{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 144", "bge", "CH", null, "100 IA 144", null, "1974-05-22", null, "it", null, null, "Regeste\n Polizeiliche Generalklausel; ihre subsidi\u00e4re Natur. Die eine schwere, unmittelbare und dringliche Gefahr voraussetzende polizeiliche Generalklausel kann nicht angerufen werden, wenn andere Bestimmungen angewendet werden