstige Anlage errichtet und keine Handelst\u00e4tigkeit ausge\u00fcbt wird, einen Gemeingebrauch dar, ausser wenn dadurch eine gleichartige Mitbenutzung durch die \u00d6ffentlichkeit ausgeschlossen wird (Erw. 5).\nGesetzm\u00e4ssigkeit von Abgaben.\nVoraussetzungen und Grenzen der Gesetzesdelegation bei Geb\u00fchren (Erw. 6).\nFehlen einer gen\u00fcgenden gesetzlichen Grundlage im vorliegenden Fall bejaht (Erw. 7).\nSachverhalt\nab Seite 132\nBGE 100 Ia 131 S. 132\nRiassunto dei fatti:\nCon una serie di decisioni emanate nel marzo 1972 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni del cantone Ticino, fondandosi sugli\nart. 13 e 15\ndel Reglamento d'applicazione del 22 dicembre 1967 (Re) della legge ticinese sulla costruzione, la manutenzione e l'uso delle strade cantonali, del 17 gennaio 1951 (LCMS), poneva a carico di proprietari, affittuari o gerenti di campeggi situati lungo le sponde dei laghi Verbano e Ceresio una tassa per l'uso particolare del demanio pubblico durante gli anni 1968, 1969 e 1970. Il Consiglio di Stato rigettava i gravami interposti dinnanzi ad esso dagli interessati. Questi hanno impugnato avanti il Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico le risoluzioni del Consiglio di Stato che li concernono, chiedendone l'annullamento.\nErw\u00e4gungen\nConsiderando in diritto:\n3.\nTutti i ricorrenti sollevano la censura di violazione dell'art. 4 CF.\na) Nel ricorso di Annalise Cremer si fa - almeno secondo il senso che dev'essere attribuito alla motivazione - rimprovero al Consiglio di Stato di esser caduto nell'arbitrio per aver considerato quale uso particolare (Sondernutzung) o uso accresciuto (gesteigerten Gemeingebrauch) ci\u00f2 che in realt\u00e0 \u00e8 uso comune (Gemeingebrauch) della cosa pubblica.\nb) In tutti i ricorsi inoltre, la censura d'arbitrio \u00e8 motivata con la carenza di base legale per l'imposizione del richiesto tributo.\nc) In taluni ricorsi la violazione dell'art. 4 CF \u00e8 ravvisata inoltre nella disparit\u00e0 di trattamento o nel diniego di giustizia formale.\nAlcuni ricorrenti invocano pure, in relazione all'assenza di base legale, la violazione del principio della separazione dei poteri, nonch\u00e8 del divieto della doppia imposizione e della libert\u00e0 di industria e di commercio.\nLe censure, in quanto necessario, saranno esaminate in quest'ordine.\n4.\na) L'art. 99 della legge ticinese di applicazione e complemento al CC (LAC), nella versione introdotta con la novella del 18 dicembre 1968, specifica che \"le cose senza\nBGE 100 Ia 131 S. 133\npadrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla giurisdizione del Cantone, rispettivamente degli enti pubblici locali, secondo le norme delle leggi speciali. Tra le cose di dominio pubblico, soggette alla sovranit\u00e0 del Cantone, il capoverso secondo annovera segnatamente \"le acque dei laghi, fiumi, torrenti e degli altri bacini e corsi d'acqua..., semprech\u00e8 non sia provato un diritto prevalente di propriet\u00e0 privata\".\nb) Ai laghi, ed alla loro protezione, \u00e8 dedicata specialmente la legge cantonale sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LPRL). Dopo aver richiamato (art. 1) i disposti degli art. 664 CC e 99 LAC, l'art. 2 stabilisce che il limite del dominio pubblico \u00e8 determinato, salvo segno contrario, dal livello medio dello specchio d'acqua e specifica che \"la riva bianca appartiene in ogni caso al dominio pubblico\".\nL'art. 4 LPRL recita: D. Destinazione\n\"Le acque pubbliche, le rive bianche e i terrini di nuova formazione sono di uso comune.\"\nSull'area di dominio pubblico \u00e8 vietato erigere costruzioni o alterare lo stato del terreno specialmente con cinte o siepi che interrompano il transito (art. 5 cpv. 1). Opere lacustri (pontili, boe) e altre costruzioni mobiliari possono essere concesse dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (art. 5 cpv. 2). Fra le costruzioni immobiliari solo le darsene sono espressamente contemplate dalla legge. Per esse \u00e8 necessaria l'autorizzazione o la concessione del Dipartimento secondo che siano su area privata oppure pubblica (art. 13/1); il libero transito lungo la riva del lago dev'essere assicurato (art. 13/2). Deroghe al divieto di costruzione stabilito dall'art. 5 ed alle ulteriori disposizioni concernenti gli arretramenti, le distanze, gli indici di occupazione e le altezze (art. 7/11 e 16 LPRL) possono esser consentite dal Consiglio di Stato nei casi previsti dall'art. 18 cpv. 1. Anche l'occupazione di aree di dominio pubblico pu\u00f2 esser concessa per opere di interesse pubblico e turistico generale (art. 18 cpv. 3). L'art. 30 LPRL prevede che \"i permessi di cui agli art. 5, 13, 18 cpv. 3, 27 e 28 della legge sono dati in forma di concessione precaria\" (cpv. 1), per la quale \"viene prelevata una tassa mediante decreto esecutivo\" (cpv. 7), \"il cui provento \u00e8 destinato all'acquisto, alla creazione o alla sistemazione\nBGE 100 Ia 131 S. 134\ndi fondi sulla riva dei laghi\". L'art. 31 LPRL abilita il Consiglio di Stato ad emanare mediante decreto esecutivo le norme particolari.\nDetto regolamento (ReLPRL) \u00e8 del 3 agosto 1962. Esso precisa il concetto di \"riva bianca\", definendola \"la fascia di terreno occupata, anche non continuamente, dall'acqua e priva di vegetazione o con vegetazione acquatica\" (art. 7 cpv. 1 ReLPRL). Quanto alle tasse per l'occupazione di aree di dominio pubblico, giusta gli art. 5, 13, 18 cpv. 3 et 27 della legge, il regolamento si limita a specificare ch'esse \"variano da fr. 10.- a fr. 50.- annualmente e per ogni mq\". Fissate dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, esse debbono esser versate anticipatemente per l'intero periodo della concessione.\nc) D'altro canto, la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 (LCMS) precisa, anzitutto, ci\u00f2 che le strade cantonali comprendono (art. 2 LCMS): il campo stradale, le banchine, le cunette e i loro spazi, i marciapiedi, i muri di sostegno, le piazzette di deposito e, in genere, tutte le opere lungo le strade stesse costruite dallo Stato ad eccezione dei muri di controriva e delle scarpate. Essa si occupa quindi del piano regolatore, della costruzione e correzione delle strade cantonali (Titolo II, Capitoli I-III), della loro manutenzione (Titolo III), delle strade comunali, patriziali, ecc. (Titolo IV), delle tombinature e fognature (Titolo V), delle strade abbondonate (Titolo VI), della polizia (Titolo VII) e della circolazione stradali (Titolo VIII). Il Titolo VII - polizia stradale - che qui interessa, contiene norme circa la distanza delle costruzioni dalle strade, i muri di cinta, le finestre, i pluviali (art. 48-53). Occupazione provvisoria delle strade\n\"Le concessioni precarie per occupazione stabile o provvisoria delle strade, del sottosuolo stradale o delle aree di propriet\u00e0 dello Stato sono rilasciate dal dipartimento delle pubbliche costruzioni e sono soggette alle disposizioni ed alle tasse previste da speciale decreto esecutivo.\nLe concessioni per occupazioni temporanee ed il prelevamento delle relative tasse spettano ai comuni, in quanto essi abbiano assunto la manutenzione stradale.\"\nIl capitolo II del regolamento di applicazione della LCMS del 22 dicembre 1967 \u00e8 dedicato all'\"uso particolare e all'uso accrescituto del demanio pubblico cantonale\". L'art. 10 precisa\nBGE 100 Ia 131 S. 135\nche, ove non sia diversamente stabilito da leggi speciali, l'uso particolare e l'uso accresciuto richiedono una concessione, rispettivamente un'autorizzazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Gli art. 13, 14, 15 hanno il seguente tenore: Art. 13\n\"E' considerato uso particolare del demanio pubblico segnatamente: l'occupazione del suolo con costruzioni di stabili, comprese le sporgenze di gronde, balconi ecc.; l'attraversamento delcampo stradale con condotte di qualsiasi genere, come fognature, cavi, condotte per acqua potabile; l'esercizio di stabilimenti balneari lungo le rive dei laghi e dei fiumi, di campeggi e simili. Art. 14\nE' considerato uso accresciuto del demanio pubblico segnatemente il deposito, anche temporaneo, di materiali, di macchinari ecc.; la formazione di ponteggi e di stecconate, di accessi alla propriet\u00e0 privata, di diramazioni stradali, di porti e ancoraggi per l'attracco dei natanti; la posa di boe, di cinte o di cancelli sopra i muri delle strade o gli argini o le rive dei fiumi; l'immissione di acque di rifiuto nei corsi d'acqua o laghi, nelle fognature e nelle cunette delle strade; l'attraversamento con condotte aeree; la posa di tende, di fanali, di insegne e simili, sporgenti sull'area pubblica; la sosta di veicoli per l'esercizio di commerci e il posteggio continuato dei veicoli; l'esposizione di bancarelle per la vendita di merci e simili. Art. 15\nLe concessioni sono soggette alle seguenti tasse annuali:\na) occupazione con costruzioni stabili, comprese le sporgenze di gronde, balconi e simili: da fr. 1.- a fr. 10.- il mq;\nb) attraversamento con fognature, condotte per acqua potabile, cavi e simili: da fr. 0.10 a fr. 2.- il ml; tassa minima fr. 1.;\nc) copertura corsi d'acqua da fr. 1 - a franchi 10.- il mq;\nd) appoggio ai muri di sostegno della strada: il 3% del costo di costruzione del muro;\ne) esercizio di stabilimenti balneari, di campeggi e simili:\na) lungo le rive dei laghi da fr. 20.- a fr. 500.-- il ml. di riva di lago prospicente lo stabilimento e il campeggio;\nb) lungo le rive dei fiumi, da fr. 50.- a fr. 1000.--.\"\nBGE 100 Ia 131 S. 136\n5.\nUso particolare della cosa pubblica.\na) I campeggi, di cui i ricorrenti sono proprietari, o affittuari, o gerenti, sorgono tutti, secondo quanto \u00e8 desumibile dagli atti, su fondi di propriet\u00e0 privata che confinano o sono vicini alle rive dei laghi Ceresio e Verbano.\nL'autorit\u00e0 cantonale non sostiene che le istallazioni dei campeggi occupino suolo pubblico, n\u00e8 che su questo i ricorrenti esercitino una qualsiasi attivit\u00e0 commerciale diretta. Essa si fonda sulla circostanza che gli ospiti dei campeggi usufruiscono della spiaggia per il loro svago, l'esercizio di attivit\u00e0 ricreative o sportive, in particolare per prendere il sole e fare il bagno. La spiaggia, per carenza di vie pubbliche d'accesso, \u00e8 sovente raggiungibile per via di terra solo attraverso i fondi privati, segnatamente i campeggi. L'approdo per via d'acqua, di cui non viene contestata la possibilit\u00e0, \u00e8 inusitato; la presenza dei campeggiatori distoglie oltretutto l'ulteriore pubblico dall'accedervi. Ne viene che gli ospiti dei campeggi - argomenta l'autorit\u00e0 cantonale - usufruiscono della riva bianca a titolo esclusivo: ci\u00f2 adempie, a mente del Consiglio di Stato, gli estremi dell'uso particolare, e fa nascere a carico di chi gerisce i campeggi, ritraendone utile, l'obbligo del pagamento di una tassa di concessione.\nb) Giusta l'art. 664 CC, il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico \u00e8 regolato dalla legislazione cantonale, che lo pu\u00f2 abrogare o limitare (RU 88 I 23 consid. 7;\n95 II 19\n). L'art. 4 LPRL sancisce espressamente che le acque pubbliche, comprese le rive bianche, sono di uso comune. Libero, uguale per tutti, gratuito (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 294 ss), l'uso comune si contrappone all'uso privativo, nelle due forme dell'uso accresciuto e dell'uso particolare, che l'autorit\u00e0 cantonale pu\u00f2 vincolare ad un'autorizzazione, rispettivamente ad una concessione anche in assenza di una base legale (RU 73 I 217\n;\n75 I 15\n;\n81 I 86\n;\n88 I 25\nconsid. 7\n;\n95 I 249\nconsid. 3\n;\n96 I 225\n;\n99 Ia 392\n). Contenuto e limiti dell'uso comune sono talora imprecisi e di disagevole definizione. Due criteri si ritrovano in giurisprudenza: da un lato, occorre che esso rientri nel novero del consueto, tanto per la sua natura quanto per la sua intensit\u00e0; dall'altro, che non impedisca o intralci sensibilmente il concorso di altri nell'uso della cosa (RU 75 I 14, 77 I 288\n;\n79 I 336\n;\n93 I 645\n).\nBGE 100 Ia 131 S. 137\nc) La giurisprudenza ha pi\u00f9 volte rilevato (RU 56 I 267\n;\n75 I 14\nconsid. 4\n;\n95 I 247\n) che la facolt\u00e0 di fare il bagno e di utilizzare a tal fine la riva rientra nel novero delle utilizzazioni addirittura tipiche delle acque pubbliche. Mentre altri usi un tempo consuetudinari - abbeverare il bestiame, lavare i panni - sono in regresso o sono addirittura scomparsi negli ultimi decenni, quello di fare il bagno si \u00e8 maggiormente diffuso col modificarsi delle abitudini di vita, lo sviluppo del turismo, delle attivit\u00e0 sportive e delle cure balneari ed elioterapiche; e v'\u00e8 da attendersi un ulteriore incremento, quando i problemi dell'inquinamento delle acque saranno risolti. Non v'\u00e8 quindi dubbio -n\u00e8 l'autorit\u00e0 cantonale sostiene il contrario - che i singoli ospiti dei campeggi fanno del suolo e dell'acqua pubblici un uso che, per sua natura e intensit\u00e0, rientra nel novero del consueto, e pertanto si classifica come uso comune a'sensi dello art. 4 LPRL. Che quest'uso sia fatto collettivamente non muta la sua caratteristica, anzi la conferma.\nd) Ma neppure pu\u00f2 esser ritenuto l'argomento dell'autorit\u00e0 cantonale, per cui gli ospiti dei campeggi impedirebbero o ostacolerebbero il concorrente uso comune da parte di altri. Certo, i proprietari dei fondi rivieraschi - e di conseguenza i loro ospiti - godono nei confronti di terzi di un vantaggio di fatto per l'esercizio dell'uso comune. Codesto vantaggio, dipendente dalla situazione dei luoghi, non fonda per\u00f2 alcun statuto giuridico particolare a loro favore. La sua scomparsa o restrizione non li legittima n\u00e8 a domandare il ripristino, n\u00e8 ad ottenere indennit\u00e0, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ritenuto in caso di abbandono o correzione di una strada pubblica, di correzione o prosciugamento di un'acqua pubblica (RU 20 p. 66\n;\n23 I 116\n;\n47 II 80\n;\n48 I 117\n;\n61 I 231\n;\n79 I 205\n;\n83 I 149\n;\n88 I 27\n;\n91 I 408\n;\n92 I 510\n), con la sola eccezione, fondata sulla legge federale d'espropriazione, del proprietario di un fondo che, a seguito di espropriazione parziale perda ogni accesso alla via pubblica (RU 95 I 305; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 296/97).\nContrariamente a quanto si verifica in caso di uso accresciuto o particolare, il concorrente uso comune da parte di terzi non \u00e8 reso disagevole o addirittura impossibile dall'uso esercitato dai rivieraschi e dai loro ospiti, che \u00e8 e rimane uso comune. Causa di codeste difficolt\u00e0 \u00e8 infatti unicamente la\nBGE 100 Ia 131 S. 138\nsituazione dei luoghi, segnatamente la carenza di adeguati accessi viari pubblici alla riva, della quale i proprietari rivieraschi non possono esser tenuti responsabili. Se i campeggi fossero abbandonati. le difficolt\u00e0 di esercizio dell'uso comune da parte di terzi non muterebbero fintanto che lo Stato non provvedesse a rendere agevolmente accessibile per via di terra, oltre che con l'approdo, la riva del lago. Il fatto che la riva bianca sia di uso comune, non legittima infatti ancora il pubblico a utilizzare la propriet\u00e0 privata per raggiungerla (RU 56 I 267).\nDiversa sarebbe la situazione, sotto questo profilo, soltanto se i proprietari dei fondi rivieraschi avessero, con cinte o in altra maniera, occluso passaggi pubblici esistenti verso la spiaggia o altrimenti impedito il transito lungo la stessa: ma l'autorit\u00e0 cantonale non afferma neppure che ci\u00f2 si sia verificato.\ne) E'vero che l'art. 13 ReLCMS definisce uso particolare segnatemente l'esercizio di stabilimenti balneari, di campeggi e simili \"lungo\" le rive dei laghi e dei fiumi. Ma, se non si vuol svuotare la nozione di uso comune di ogni senso, il termine \"lungo\" le rive deve essere inteso nel senso di \"sulle\" rive, e l'uso particolare deve presupporre l'occupazione, perlomeno temporanea, di suolo pubblico con gli impianti balneari o di campeggio, cosi come d'altronde si evince chiaramente dall'ulteriore testo dell'art. 13 e da quello dell'art. 14 ReLCMS, ove \u00e8 sempre discorso di impianti che occupano il suolo. D'altro canto, l'autorit\u00e0 cantonale non pretende neppure che la riva sia dai ricorrenti utilizzata per svolgervi attivit\u00e0 commerciali, ad esempio per vendervi merci ai bagnanti.\nSi deve cosi concludere che manifestamente a torto, ed arbitrariamente, l'autorit\u00e0 cantonale, in assenza di qualsiasi impianto stabile e di qualsiasi attivit\u00e0 commerciale sul suolo pubblico. ha ritenuto adempiuti gli estremi dell'uso particolare. La censura, sollevata nel ricorso di Annalise Cremer, appare cosi fondata, ci\u00f2 che comporta l'annullamento della relativa decisione del Consiglio di Stato gi\u00e0 per il suddetto motivo.\n6.\nBase legale dei tributi.\na) Le somme di denaro che il Cantone esige dai ricorrenti costituiscono pubblici tributi e precisamente tasse (annuali) per la concessione dell'uso particolare del dominio pubblico.\nBGE 100 Ia 131 S. 139\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, approvata dalla dottrina dominante (RU 97 I 203 b, 347 e 804 e riferimenti), tutti i pubblici tributi - ad eccezione delle semplici tasse di cancelleria - debbono fondarsi su una base legale, nel senso che la legge formale deve perlomeno stabilire, accanto al principio, le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali. Anche quando il diritto cantonale non esclude la delegazione del potere legislativo all'esecutivo, viola pertanto il principio della legalit\u00e0 (RU 97 I 347), rispettivamente quello della separazione dei poteri, ancorato in tutte le costituzioni cantonali (RU 93 I 44), il legislatore che lasci all'esecutivo il compito di stabilire gli elementi essenziali del tributo (RU 92 I 47\n;\n95 I 251\n/52\n;\n97 I 348\nlett. f e 804 consid. 7; cfr. anche 98 Ia 109 e 592).\nIn materia di imposte vere e proprie, quand'anche esse contengano elementi propri di una tassa, queste esigenze sono assolute, come il Tribunale federale ha confermato nella recente sentenza RU 100 Ia 66 consid. 2a. Per contro esse possono apparire eccessivamente rigide allorquando si tratta di determinati tipi di tributi causali. Cosi il Tribunale federale si \u00e8 posto in RU 97 I 204 consid. 5 e 348a, senza risolverlo, il problema di sapere se l'esigenza di una base legale in senso formale non possa esser abbandonata (o attenuata), oltre che per le tasse di cancelleria, per altre tasse che in virt\u00f9 della loro stessa natura, cio\u00e8 perch\u00e8 rappresentano la contropartita di una prestazione fatta dall'ente pubblico, sono assoggettate ai principi della proporzionalit\u00e0 e della copertura dei costi, che il cittadino pu\u00f2 invocare accanto a quello dell'uguaglianza, per esigerne la giudiziale mitigazione. Il problema \u00e8 stato altres\u00ec sollevato, ma lasciato aperto, a proposito dei contributi (cfr. RU 99 Ia 603 consid. 5b).\nNella recente sentenza RU 99 Ia 697 ss. il Tribunale federale ha risolto in senso affermativo il quesito trattandosi della tariffa per l'ispezione delle carni. Nel caso concreto, \u00e8 stato ritenuto sufficiente che la legge formale stabilisca il principio della percezione della tassa, delegando il compito di allestire la tariffa in modo affatto generale all'esecutivo. A codesta conclusione il Tribunale federale \u00e8 pervenuto tenendo conto, da un lato, del carattere prettamente tecnico della tariffa, della molteplicit\u00e0 dei criteri entranti in considerazione, della necessit\u00e0\nBGE 100 Ia 131 S. 140\ndi frequenti periodici adattamenti, e rilevando, dall'altro che un riferimento nella legge formale ai principi costituzionali della copertura dei costi, della proporzionalit\u00e0 e dell'uguaglianza di trattamento, al cui rispetto l'autorit\u00e0 esecutiva \u00e8 comechessia tenuta, non avrebbe alcuna portata propria. Inoltre il Tribunale federale ha sottolineato che, nel citato caso, contribuiva all'attenuazione dell'esigenza di una base formale la circostanza che la tariffa, elaborata dal Governo cantonale, esigeva l'approvazione del Consiglio federale. A scanso d'equivoci, il Tribunale federale ha per\u00f2 subito soggiunto che quest'inflessione della giurisprudenza non pu\u00f2 automaticamente valere per tutti i tipi di tasse, ed ancor meno per tutti i tributi causali.\nb) Tanto la LPRL quanto la LCMS - nell'ipotesi, sostenuta dal Consiglio di Stato, ma combattuta dai ricorrenti, ch'essa sia applicabile non solo alle strade ed ai loro annessi, ma al dominio pubblico in genere - si limitano a sancire il principio della percezione di una tassa, delegando al Consiglio di Stato di stabilirne modalit\u00e0 e misura con decreto esecutivo (art. 30 LPRL'art. 57 LCMS).\nSecondo la giurisprudenza anteriore alla sentenza Emmenegger, test\u00e8 citata, il requisito della base legale formale non \u00e8 soddisfatto, la legge non fornendo alcuna indicazione circa gli elementi essenziali della prevista tassa.\nLegittimati a criticare la costituzionalit\u00e0 delle disposizioni che loro sono state applicate, ancorch\u00e8 il termine per l'impugnazione diretta delle norme sia trascorso (RU 97 I 780 consid. 2, 808, 915 consid. 4a), i ricorrenti otterrebbero l'annullamento delle impugnate decisioni a meno che il temperamento introdotto dalla sentenza Emmenegger al precedente rigore giurisprudenziale sia da estendere anche al caso qui in discussione, il che resta da esaminare.\nc) I tributi richiesti dai ricorrenti sono tasse di utilizzazione per la concessione di un uso particolare del dominio pubblico. Per la loro stessa natura, a simili tasse il principio della copertura dei costi, che vige in materia delle altre tasse amministrative, non torna applicabile. E'vero che queste tasse sono considerate di regola soggette al principio dell'equivalenza, nel senso che debbono corrispondere al valore economico della prestazione effettuata dallo Stato. In giurisprudenza \u00e8 per\u00f2 gi\u00e0 stato ammesso che il loro gettito, diversamente da quanto \u00e8\nBGE 100 Ia 131 S. 141\nprescritto per le tasse amministrative, pu\u00f2 superare l'onere imposto allo Stato, e quindi lasciare un utile (RU 52 I 44 ss, 72 I 396; IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, III ed. n. 412 IV). In questo senso, costituendo un cespite di introito fiscale, esse si avvicinano alle imposte.\nRispondendo affermativamente al quesito postosi dal Tribunale federale in RU 97 I 204 e 348, il Tribunale amministrativo di Zurigo ha tuttavia ammesso in genere che per le tasse d'utilizzazione basta la statuizione del principio del prelievo nella legge formale, con delega all'esecutivo di fissarne l'ammontare e le premesse con ordinanza (ZBl 73 (1972) p. 355 consid. 3b; 75 (1974) p. 110 consid. 2 e 111 consid. b). I motivi invocati dal Tribunale amministrativo di Zurigo - molteplicit\u00e0 e diversit\u00e0 delle fattispecie da ordinare, necessit\u00e0 di adattamenti solleciti in caso di mutamento delle circostanze -possono certo apparire di rilievo, ed \u00e8 comprensibile che siano invocati per superare il requisito della base formale riferito a quelle tasse d'utilizzazione per le quali il criterio dell'equivalenza della prestazione appare affidante e soprattutto praticabile. Si pu\u00f2 sostenere che ci\u00f2 si verifica quando il valore della prestazione dello Stato pu\u00f2 essere raffrontato al valore di un'uguale prestazione di libero mercato: la tassa per il temporaneo uso di una sala di un edificio pubblico, ad esempio (ZBl 73 (1972) p. 355), pu\u00f2 essere raffrontata alla locazione di un corrispondente locale in un edificio privato; la tassa per la posa di un banco di vendita temporaneo su suolo pubblico, all'importo richiesto normalmente da un privato. In genere, si tratter\u00e0 comunque di importi relativamente modesti. Diverso \u00e8 il discorso allorquando la prestazione effettuata dallo Stato, per la sua natura particolare o il monopolio di fatto da esso detenuto, non \u00e8 suscettibile di esser misurata con parametri di mercato o soltanto in virt\u00f9 di una valutazione dell'interesse soggettivo del beneficiario (in senso analogo RU 99 Ia 603 c. 5b). Lo stesso Tribunale amministrativo di Zurigo (ZBl 75 (1974) p. 111) ha riconosciuto non potersi far eccezione al principio della base legale formale per la tassa dovuta dal beneficiario d'una deroga alla distanza legale di una costruzione da un corso d'acqua pubblico, n\u00e8 per le tasse di concessione di acque pubbliche (1 c.).\nDi una tassa di utilizzazione di questa natura si tratta appunto nel caso in esame. Non solo, tutte le rive dei laghi e\nBGE 100 Ia 131 S. 142\ncorsi d'acqua essendo pubbliche, manca la possibilit\u00e0 di un qualsiasi riferimento ai prezzi usuali del mercato privato, ma la posizione di monopolio detenuta dallo Stato pu\u00f2 indurre l'amministrazione a conferire a codeste tasse il carattere di introiti fiscali, come lo dimostra, d'altronde, proprio l'entit\u00e0 considerevole dei tributi annui richiesti dai ricorrenti (da un minimo annuo di fr. 860.-- ad un massimo di fr. 32500.--).\nLa questione di sapere se, per talune tasse di utilizzazione, l'esigenza di una base legale formale possa essere attenuata pu\u00f2 quindi restare aperta. In ogni caso, una simile deroga al principio non si giustifica per le tasse in esame che per la loro natura, la indeterminatezza dei criteri applicabili alla loro fissazione ed infine la loro rilevanza sono, sotto il profilo della legalit\u00e0, da assimilare alle imposte. Cos\u00ec come il Tribunale federale ha ritenuto in RU 95 I 243 ss (251), per un caso analogo (tassa per l'utilizzazione di acque pubbliche per la formazione di una darsena su fondo privato), il requisito della base legale in senso formale \u00e8 in questi casi irrinunciabile.\nNe viene che i ricorsi debbono essere ammessi, poich\u00e8 le impugnate tassazioni mancano della sufficiente base legale e violano, con l'art. 4 CF, anche il principio della separazione dei poteri.\n7.\nD'altronde - sia rilevato a titolo abbondanziale - i gravami meriterebbero accoglimento, quand'anche si volesse ammettere che, in materia di tasse per l'utilizzazione del pubblico demanio, un'attenuazione delle esigenze formali appaia opportuna.\na) Se si volesse tener per sufficiente una delegazione di poteri dal legislativo all'esecutivo, almeno si dovrebbe pretendere che essa sia chiara con riferimento al suo oggetto e non lasci alcun dubbio circa l'intenzione del legislatore di sottoporre a tassa un determinato uso del pubblico demanio.\nA tale requisito non soddisfa certamente l'art. 57 nel quale Consiglio di Stato ravvisa la disposizione delegante. Come emerge dal titolo, dalla sistematica e dal testo (cfr. sopra consid. 4b), la LCMS si riferisce manifestamente ed esclusivamente alle strade pubbliche. Gi\u00e0 in virt\u00f9 dell'art. 99 LAC, che rinvia per il dominio pubblico alle singole leggi speciali, essa non ha per oggetto le rive dei laghi e dei fiumi. Che l'art. 57 LCMS, accompagnato dall'esplicita marginale \"occupazione provvisoria di strade\", nomini, oltre le\nBGE 100 Ia 131 S. 143\nstrade vere e proprie ed il loro sottosuolo, anche \"le aree di propriet\u00e0 dello Stato\", non consente, contrariamente alla tesi dell'autorit\u00e0 cantonale, di sussumere sotto tale richiamo - affatto marginale - ogni e qualsiasi parte del pubblico dominio, ma soltanto quelle porzioni che siano in relazione con le strade, anche se non ne formano parte integrante a'sensi dell'art. 2 LCMS: si pensi per esempio agli scorpori residui dopo la costruzione di una strada, od alle strade abbandonate (art. 44 LCMS). Se il legislatore, con quell'accenno, avesse inteso alludere all'intero demanio pubblico, si sarebbe sicuramente servito di altri termini. Non solo, ma se avesse inteso delegare al Consiglio. di Stato il potere di prelevare tasse a carico di bagnanti o campeggiatori, non avrebbe mancato di accennarvi o nella legge specifica sulla protezione delle rive dei laghi, che nulla contiene a codesto proposito (cfr. sopra, consid. 4a), come implicitamente ammette il Consiglio di Stato, oppure nella legge sui campeggi del 15 gennaio 1963, che regola minuziosamente, tasse comprese, questo fenomeno del turismo moderno (cfr. in materia, PAUL MAIER, Das Campingwesen der Schweiz, insb. die Fragen seiner \u00f6ffentlichrechtlichen Regelung durch die Kantone, diss. Friburgo 1963, in modo speciale p. 81 ss; inoltre: P.-G. BROGGINI, Il turismo estivo nella zona dei laghi del cantone Ticino, diss. Berna 1969).\nSe ne deve concludere che a ragione i ricorrenti censurano il difetto di una delega chiara, e che pertanto il Consiglio di Stato, emanando l'ordinanza, ha oltrepassato i limiti della delega e violato, anche sotto questo profilo, il principio della separazione dei poteri.\nd) Infine, quand'anche si volesse prescindere da tutto ci\u00f2, pure il modo con il quale il Consiglio di Stato ha redatto l'articolo 15 lett. e ReLCMS appare criticabile. Come rilevano alcuni ricorrenti, la misura del tributo, che pu\u00f2 spaziare da 20 a 500 fr. il metro lineare di riva per i laghi, da 50 a 1000 fr. il metro lineare per i fiumi, lascia all'autorit\u00e0 amministrativa un tale ambito di manovra, che praticamente la tassa pu\u00f2 essere stabilita ad libitum; se a ci\u00f2 si aggiunge che manca nella legge materiale ogni criterio di determinazione, la sufficienza di una simile base legale appare perlomeno dubbia sotto il profilo dell'art. 4 CF, che garantisce il cittadino contro gli abusi del potere amministrativo (RU 92 I 47).\nBGE 100 Ia 131 S. 144\n8.\nI ricorsi dovendo essere ammessi per i due cennati motivi, torna superfluo esaminare la fondatezza delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti.\nDispositiv\nIl Tribunale federale pronuncia:\nI ricorsi sono accolti e le impugnate risoluzioni del Consi glio di Stato annullate.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-131%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:05:27.374046", null, null, null, null, "9bf5868b9423f25b5f7b26dbc31e8dd7aa5b4a012c4d68e0816547e153b0a655", 1, 29620, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 131\", \"is_bge\": false, \"date\": null, \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"e non lasci alcun dubbio circa l'intenzione del legislatore di sottoporre a tassa un determinato uso del pubblico demanio\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-131%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-07-27T21:21:43\", \"sprache\": \"IT\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"\", \"abschnitte\": []}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"3.  Tutti i ricorrenti sollevano la censura di violazione dell'art. 4 CF.\\n\\na) Nel ricorso di Annalise Cremer si fa - almeno secondo il senso che dev'essere attribuito alla motivazione - rimprovero al Consiglio di Stato di esser caduto nell'arbitrio per aver considerato quale uso particolare (Sondernutzung) o uso accresciuto (gesteigerten Gemeingebrauch) ci\u00f2 che in realt\u00e0 \u00e8 uso comune (Gemeingebrauch) della cosa pubblica.\\n\\nb) In tutti i ricorsi inoltre, la censura d'arbitrio \u00e8 motivata con la carenza di base legale per l'imposizione del richiesto tributo.\\n\\nc) In taluni ricorsi la violazione dell'art. 4 CF \u00e8 ravvisata inoltre nella disparit\u00e0 di trattamento o nel diniego di giustizia formale.\\n\\nAlcuni ricorrenti invocano pure, in relazione all'assenza di base legale, la violazione del principio della separazione dei poteri, nonch\u00e8 del divieto della doppia imposizione e della libert\u00e0 di industria e di commercio.\\n\\nLe censure, in quanto necessario, saranno esaminate in quest'ordine.\\n\\n4.  a) L'art. 99 della legge ticinese di applicazione e complemento al CC (LAC), nella versione introdotta con la novella del 18 dicembre 1968, specifica che \\\"le cose senza BGE 100 Ia 131 S. 133 padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla giurisdizione del Cantone, rispettivamente degli enti pubblici locali, secondo le norme delle leggi speciali. Tra le cose di dominio pubblico, soggette alla sovranit\u00e0 del Cantone, il capoverso secondo annovera segnatamente \\\"le acque dei laghi, fiumi, torrenti e degli altri bacini e corsi d'acqua..., semprech\u00e8 non sia provato un diritto prevalente di propriet\u00e0 privata\\\".\\n\\nb) Ai laghi, ed alla loro protezione, \u00e8 dedicata specialmente la legge cantonale sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LPRL). Dopo aver richiamato (art. 1) i disposti degli art. 664 CC e 99 LAC, l'art. 2 stabilisce che il limite del dominio pubblico \u00e8 determinato, salvo segno contrario, dal livello medio dello specchio d'acqua e specifica che \\\"la riva bianca appartiene in ogni caso al dominio pubblico\\\".\\n\\nL'art. 4 LPRL recita: D. Destinazione\\n\\n\\\"Le acque pubbliche, le rive bianche e i terrini di nuova formazione sono di uso comune.\\\"\\n\\nSull'area di dominio pubblico \u00e8 vietato erigere costruzioni o alterare lo stato del terreno specialmente con cinte o siepi che interrompano il transito (art. 5 cpv. 1). Opere lacustri (pontili, boe) e altre costruzioni mobiliari possono essere concesse dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (art. 5 cpv. 2). Fra le costruzioni immobiliari solo le darsene sono espressamente contemplate dalla legge. Per esse \u00e8 necessaria l'autorizzazione o la concessione del Dipartimento secondo che siano su area privata oppure pubblica (art. 13/1); il libero transito lungo la riva del lago dev'essere assicurato (art. 13/2). Deroghe al divieto di costruzione stabilito dall'art. 5 ed alle ulteriori disposizioni concernenti gli arretramenti, le distanze, gli indici di occupazione e le altezze (art. 7/11 e 16 LPRL) possono esser consentite dal Consiglio di Stato nei casi previsti dall'art. 18 cpv. 1. Anche l'occupazione di aree di dominio pubblico pu\u00f2 esser concessa per opere di interesse pubblico e turistico generale (art. 18 cpv. 3). L'art. 30 LPRL prevede che \\\"i permessi di cui agli art. 5, 13, 18 cpv. 3, 27 e 28 della legge sono dati in forma di concessione precaria\\\" (cpv. 1), per la quale \\\"viene prelevata una tassa mediante decreto esecutivo\\\" (cpv. 7), \\\"il cui provento \u00e8 destinato all'acquisto, alla creazione o alla sistemazione BGE 100 Ia 131 S. 134 di fondi sulla riva dei laghi\\\". L'art. 31 LPRL abilita il Consiglio di Stato ad emanare mediante decreto esecutivo le norme particolari.\\n\\nDetto regolamento (ReLPRL) \u00e8 del 3 agosto 1962. Esso precisa il concetto di \\\"riva bianca\\\", definendola \\\"la fascia di terreno occupata, anche non continuamente, dall'acqua e priva di vegetazione o con vegetazione acquatica\\\" (art. 7 cpv. 1 ReLPRL). Quanto alle tasse per l'occupazione di aree di dominio pubblico, giusta gli art. 5, 13, 18 cpv. 3 et 27 della legge, il regolamento si limita a specificare ch'esse \\\"variano da fr. 10.- a fr. 50.- annualmente e per ogni mq\\\". Fissate dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, esse debbono esser versate anticipatemente per l'intero periodo della concessione.\\n\\nc) D'altro canto, la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 (LCMS) precisa, anzitutto, ci\u00f2 che le strade cantonali comprendono (art. 2 LCMS): il campo stradale, le banchine, le cunette e i loro spazi, i marciapiedi, i muri di sostegno, le piazzette di deposito e, in genere, tutte le opere lungo le strade stesse costruite dallo Stato ad eccezione dei muri di controriva e delle scarpate. Essa si occupa quindi del piano regolatore, della costruzione e correzione delle strade cantonali (Titolo II, Capitoli I-III), della loro manutenzione (Titolo III), delle strade comunali, patriziali, ecc. (Titolo IV), delle tombinature e fognature (Titolo V), delle strade abbondonate (Titolo VI), della polizia (Titolo VII) e della circolazione stradali (Titolo VIII). Il Titolo VII - polizia stradale - che qui interessa, contiene norme circa la distanza delle costruzioni dalle strade, i muri di cinta, le finestre, i pluviali (art. 48-53). Occupazione provvisoria delle strade\\n\\n\\\"Le concessioni precarie per occupazione stabile o provvisoria delle strade, del sottosuolo stradale o delle aree di propriet\u00e0 dello Stato sono rilasciate dal dipartimento delle pubbliche costruzioni e sono soggette alle disposizioni ed alle tasse previste da speciale decreto esecutivo.\\n\\nLe concessioni per occupazioni temporanee ed il prelevamento delle relative tasse spettano ai comuni, in quanto essi abbiano assunto la manutenzione stradale.\\\"\\n\\nIl capitolo II del regolamento di applicazione della LCMS del 22 dicembre 1967 \u00e8 dedicato all'\\\"uso particolare e all'uso accrescituto del demanio pubblico cantonale\\\". L'art. 10 precisa BGE 100 Ia 131 S. 135 che, ove non sia diversamente stabilito da leggi speciali, l'uso particolare e l'uso accresciuto richiedono una concessione, rispettivamente un'autorizzazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Gli art. 13, 14, 15 hanno il seguente tenore: Art. 13\\n\\n\\\"E' considerato uso particolare del demanio pubblico segnatamente: l'occupazione del suolo con costruzioni di stabili, comprese le sporgenze di gronde, balconi ecc.; l'attraversamento delcampo stradale con condotte di qualsiasi genere, come fognature, cavi, condotte per acqua potabile; l'esercizio di stabilimenti balneari lungo le rive dei laghi e dei fiumi, di campeggi e simili. Art. 14\\n\\nE' considerato uso accresciuto del demanio pubblico segnatemente il deposito, anche temporaneo, di materiali, di macchinari ecc.; la formazione di ponteggi e di stecconate, di accessi alla propriet\u00e0 privata, di diramazioni stradali, di porti e ancoraggi per l'attracco dei natanti; la posa di boe, di cinte o di cancelli sopra i muri delle strade o gli argini o le rive dei fiumi; l'immissione di acque di rifiuto nei corsi d'acqua o laghi, nelle fognature e nelle cunette delle strade; l'attraversamento con condotte aeree; la posa di tende, di fanali, di insegne e simili, sporgenti sull'area pubblica; la sosta di veicoli per l'esercizio di commerci e il posteggio continuato dei veicoli; l'esposizione di bancarelle per la vendita di merci e simili. Art. 15\\n\\nLe concessioni sono soggette alle seguenti tasse annuali:\\n\\na) occupazione con costruzioni stabili, comprese le sporgenze di gronde, balconi e simili: da fr. 1.- a fr. 10.- il mq;\\n\\nb) attraversamento con fognature, condotte per acqua potabile, cavi e simili: da fr. 0.10 a fr. 2.- il ml; tassa minima fr. 1.;\\n\\nc) copertura corsi d'acqua da fr. 1 - a franchi 10.- il mq;\\n\\nd) appoggio ai muri di sostegno della strada: il 3% del costo di costruzione del muro;\\n\\ne) esercizio di stabilimenti balneari, di campeggi e simili:\\n\\na) lungo le rive dei laghi da fr. 20.- a fr. 500.-- il ml. di riva di lago prospicente lo stabilimento e il campeggio;\\n\\nb) lungo le rive dei fiumi, da fr. 50.- a fr. 1000.--.\\\" BGE 100 Ia 131 S. 136\\n\\n5.  Uso particolare della cosa pubblica.\\n\\na) I campeggi, di cui i ricorrenti sono proprietari, o affittuari, o gerenti, sorgono tutti, secondo quanto \u00e8 desumibile dagli atti, su fondi di propriet\u00e0 privata che confinano o sono vicini alle rive dei laghi Ceresio e Verbano.\\n\\nL'autorit\u00e0 cantonale non sostiene che le istallazioni dei campeggi occupino suolo pubblico, n\u00e8 che su questo i ricorrenti esercitino una qualsiasi attivit\u00e0 commerciale diretta. Essa si fonda sulla circostanza che gli ospiti dei campeggi usufruiscono della spiaggia per il loro svago, l'esercizio di attivit\u00e0 ricreative o sportive, in particolare per prendere il sole e fare il bagno. La spiaggia, per carenza di vie pubbliche d'accesso, \u00e8 sovente raggiungibile per via di terra solo attraverso i fondi privati, segnatamente i campeggi. L'approdo per via d'acqua, di cui non viene contestata la possibilit\u00e0, \u00e8 inusitato; la presenza dei campeggiatori distoglie oltretutto l'ulteriore pubblico dall'accedervi. Ne viene che gli ospiti dei campeggi - argomenta l'autorit\u00e0 cantonale - usufruiscono della riva bianca a titolo esclusivo: ci\u00f2 adempie, a mente del Consiglio di Stato, gli estremi dell'uso particolare, e fa nascere a carico di chi gerisce i campeggi, ritraendone utile, l'obbligo del pagamento di una tassa di concessione.\\n\\nb) Giusta l'art. 664 CC, il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico \u00e8 regolato dalla legislazione cantonale, che lo pu\u00f2 abrogare o limitare (RU 88 I 23 consid. 7; 95 II 19 ). L'art. 4 LPRL sancisce espressamente che le acque pubbliche, comprese le rive bianche, sono di uso comune. Libero, uguale per tutti, gratuito (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 294 ss), l'uso comune si contrappone all'uso privativo, nelle due forme dell'uso accresciuto e dell'uso particolare, che l'autorit\u00e0 cantonale pu\u00f2 vincolare ad un'autorizzazione, rispettivamente ad una concessione anche in assenza di una base legale (RU 73 I 217 ; 75 I 15 ; 81 I 86 ; 88 I 25 consid. 7 ; 95 I 249 consid. 3 ; 96 I 225 ; 99 Ia 392 ). Contenuto e limiti dell'uso comune sono talora imprecisi e di disagevole definizione. Due criteri si ritrovano in giurisprudenza: da un lato, occorre che esso rientri nel novero del consueto, tanto per la sua natura quanto per la sua intensit\u00e0; dall'altro, che non impedisca o intralci sensibilmente il concorso di altri nell'uso della cosa (RU 75 I 14, 77 I 288 ; 79 I 336 ; 93 I 645 ). BGE 100 Ia 131 S. 137\\n\\nc) La giurisprudenza ha pi\u00f9 volte rilevato (RU 56 I 267 ; 75 I 14 consid. 4 ; 95 I 247 ) che la facolt\u00e0 di fare il bagno e di utilizzare a tal fine la riva rientra nel novero delle utilizzazioni addirittura tipiche delle acque pubbliche. Mentre altri usi un tempo consuetudinari - abbeverare il bestiame, lavare i panni - sono in regresso o sono addirittura scomparsi negli ultimi decenni, quello di fare il bagno si \u00e8 maggiormente diffuso col modificarsi delle abitudini di vita, lo sviluppo del turismo, delle attivit\u00e0 sportive e delle cure balneari ed elioterapiche; e v'\u00e8 da attendersi un ulteriore incremento, quando i problemi dell'inquinamento delle acque saranno risolti. Non v'\u00e8 quindi dubbio -n\u00e8 l'autorit\u00e0 cantonale sostiene il contrario - che i singoli ospiti dei campeggi fanno del suolo e dell'acqua pubblici un uso che, per sua natura e intensit\u00e0, rientra nel novero del consueto, e pertanto si classifica come uso comune a'sensi dello art. 4 LPRL. Che quest'uso sia fatto collettivamente non muta la sua caratteristica, anzi la conferma.\\n\\nd) Ma neppure pu\u00f2 esser ritenuto l'argomento dell'autorit\u00e0 cantonale, per cui gli ospiti dei campeggi impedirebbero o ostacolerebbero il concorrente uso comune da parte di altri. Certo, i proprietari dei fondi rivieraschi - e di conseguenza i loro ospiti - godono nei confronti di terzi di un vantaggio di fatto per l'esercizio dell'uso comune. Codesto vantaggio, dipendente dalla situazione dei luoghi, non fonda per\u00f2 alcun statuto giuridico particolare a loro favore. La sua scomparsa o restrizione non li legittima n\u00e8 a domandare il ripristino, n\u00e8 ad ottenere indennit\u00e0, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ritenuto in caso di abbandono o correzione di una strada pubblica, di correzione o prosciugamento di un'acqua pubblica (RU 20 p. 66 ; 23 I 116 ; 47 II 80 ; 48 I 117 ; 61 I 231 ; 79 I 205 ; 83 I 149 ; 88 I 27 ; 91 I 408 ; 92 I 510 ), con la sola eccezione, fondata sulla legge federale d'espropriazione, del proprietario di un fondo che, a seguito di espropriazione parziale perda ogni accesso alla via pubblica (RU 95 I 305; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 296/97).\\n\\nContrariamente a quanto si verifica in caso di uso accresciuto o particolare, il concorrente uso comune da parte di terzi non \u00e8 reso disagevole o addirittura impossibile dall'uso esercitato dai rivieraschi e dai loro ospiti, che \u00e8 e rimane uso comune. Causa di codeste difficolt\u00e0 \u00e8 infatti unicamente la BGE 100 Ia 131 S. 138 situazione dei luoghi, segnatamente la carenza di adeguati accessi viari pubblici alla riva, della quale i proprietari rivieraschi non possono esser tenuti responsabili. Se i campeggi fossero abbandonati. le difficolt\u00e0 di esercizio dell'uso comune da parte di terzi non muterebbero fintanto che lo Stato non provvedesse a rendere agevolmente accessibile per via di terra, oltre che con l'approdo, la riva del lago. Il fatto che la riva bianca sia di uso comune, non legittima infatti ancora il pubblico a utilizzare la propriet\u00e0 privata per raggiungerla (RU 56 I 267).\\n\\nDiversa sarebbe la situazione, sotto questo profilo, soltanto se i proprietari dei fondi rivieraschi avessero, con cinte o in altra maniera, occluso passaggi pubblici esistenti verso la spiaggia o altrimenti impedito il transito lungo la stessa: ma l'autorit\u00e0 cantonale non afferma neppure che ci\u00f2 si sia verificato.\\n\\ne) E'vero che l'art. 13 ReLCMS definisce uso particolare segnatemente l'esercizio di stabilimenti balneari, di campeggi e simili \\\"lungo\\\" le rive dei laghi e dei fiumi. Ma, se non si vuol svuotare la nozione di uso comune di ogni senso, il termine \\\"lungo\\\" le rive deve essere inteso nel senso di \\\"sulle\\\" rive, e l'uso particolare deve presupporre l'occupazione, perlomeno temporanea, di suolo pubblico con gli impianti balneari o di campeggio, cosi come d'altronde si evince chiaramente dall'ulteriore testo dell'art. 13 e da quello dell'art. 14 ReLCMS, ove \u00e8 sempre discorso di impianti che occupano il suolo. D'altro canto, l'autorit\u00e0 cantonale non pretende neppure che la riva sia dai ricorrenti utilizzata per svolgervi attivit\u00e0 commerciali, ad esempio per vendervi merci ai bagnanti.\\n\\nSi deve cosi concludere che manifestamente a torto, ed arbitrariamente, l'autorit\u00e0 cantonale, in assenza di qualsiasi impianto stabile e di qualsiasi attivit\u00e0 commerciale sul suolo pubblico. ha ritenuto adempiuti gli estremi dell'uso particolare. La censura, sollevata nel ricorso di Annalise Cremer, appare cosi fondata, ci\u00f2 che comporta l'annullamento della relativa decisione del Consiglio di Stato gi\u00e0 per il suddetto motivo.\\n\\n6.  Base legale dei tributi.\\n\\na) Le somme di denaro che il Cantone esige dai ricorrenti costituiscono pubblici tributi e precisamente tasse (annuali) per la concessione dell'uso particolare del dominio pubblico. BGE 100 Ia 131 S. 139\\n\\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, approvata dalla dottrina dominante (RU 97 I 203 b, 347 e 804 e riferimenti), tutti i pubblici tributi - ad eccezione delle semplici tasse di cancelleria - debbono fondarsi su una base legale, nel senso che la legge formale deve perlomeno stabilire, accanto al principio, le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali. Anche quando il diritto cantonale non esclude la delegazione del potere legislativo all'esecutivo, viola pertanto il principio della legalit\u00e0 (RU 97 I 347), rispettivamente quello della separazione dei poteri, ancorato in tutte le costituzioni cantonali (RU 93 I 44), il legislatore che lasci all'esecutivo il compito di stabilire gli elementi essenziali del tributo (RU 92 I 47 ; 95 I 251 /52 ; 97 I 348 lett. f e 804 consid. 7; cfr. anche 98 Ia 109 e 592).\\n\\nIn materia di imposte vere e proprie, quand'anche esse contengano elementi propri di una tassa, queste esigenze sono assolute, come il Tribunale federale ha confermato nella recente sentenza RU 100 Ia 66 consid. 2a. Per contro esse possono apparire eccessivamente rigide allorquando si tratta di determinati tipi di tributi causali. Cosi il Tribunale federale si \u00e8 posto in RU 97 I 204 consid. 5 e 348a, senza risolverlo, il problema di sapere se l'esigenza di una base legale in senso formale non possa esser abbandonata (o attenuata), oltre che per le tasse di cancelleria, per altre tasse che in virt\u00f9 della loro stessa natura, cio\u00e8 perch\u00e8 rappresentano la contropartita di una prestazione fatta dall'ente pubblico, sono assoggettate ai principi della proporzionalit\u00e0 e della copertura dei costi, che il cittadino pu\u00f2 invocare accanto a quello dell'uguaglianza, per esigerne la giudiziale mitigazione. Il problema \u00e8 stato altres\u00ec sollevato, ma lasciato aperto, a proposito dei contributi (cfr. RU 99 Ia 603 consid. 5b).\\n\\nNella recente sentenza RU 99 Ia 697 ss. il Tribunale federale ha risolto in senso affermativo il quesito trattandosi della tariffa per l'ispezione delle carni. Nel caso concreto, \u00e8 stato ritenuto sufficiente che la legge formale stabilisca il principio della percezione della tassa, delegando il compito di allestire la tariffa in modo affatto generale all'esecutivo. A codesta conclusione il Tribunale federale \u00e8 pervenuto tenendo conto, da un lato, del carattere prettamente tecnico della tariffa, della molteplicit\u00e0 dei criteri entranti in considerazione, della necessit\u00e0 BGE 100 Ia 131 S. 140 di frequenti periodici adattamenti, e rilevando, dall'altro che un riferimento nella legge formale ai principi costituzionali della copertura dei costi, della proporzionalit\u00e0 e dell'uguaglianza di trattamento, al cui rispetto l'autorit\u00e0 esecutiva \u00e8 comechessia tenuta, non avrebbe alcuna portata propria. Inoltre il Tribunale federale ha sottolineato che, nel citato caso, contribuiva all'attenuazione dell'esigenza di una base formale la circostanza che la tariffa, elaborata dal Governo cantonale, esigeva l'approvazione del Consiglio federale. A scanso d'equivoci, il Tribunale federale ha per\u00f2 subito soggiunto che quest'inflessione della giurisprudenza non pu\u00f2 automaticamente valere per tutti i tipi di tasse, ed ancor meno per tutti i tributi causali.\\n\\nb) Tanto la LPRL quanto la LCMS - nell'ipotesi, sostenuta dal Consiglio di Stato, ma combattuta dai ricorrenti, ch'essa sia applicabile non solo alle strade ed ai loro annessi, ma al dominio pubblico in genere - si limitano a sancire il principio della percezione di una tassa, delegando al Consiglio di Stato di stabilirne modalit\u00e0 e misura con decreto esecutivo (art. 30 LPRL'art. 57 LCMS).\\n\\nSecondo la giurisprudenza anteriore alla sentenza Emmenegger, test\u00e8 citata, il requisito della base legale formale non \u00e8 soddisfatto, la legge non fornendo alcuna indicazione circa gli elementi essenziali della prevista tassa.\\n\\nLegittimati a criticare la costituzionalit\u00e0 delle disposizioni che loro sono state applicate, ancorch\u00e8 il termine per l'impugnazione diretta delle norme sia trascorso (RU 97 I 780 consid. 2, 808, 915 consid. 4a), i ricorrenti otterrebbero l'annullamento delle impugnate decisioni a meno che il temperamento introdotto dalla sentenza Emmenegger al precedente rigore giurisprudenziale sia da estendere anche al caso qui in discussione, il che resta da esaminare.\\n\\nc) I tributi richiesti dai ricorrenti sono tasse di utilizzazione per la concessione di un uso particolare del dominio pubblico. Per la loro stessa natura, a simili tasse il principio della copertura dei costi, che vige in materia delle altre tasse amministrative, non torna applicabile. E'vero che queste tasse sono considerate di regola soggette al principio dell'equivalenza, nel senso che debbono corrispondere al valore economico della prestazione effettuata dallo Stato. In giurisprudenza \u00e8 per\u00f2 gi\u00e0 stato ammesso che il loro gettito, diversamente da quanto \u00e8 BGE 100 Ia 131 S. 141 prescritto per le tasse amministrative, pu\u00f2 superare l'onere imposto allo Stato, e quindi lasciare un utile (RU 52 I 44 ss, 72 I 396; IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, III ed. n. 412 IV). In questo senso, costituendo un cespite di introito fiscale, esse si avvicinano alle imposte.\\n\\nRispondendo affermativamente al quesito postosi dal Tribunale federale in RU 97 I 204 e 348, il Tribunale amministrativo di Zurigo ha tuttavia ammesso in genere che per le tasse d'utilizzazione basta la statuizione del principio del prelievo nella legge formale, con delega all'esecutivo di fissarne l'ammontare e le premesse con ordinanza (ZBl 73 (1972) p. 355 consid. 3b; 75 (1974) p. 110 consid. 2 e 111 consid. b). I motivi invocati dal Tribunale amministrativo di Zurigo - molteplicit\u00e0 e diversit\u00e0 delle fattispecie da ordinare, necessit\u00e0 di adattamenti solleciti in caso di mutamento delle circostanze -possono certo apparire di rilievo, ed \u00e8 comprensibile che siano invocati per superare il requisito della base formale riferito a quelle tasse d'utilizzazione per le quali il criterio dell'equivalenza della prestazione appare affidante e soprattutto praticabile. Si pu\u00f2 sostenere che ci\u00f2 si verifica quando il valore della prestazione dello Stato pu\u00f2 essere raffrontato al valore di un'uguale prestazione di libero mercato: la tassa per il temporaneo uso di una sala di un edificio pubblico, ad esempio (ZBl 73 (1972) p. 355), pu\u00f2 essere raffrontata alla locazione di un corrispondente locale in un edificio privato; la tassa per la posa di un banco di vendita temporaneo su suolo pubblico, all'importo richiesto normalmente da un privato. In genere, si tratter\u00e0 comunque di importi relativamente modesti. Diverso \u00e8 il discorso allorquando la prestazione effettuata dallo Stato, per la sua natura particolare o il monopolio di fatto da esso detenuto, non \u00e8 suscettibile di esser misurata con parametri di mercato o soltanto in virt\u00f9 di una valutazione dell'interesse soggettivo del beneficiario (in senso analogo RU 99 Ia 603 c. 5b). Lo stesso Tribunale amministrativo di Zurigo (ZBl 75 (1974) p. 111) ha riconosciuto non potersi far eccezione al principio della base legale formale per la tassa dovuta dal beneficiario d'una deroga alla distanza legale di una costruzione da un corso d'acqua pubblico, n\u00e8 per le tasse di concessione di acque pubbliche (1 c.).\\n\\nDi una tassa di utilizzazione di questa natura si tratta appunto nel caso in esame. Non solo, tutte le rive dei laghi e BGE 100 Ia 131 S. 142 corsi d'acqua essendo pubbliche, manca la possibilit\u00e0 di un qualsiasi riferimento ai prezzi usuali del mercato privato, ma la posizione di monopolio detenuta dallo Stato pu\u00f2 indurre l'amministrazione a conferire a codeste tasse il carattere di introiti fiscali, come lo dimostra, d'altronde, proprio l'entit\u00e0 considerevole dei tributi annui richiesti dai ricorrenti (da un minimo annuo di fr. 860.-- ad un massimo di fr. 32500.--).\\n\\nLa questione di sapere se, per talune tasse di utilizzazione, l'esigenza di una base legale formale possa essere attenuata pu\u00f2 quindi restare aperta. In ogni caso, una simile deroga al principio non si giustifica per le tasse in esame che per la loro natura, la indeterminatezza dei criteri applicabili alla loro fissazione ed infine la loro rilevanza sono, sotto il profilo della legalit\u00e0, da assimilare alle imposte. Cos\u00ec come il Tribunale federale ha ritenuto in RU 95 I 243 ss (251), per un caso analogo (tassa per l'utilizzazione di acque pubbliche per la formazione di una darsena su fondo privato), il requisito della base legale in senso formale \u00e8 in questi casi irrinunciabile.\\n\\nNe viene che i ricorsi debbono essere ammessi, poich\u00e8 le impugnate tassazioni mancano della sufficiente base legale e violano, con l'art. 4 CF, anche il principio della separazione dei poteri.\\n\\n7.  D'altronde - sia rilevato a titolo abbondanziale - i gravami meriterebbero accoglimento, quand'anche si volesse ammettere che, in materia di tasse per l'utilizzazione del pubblico demanio, un'attenuazione delle esigenze formali appaia opportuna.\\n\\na) Se si volesse tener per sufficiente una delegazione di poteri dal legislativo all'esecutivo, almeno si dovrebbe pretendere che essa sia chiara con riferimento al suo oggetto e non lasci alcun dubbio circa l'intenzione del legislatore di sottoporre a tassa un determinato uso del pubblico demanio.\\n\\nA tale requisito non soddisfa certamente l'art. 57 nel quale Consiglio di Stato ravvisa la disposizione delegante. Come emerge dal titolo, dalla sistematica e dal testo (cfr. sopra consid. 4b), la LCMS si riferisce manifestamente ed esclusivamente alle strade pubbliche. Gi\u00e0 in virt\u00f9 dell'art. 99 LAC, che rinvia per il dominio pubblico alle singole leggi speciali, essa non ha per oggetto le rive dei laghi e dei fiumi. Che l'art. 57 LCMS, accompagnato dall'esplicita marginale \\\"occupazione provvisoria di strade\\\", nomini, oltre le BGE 100 Ia 131 S. 143 strade vere e proprie ed il loro sottosuolo, anche \\\"le aree di propriet\u00e0 dello Stato\\\", non consente, contrariamente alla tesi dell'autorit\u00e0 cantonale, di sussumere sotto tale richiamo - affatto marginale - ogni e qualsiasi parte del pubblico dominio, ma soltanto quelle porzioni che siano in relazione con le strade, anche se non ne formano parte integrante a'sensi dell'art. 2 LCMS: si pensi per esempio agli scorpori residui dopo la costruzione di una strada, od alle strade abbandonate (art. 44 LCMS). Se il legislatore, con quell'accenno, avesse inteso alludere all'intero demanio pubblico, si sarebbe sicuramente servito di altri termini. Non solo, ma se avesse inteso delegare al Consiglio. di Stato il potere di prelevare tasse a carico di bagnanti o campeggiatori, non avrebbe mancato di accennarvi o nella legge specifica sulla protezione delle rive dei laghi, che nulla contiene a codesto proposito (cfr. sopra, consid. 4a), come implicitamente ammette il Consiglio di Stato, oppure nella legge sui campeggi del 15 gennaio 1963, che regola minuziosamente, tasse comprese, questo fenomeno del turismo moderno (cfr. in materia, PAUL MAIER, Das Campingwesen der Schweiz, insb. die Fragen seiner \u00f6ffentlichrechtlichen Regelung durch die Kantone, diss. Friburgo 1963, in modo speciale p. 81 ss; inoltre: P.-G. BROGGINI, Il turismo estivo nella zona dei laghi del cantone Ticino, diss. Berna 1969).\\n\\nSe ne deve concludere che a ragione i ricorrenti censurano il difetto di una delega chiara, e che pertanto il Consiglio di Stato, emanando l'ordinanza, ha oltrepassato i limiti della delega e violato, anche sotto questo profilo, il principio della separazione dei poteri.\\n\\nd) Infine, quand'anche si volesse prescindere da tutto ci\u00f2, pure il modo con il quale il Consiglio di Stato ha redatto l'articolo 15 lett. e ReLCMS appare criticabile. Come rilevano alcuni ricorrenti, la misura del tributo, che pu\u00f2 spaziare da 20 a 500 fr. il metro lineare di riva per i laghi, da 50 a 1000 fr. il metro lineare per i fiumi, lascia all'autorit\u00e0 amministrativa un tale ambito di manovra, che praticamente la tassa pu\u00f2 essere stabilita ad libitum; se a ci\u00f2 si aggiunge che manca nella legge materiale ogni criterio di determinazione, la sufficienza di una simile base legale appare perlomeno dubbia sotto il profilo dell'art. 4 CF, che garantisce il cittadino contro gli abusi del potere amministrativo (RU 92 I 47). BGE 100 Ia 131 S. 144\\n\\n8.  I ricorsi dovendo essere ammessi per i due cennati motivi, torna superfluo esaminare la fondatezza delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"3\", \"text\": \"Tutti i ricorrenti sollevano la censura di violazione dell'art. 4 CF.\\n\\na) Nel ricorso di Annalise Cremer si fa - almeno secondo il senso che dev'essere attribuito alla motivazione - rimprovero al Consiglio di Stato di esser caduto nell'arbitrio per aver considerato quale uso particolare (Sondernutzung) o uso accresciuto (gesteigerten Gemeingebrauch) ci\u00f2 che in realt\u00e0 \u00e8 uso comune (Gemeingebrauch) della cosa pubblica.\\n\\nb) In tutti i ricorsi inoltre, la censura d'arbitrio \u00e8 motivata con la carenza di base legale per l'imposizione del richiesto tributo.\\n\\nc) In taluni ricorsi la violazione dell'art. 4 CF \u00e8 ravvisata inoltre nella disparit\u00e0 di trattamento o nel diniego di giustizia formale.\\n\\nAlcuni ricorrenti invocano pure, in relazione all'assenza di base legale, la violazione del principio della separazione dei poteri, nonch\u00e8 del divieto della doppia imposizione e della libert\u00e0 di industria e di commercio.\\n\\nLe censure, in quanto necessario, saranno esaminate in quest'ordine.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"a) L'art. 99 della legge ticinese di applicazione e complemento al CC (LAC), nella versione introdotta con la novella del 18 dicembre 1968, specifica che \\\"le cose senza BGE 100 Ia 131 S. 133 padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla giurisdizione del Cantone, rispettivamente degli enti pubblici locali, secondo le norme delle leggi speciali. Tra le cose di dominio pubblico, soggette alla sovranit\u00e0 del Cantone, il capoverso secondo annovera segnatamente \\\"le acque dei laghi, fiumi, torrenti e degli altri bacini e corsi d'acqua..., semprech\u00e8 non sia provato un diritto prevalente di propriet\u00e0 privata\\\".\\n\\nb) Ai laghi, ed alla loro protezione, \u00e8 dedicata specialmente la legge cantonale sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LPRL). Dopo aver richiamato (art. 1) i disposti degli art. 664 CC e 99 LAC, l'art. 2 stabilisce che il limite del dominio pubblico \u00e8 determinato, salvo segno contrario, dal livello medio dello specchio d'acqua e specifica che \\\"la riva bianca appartiene in ogni caso al dominio pubblico\\\".\\n\\nL'art. 4 LPRL recita: D. Destinazione\\n\\n\\\"Le acque pubbliche, le rive bianche e i terrini di nuova formazione sono di uso comune.\\\"\\n\\nSull'area di dominio pubblico \u00e8 vietato erigere costruzioni o alterare lo stato del terreno specialmente con cinte o siepi che interrompano il transito (art. 5 cpv. 1). Opere lacustri (pontili, boe) e altre costruzioni mobiliari possono essere concesse dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (art. 5 cpv. 2). Fra le costruzioni immobiliari solo le darsene sono espressamente contemplate dalla legge. Per esse \u00e8 necessaria l'autorizzazione o la concessione del Dipartimento secondo che siano su area privata oppure pubblica (art. 13/1); il libero transito lungo la riva del lago dev'essere assicurato (art. 13/2). Deroghe al divieto di costruzione stabilito dall'art. 5 ed alle ulteriori disposizioni concernenti gli arretramenti, le distanze, gli indici di occupazione e le altezze (art. 7/11 e 16 LPRL) possono esser consentite dal Consiglio di Stato nei casi previsti dall'art. 18 cpv. 1. Anche l'occupazione di aree di dominio pubblico pu\u00f2 esser concessa per opere di interesse pubblico e turistico generale (art. 18 cpv. 3). L'art. 30 LPRL prevede che \\\"i permessi di cui agli art. 5, 13, 18 cpv. 3, 27 e 28 della legge sono dati in forma di concessione precaria\\\" (cpv. 1), per la quale \\\"viene prelevata una tassa mediante decreto esecutivo\\\" (cpv. 7), \\\"il cui provento \u00e8 destinato all'acquisto, alla creazione o alla sistemazione BGE 100 Ia 131 S. 134 di fondi sulla riva dei laghi\\\". L'art. 31 LPRL abilita il Consiglio di Stato ad emanare mediante decreto esecutivo le norme particolari.\\n\\nDetto regolamento (ReLPRL) \u00e8 del 3 agosto 1962. Esso precisa il concetto di \\\"riva bianca\\\", definendola \\\"la fascia di terreno occupata, anche non continuamente, dall'acqua e priva di vegetazione o con vegetazione acquatica\\\" (art. 7 cpv. 1 ReLPRL). Quanto alle tasse per l'occupazione di aree di dominio pubblico, giusta gli art. 5, 13, 18 cpv. 3 et 27 della legge, il regolamento si limita a specificare ch'esse \\\"variano da fr. 10.- a fr. 50.- annualmente e per ogni mq\\\". Fissate dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, esse debbono esser versate anticipatemente per l'intero periodo della concessione.\\n\\nc) D'altro canto, la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 (LCMS) precisa, anzitutto, ci\u00f2 che le strade cantonali comprendono (art. 2 LCMS): il campo stradale, le banchine, le cunette e i loro spazi, i marciapiedi, i muri di sostegno, le piazzette di deposito e, in genere, tutte le opere lungo le strade stesse costruite dallo Stato ad eccezione dei muri di controriva e delle scarpate. Essa si occupa quindi del piano regolatore, della costruzione e correzione delle strade cantonali (Titolo II, Capitoli I-III), della loro manutenzione (Titolo III), delle strade comunali, patriziali, ecc. (Titolo IV), delle tombinature e fognature (Titolo V), delle strade abbondonate (Titolo VI), della polizia (Titolo VII) e della circolazione stradali (Titolo VIII). Il Titolo VII - polizia stradale - che qui interessa, contiene norme circa la distanza delle costruzioni dalle strade, i muri di cinta, le finestre, i pluviali (art. 48-53). Occupazione provvisoria delle strade\\n\\n\\\"Le concessioni precarie per occupazione stabile o provvisoria delle strade, del sottosuolo stradale o delle aree di propriet\u00e0 dello Stato sono rilasciate dal dipartimento delle pubbliche costruzioni e sono soggette alle disposizioni ed alle tasse previste da speciale decreto esecutivo.\\n\\nLe concessioni per occupazioni temporanee ed il prelevamento delle relative tasse spettano ai comuni, in quanto essi abbiano assunto la manutenzione stradale.\\\"\\n\\nIl capitolo II del regolamento di applicazione della LCMS del 22 dicembre 1967 \u00e8 dedicato all'\\\"uso particolare e all'uso accrescituto del demanio pubblico cantonale\\\". L'art. 10 precisa BGE 100 Ia 131 S. 135 che, ove non sia diversamente stabilito da leggi speciali, l'uso particolare e l'uso accresciuto richiedono una concessione, rispettivamente un'autorizzazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Gli art. 13, 14, 15 hanno il seguente tenore: Art. 13\\n\\n\\\"E' considerato uso particolare del demanio pubblico segnatamente: l'occupazione del suolo con costruzioni di stabili, comprese le sporgenze di gronde, balconi ecc.; l'attraversamento delcampo stradale con condotte di qualsiasi genere, come fognature, cavi, condotte per acqua potabile; l'esercizio di stabilimenti balneari lungo le rive dei laghi e dei fiumi, di campeggi e simili. Art. 14\\n\\nE' considerato uso accresciuto del demanio pubblico segnatemente il deposito, anche temporaneo, di materiali, di macchinari ecc.; la formazione di ponteggi e di stecconate, di accessi alla propriet\u00e0 privata, di diramazioni stradali, di porti e ancoraggi per l'attracco dei natanti; la posa di boe, di cinte o di cancelli sopra i muri delle strade o gli argini o le rive dei fiumi; l'immissione di acque di rifiuto nei corsi d'acqua o laghi, nelle fognature e nelle cunette delle strade; l'attraversamento con condotte aeree; la posa di tende, di fanali, di insegne e simili, sporgenti sull'area pubblica; la sosta di veicoli per l'esercizio di commerci e il posteggio continuato dei veicoli; l'esposizione di bancarelle per la vendita di merci e simili. Art. 15\\n\\nLe concessioni sono soggette alle seguenti tasse annuali:\\n\\na) occupazione con costruzioni stabili, comprese le sporgenze di gronde, balconi e simili: da fr. 1.- a fr. 10.- il mq;\\n\\nb) attraversamento con fognature, condotte per acqua potabile, cavi e simili: da fr. 0.10 a fr. 2.- il ml; tassa minima fr. 1.;\\n\\nc) copertura corsi d'acqua da fr. 1 - a franchi 10.- il mq;\\n\\nd) appoggio ai muri di sostegno della strada: il 3% del costo di costruzione del muro;\\n\\ne) esercizio di stabilimenti balneari, di campeggi e simili:\\n\\na) lungo le rive dei laghi da fr. 20.- a fr. 500.-- il ml. di riva di lago prospicente lo stabilimento e il campeggio;\\n\\nb) lungo le rive dei fiumi, da fr. 50.- a fr. 1000.--.\\\" BGE 100 Ia 131 S. 136\"}, {\"id\": \"5\", \"text\": \"Uso particolare della cosa pubblica.\\n\\na) I campeggi, di cui i ricorrenti sono proprietari, o affittuari, o gerenti, sorgono tutti, secondo quanto \u00e8 desumibile dagli atti, su fondi di propriet\u00e0 privata che confinano o sono vicini alle rive dei laghi Ceresio e Verbano.\\n\\nL'autorit\u00e0 cantonale non sostiene che le istallazioni dei campeggi occupino suolo pubblico, n\u00e8 che su questo i ricorrenti esercitino una qualsiasi attivit\u00e0 commerciale diretta. Essa si fonda sulla circostanza che gli ospiti dei campeggi usufruiscono della spiaggia per il loro svago, l'esercizio di attivit\u00e0 ricreative o sportive, in particolare per prendere il sole e fare il bagno. La spiaggia, per carenza di vie pubbliche d'accesso, \u00e8 sovente raggiungibile per via di terra solo attraverso i fondi privati, segnatamente i campeggi. L'approdo per via d'acqua, di cui non viene contestata la possibilit\u00e0, \u00e8 inusitato; la presenza dei campeggiatori distoglie oltretutto l'ulteriore pubblico dall'accedervi. Ne viene che gli ospiti dei campeggi - argomenta l'autorit\u00e0 cantonale - usufruiscono della riva bianca a titolo esclusivo: ci\u00f2 adempie, a mente del Consiglio di Stato, gli estremi dell'uso particolare, e fa nascere a carico di chi gerisce i campeggi, ritraendone utile, l'obbligo del pagamento di una tassa di concessione.\\n\\nb) Giusta l'art. 664 CC, il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico \u00e8 regolato dalla legislazione cantonale, che lo pu\u00f2 abrogare o limitare (RU 88 I 23 consid. 7; 95 II 19 ). L'art. 4 LPRL sancisce espressamente che le acque pubbliche, comprese le rive bianche, sono di uso comune. Libero, uguale per tutti, gratuito (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 294 ss), l'uso comune si contrappone all'uso privativo, nelle due forme dell'uso accresciuto e dell'uso particolare, che l'autorit\u00e0 cantonale pu\u00f2 vincolare ad un'autorizzazione, rispettivamente ad una concessione anche in assenza di una base legale (RU 73 I 217 ; 75 I 15 ; 81 I 86 ; 88 I 25 consid. 7 ; 95 I 249 consid. 3 ; 96 I 225 ; 99 Ia 392 ). Contenuto e limiti dell'uso comune sono talora imprecisi e di disagevole definizione. Due criteri si ritrovano in giurisprudenza: da un lato, occorre che esso rientri nel novero del consueto, tanto per la sua natura quanto per la sua intensit\u00e0; dall'altro, che non impedisca o intralci sensibilmente il concorso di altri nell'uso della cosa (RU 75 I 14, 77 I 288 ; 79 I 336 ; 93 I 645 ). BGE 100 Ia 131 S. 137\\n\\nc) La giurisprudenza ha pi\u00f9 volte rilevato (RU 56 I 267 ; 75 I 14 consid. 4 ; 95 I 247 ) che la facolt\u00e0 di fare il bagno e di utilizzare a tal fine la riva rientra nel novero delle utilizzazioni addirittura tipiche delle acque pubbliche. Mentre altri usi un tempo consuetudinari - abbeverare il bestiame, lavare i panni - sono in regresso o sono addirittura scomparsi negli ultimi decenni, quello di fare il bagno si \u00e8 maggiormente diffuso col modificarsi delle abitudini di vita, lo sviluppo del turismo, delle attivit\u00e0 sportive e delle cure balneari ed elioterapiche; e v'\u00e8 da attendersi un ulteriore incremento, quando i problemi dell'inquinamento delle acque saranno risolti. Non v'\u00e8 quindi dubbio -n\u00e8 l'autorit\u00e0 cantonale sostiene il contrario - che i singoli ospiti dei campeggi fanno del suolo e dell'acqua pubblici un uso che, per sua natura e intensit\u00e0, rientra nel novero del consueto, e pertanto si classifica come uso comune a'sensi dello art. 4 LPRL. Che quest'uso sia fatto collettivamente non muta la sua caratteristica, anzi la conferma.\\n\\nd) Ma neppure pu\u00f2 esser ritenuto l'argomento dell'autorit\u00e0 cantonale, per cui gli ospiti dei campeggi impedirebbero o ostacolerebbero il concorrente uso comune da parte di altri. Certo, i proprietari dei fondi rivieraschi - e di conseguenza i loro ospiti - godono nei confronti di terzi di un vantaggio di fatto per l'esercizio dell'uso comune. Codesto vantaggio, dipendente dalla situazione dei luoghi, non fonda per\u00f2 alcun statuto giuridico particolare a loro favore. La sua scomparsa o restrizione non li legittima n\u00e8 a domandare il ripristino, n\u00e8 ad ottenere indennit\u00e0, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ritenuto in caso di abbandono o correzione di una strada pubblica, di correzione o prosciugamento di un'acqua pubblica (RU 20 p. 66 ; 23 I 116 ; 47 II 80 ; 48 I 117 ; 61 I 231 ; 79 I 205 ; 83 I 149 ; 88 I 27 ; 91 I 408 ; 92 I 510 ), con la sola eccezione, fondata sulla legge federale d'espropriazione, del proprietario di un fondo che, a seguito di espropriazione parziale perda ogni accesso alla via pubblica (RU 95 I 305; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 296/97).\\n\\nContrariamente a quanto si verifica in caso di uso accresciuto o particolare, il concorrente uso comune da parte di terzi non \u00e8 reso disagevole o addirittura impossibile dall'uso esercitato dai rivieraschi e dai loro ospiti, che \u00e8 e rimane uso comune. Causa di codeste difficolt\u00e0 \u00e8 infatti unicamente la BGE 100 Ia 131 S. 138 situazione dei luoghi, segnatamente la carenza di adeguati accessi viari pubblici alla riva, della quale i proprietari rivieraschi non possono esser tenuti responsabili. Se i campeggi fossero abbandonati. le difficolt\u00e0 di esercizio dell'uso comune da parte di terzi non muterebbero fintanto che lo Stato non provvedesse a rendere agevolmente accessibile per via di terra, oltre che con l'approdo, la riva del lago. Il fatto che la riva bianca sia di uso comune, non legittima infatti ancora il pubblico a utilizzare la propriet\u00e0 privata per raggiungerla (RU 56 I 267).\\n\\nDiversa sarebbe la situazione, sotto questo profilo, soltanto se i proprietari dei fondi rivieraschi avessero, con cinte o in altra maniera, occluso passaggi pubblici esistenti verso la spiaggia o altrimenti impedito il transito lungo la stessa: ma l'autorit\u00e0 cantonale non afferma neppure che ci\u00f2 si sia verificato.\\n\\ne) E'vero che l'art. 13 ReLCMS definisce uso particolare segnatemente l'esercizio di stabilimenti balneari, di campeggi e simili \\\"lungo\\\" le rive dei laghi e dei fiumi. Ma, se non si vuol svuotare la nozione di uso comune di ogni senso, il termine \\\"lungo\\\" le rive deve essere inteso nel senso di \\\"sulle\\\" rive, e l'uso particolare deve presupporre l'occupazione, perlomeno temporanea, di suolo pubblico con gli impianti balneari o di campeggio, cosi come d'altronde si evince chiaramente dall'ulteriore testo dell'art. 13 e da quello dell'art. 14 ReLCMS, ove \u00e8 sempre discorso di impianti che occupano il suolo. D'altro canto, l'autorit\u00e0 cantonale non pretende neppure che la riva sia dai ricorrenti utilizzata per svolgervi attivit\u00e0 commerciali, ad esempio per vendervi merci ai bagnanti.\\n\\nSi deve cosi concludere che manifestamente a torto, ed arbitrariamente, l'autorit\u00e0 cantonale, in assenza di qualsiasi impianto stabile e di qualsiasi attivit\u00e0 commerciale sul suolo pubblico. ha ritenuto adempiuti gli estremi dell'uso particolare. La censura, sollevata nel ricorso di Annalise Cremer, appare cosi fondata, ci\u00f2 che comporta l'annullamento della relativa decisione del Consiglio di Stato gi\u00e0 per il suddetto motivo.\"}, {\"id\": \"6\", \"text\": \"Base legale dei tributi.\\n\\na) Le somme di denaro che il Cantone esige dai ricorrenti costituiscono pubblici tributi e precisamente tasse (annuali) per la concessione dell'uso particolare del dominio pubblico. BGE 100 Ia 131 S. 139\\n\\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, approvata dalla dottrina dominante (RU 97 I 203 b, 347 e 804 e riferimenti), tutti i pubblici tributi - ad eccezione delle semplici tasse di cancelleria - debbono fondarsi su una base legale, nel senso che la legge formale deve perlomeno stabilire, accanto al principio, le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali. Anche quando il diritto cantonale non esclude la delegazione del potere legislativo all'esecutivo, viola pertanto il principio della legalit\u00e0 (RU 97 I 347), rispettivamente quello della separazione dei poteri, ancorato in tutte le costituzioni cantonali (RU 93 I 44), il legislatore che lasci all'esecutivo il compito di stabilire gli elementi essenziali del tributo (RU 92 I 47 ; 95 I 251 /52 ; 97 I 348 lett. f e 804 consid. 7; cfr. anche 98 Ia 109 e 592).\\n\\nIn materia di imposte vere e proprie, quand'anche esse contengano elementi propri di una tassa, queste esigenze sono assolute, come il Tribunale federale ha confermato nella recente sentenza RU 100 Ia 66 consid. 2a. Per contro esse possono apparire eccessivamente rigide allorquando si tratta di determinati tipi di tributi causali. Cosi il Tribunale federale si \u00e8 posto in RU 97 I 204 consid. 5 e 348a, senza risolverlo, il problema di sapere se l'esigenza di una base legale in senso formale non possa esser abbandonata (o attenuata), oltre che per le tasse di cancelleria, per altre tasse che in virt\u00f9 della loro stessa natura, cio\u00e8 perch\u00e8 rappresentano la contropartita di una prestazione fatta dall'ente pubblico, sono assoggettate ai principi della proporzionalit\u00e0 e della copertura dei costi, che il cittadino pu\u00f2 invocare accanto a quello dell'uguaglianza, per esigerne la giudiziale mitigazione. Il problema \u00e8 stato altres\u00ec sollevato, ma lasciato aperto, a proposito dei contributi (cfr. RU 99 Ia 603 consid. 5b).\\n\\nNella recente sentenza RU 99 Ia 697 ss. il Tribunale federale ha risolto in senso affermativo il quesito trattandosi della tariffa per l'ispezione delle carni. Nel caso concreto, \u00e8 stato ritenuto sufficiente che la legge formale stabilisca il principio della percezione della tassa, delegando il compito di allestire la tariffa in modo affatto generale all'esecutivo. A codesta conclusione il Tribunale federale \u00e8 pervenuto tenendo conto, da un lato, del carattere prettamente tecnico della tariffa, della molteplicit\u00e0 dei criteri entranti in considerazione, della necessit\u00e0 BGE 100 Ia 131 S. 140 di frequenti periodici adattamenti, e rilevando, dall'altro che un riferimento nella legge formale ai principi costituzionali della copertura dei costi, della proporzionalit\u00e0 e dell'uguaglianza di trattamento, al cui rispetto l'autorit\u00e0 esecutiva \u00e8 comechessia tenuta, non avrebbe alcuna portata propria. Inoltre il Tribunale federale ha sottolineato che, nel citato caso, contribuiva all'attenuazione dell'esigenza di una base formale la circostanza che la tariffa, elaborata dal Governo cantonale, esigeva l'approvazione del Consiglio federale. A scanso d'equivoci, il Tribunale federale ha per\u00f2 subito soggiunto che quest'inflessione della giurisprudenza non pu\u00f2 automaticamente valere per tutti i tipi di tasse, ed ancor meno per tutti i tributi causali.\\n\\nb) Tanto la LPRL quanto la LCMS - nell'ipotesi, sostenuta dal Consiglio di Stato, ma combattuta dai ricorrenti, ch'essa sia applicabile non solo alle strade ed ai loro annessi, ma al dominio pubblico in genere - si limitano a sancire il principio della percezione di una tassa, delegando al Consiglio di Stato di stabilirne modalit\u00e0 e misura con decreto esecutivo (art. 30 LPRL'art. 57 LCMS).\\n\\nSecondo la giurisprudenza anteriore alla sentenza Emmenegger, test\u00e8 citata, il requisito della base legale formale non \u00e8 soddisfatto, la legge non fornendo alcuna indicazione circa gli elementi essenziali della prevista tassa.\\n\\nLegittimati a criticare la costituzionalit\u00e0 delle disposizioni che loro sono state applicate, ancorch\u00e8 il termine per l'impugnazione diretta delle norme sia trascorso (RU 97 I 780 consid. 2, 808, 915 consid. 4a), i ricorrenti otterrebbero l'annullamento delle impugnate decisioni a meno che il temperamento introdotto dalla sentenza Emmenegger al precedente rigore giurisprudenziale sia da estendere anche al caso qui in discussione, il che resta da esaminare.\\n\\nc) I tributi richiesti dai ricorrenti sono tasse di utilizzazione per la concessione di un uso particolare del dominio pubblico. Per la loro stessa natura, a simili tasse il principio della copertura dei costi, che vige in materia delle altre tasse amministrative, non torna applicabile. E'vero che queste tasse sono considerate di regola soggette al principio dell'equivalenza, nel senso che debbono corrispondere al valore economico della prestazione effettuata dallo Stato. In giurisprudenza \u00e8 per\u00f2 gi\u00e0 stato ammesso che il loro gettito, diversamente da quanto \u00e8 BGE 100 Ia 131 S. 141 prescritto per le tasse amministrative, pu\u00f2 superare l'onere imposto allo Stato, e quindi lasciare un utile (RU 52 I 44 ss, 72 I 396; IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, III ed. n. 412 IV). In questo senso, costituendo un cespite di introito fiscale, esse si avvicinano alle imposte.\\n\\nRispondendo affermativamente al quesito postosi dal Tribunale federale in RU 97 I 204 e 348, il Tribunale amministrativo di Zurigo ha tuttavia ammesso in genere che per le tasse d'utilizzazione basta la statuizione del principio del prelievo nella legge formale, con delega all'esecutivo di fissarne l'ammontare e le premesse con ordinanza (ZBl 73 (1972) p. 355 consid. 3b; 75 (1974) p. 110 consid. 2 e 111 consid. b). I motivi invocati dal Tribunale amministrativo di Zurigo - molteplicit\u00e0 e diversit\u00e0 delle fattispecie da ordinare, necessit\u00e0 di adattamenti solleciti in caso di mutamento delle circostanze -possono certo apparire di rilievo, ed \u00e8 comprensibile che siano invocati per superare il requisito della base formale riferito a quelle tasse d'utilizzazione per le quali il criterio dell'equivalenza della prestazione appare affidante e soprattutto praticabile. Si pu\u00f2 sostenere che ci\u00f2 si verifica quando il valore della prestazione dello Stato pu\u00f2 essere raffrontato al valore di un'uguale prestazione di libero mercato: la tassa per il temporaneo uso di una sala di un edificio pubblico, ad esempio (ZBl 73 (1972) p. 355), pu\u00f2 essere raffrontata alla locazione di un corrispondente locale in un edificio privato; la tassa per la posa di un banco di vendita temporaneo su suolo pubblico, all'importo richiesto normalmente da un privato. In genere, si tratter\u00e0 comunque di importi relativamente modesti. Diverso \u00e8 il discorso allorquando la prestazione effettuata dallo Stato, per la sua natura particolare o il monopolio di fatto da esso detenuto, non \u00e8 suscettibile di esser misurata con parametri di mercato o soltanto in virt\u00f9 di una valutazione dell'interesse soggettivo del beneficiario (in senso analogo RU 99 Ia 603 c. 5b). Lo stesso Tribunale amministrativo di Zurigo (ZBl 75 (1974) p. 111) ha riconosciuto non potersi far eccezione al principio della base legale formale per la tassa dovuta dal beneficiario d'una deroga alla distanza legale di una costruzione da un corso d'acqua pubblico, n\u00e8 per le tasse di concessione di acque pubbliche (1 c.).\\n\\nDi una tassa di utilizzazione di questa natura si tratta appunto nel caso in esame. Non solo, tutte le rive dei laghi e BGE 100 Ia 131 S. 142 corsi d'acqua essendo pubbliche, manca la possibilit\u00e0 di un qualsiasi riferimento ai prezzi usuali del mercato privato, ma la posizione di monopolio detenuta dallo Stato pu\u00f2 indurre l'amministrazione a conferire a codeste tasse il carattere di introiti fiscali, come lo dimostra, d'altronde, proprio l'entit\u00e0 considerevole dei tributi annui richiesti dai ricorrenti (da un minimo annuo di fr. 860.-- ad un massimo di fr. 32500.--).\\n\\nLa questione di sapere se, per talune tasse di utilizzazione, l'esigenza di una base legale formale possa essere attenuata pu\u00f2 quindi restare aperta. In ogni caso, una simile deroga al principio non si giustifica per le tasse in esame che per la loro natura, la indeterminatezza dei criteri applicabili alla loro fissazione ed infine la loro rilevanza sono, sotto il profilo della legalit\u00e0, da assimilare alle imposte. Cos\u00ec come il Tribunale federale ha ritenuto in RU 95 I 243 ss (251), per un caso analogo (tassa per l'utilizzazione di acque pubbliche per la formazione di una darsena su fondo privato), il requisito della base legale in senso formale \u00e8 in questi casi irrinunciabile.\\n\\nNe viene che i ricorsi debbono essere ammessi, poich\u00e8 le impugnate tassazioni mancano della sufficiente base legale e violano, con l'art. 4 CF, anche il principio della separazione dei poteri.\"}, {\"id\": \"7\", \"text\": \"D'altronde - sia rilevato a titolo abbondanziale - i gravami meriterebbero accoglimento, quand'anche si volesse ammettere che, in materia di tasse per l'utilizzazione del pubblico demanio, un'attenuazione delle esigenze formali appaia opportuna.\\n\\na) Se si volesse tener per sufficiente una delegazione di poteri dal legislativo all'esecutivo, almeno si dovrebbe pretendere che essa sia chiara con riferimento al suo oggetto e non lasci alcun dubbio circa l'intenzione del legislatore di sottoporre a tassa un determinato uso del pubblico demanio.\\n\\nA tale requisito non soddisfa certamente l'art. 57 nel quale Consiglio di Stato ravvisa la disposizione delegante. Come emerge dal titolo, dalla sistematica e dal testo (cfr. sopra consid. 4b), la LCMS si riferisce manifestamente ed esclusivamente alle strade pubbliche. Gi\u00e0 in virt\u00f9 dell'art. 99 LAC, che rinvia per il dominio pubblico alle singole leggi speciali, essa non ha per oggetto le rive dei laghi e dei fiumi. Che l'art. 57 LCMS, accompagnato dall'esplicita marginale \\\"occupazione provvisoria di strade\\\", nomini, oltre le BGE 100 Ia 131 S. 143 strade vere e proprie ed il loro sottosuolo, anche \\\"le aree di propriet\u00e0 dello Stato\\\", non consente, contrariamente alla tesi dell'autorit\u00e0 cantonale, di sussumere sotto tale richiamo - affatto marginale - ogni e qualsiasi parte del pubblico dominio, ma soltanto quelle porzioni che siano in relazione con le strade, anche se non ne formano parte integrante a'sensi dell'art. 2 LCMS: si pensi per esempio agli scorpori residui dopo la costruzione di una strada, od alle strade abbandonate (art. 44 LCMS). Se il legislatore, con quell'accenno, avesse inteso alludere all'intero demanio pubblico, si sarebbe sicuramente servito di altri termini. Non solo, ma se avesse inteso delegare al Consiglio. di Stato il potere di prelevare tasse a carico di bagnanti o campeggiatori, non avrebbe mancato di accennarvi o nella legge specifica sulla protezione delle rive dei laghi, che nulla contiene a codesto proposito (cfr. sopra, consid. 4a), come implicitamente ammette il Consiglio di Stato, oppure nella legge sui campeggi del 15 gennaio 1963, che regola minuziosamente, tasse comprese, questo fenomeno del turismo moderno (cfr. in materia, PAUL MAIER, Das Campingwesen der Schweiz, insb. die Fragen seiner \u00f6ffentlichrechtlichen Regelung durch die Kantone, diss. Friburgo 1963, in modo speciale p. 81 ss; inoltre: P.-G. BROGGINI, Il turismo estivo nella zona dei laghi del cantone Ticino, diss. Berna 1969).\\n\\nSe ne deve concludere che a ragione i ricorrenti censurano il difetto di una delega chiara, e che pertanto il Consiglio di Stato, emanando l'ordinanza, ha oltrepassato i limiti della delega e violato, anche sotto questo profilo, il principio della separazione dei poteri.\\n\\nd) Infine, quand'anche si volesse prescindere da tutto ci\u00f2, pure il modo con il quale il Consiglio di Stato ha redatto l'articolo 15 lett. e ReLCMS appare criticabile. Come rilevano alcuni ricorrenti, la misura del tributo, che pu\u00f2 spaziare da 20 a 500 fr. il metro lineare di riva per i laghi, da 50 a 1000 fr. il metro lineare per i fiumi, lascia all'autorit\u00e0 amministrativa un tale ambito di manovra, che praticamente la tassa pu\u00f2 essere stabilita ad libitum; se a ci\u00f2 si aggiunge che manca nella legge materiale ogni criterio di determinazione, la sufficienza di una simile base legale appare perlomeno dubbia sotto il profilo dell'art. 4 CF, che garantisce il cittadino contro gli abusi del potere amministrativo (RU 92 I 47). BGE 100 Ia 131 S. 144\"}, {\"id\": \"8\", \"text\": \"I ricorsi dovendo essere ammessi per i due cennati motivi, torna superfluo esaminare la fondatezza delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [{\"ref\": \"95 II 19\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F95-II-14%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page19\"}, {\"ref\": \"81 I 86\", \"prefix\": \"\", \"url\": 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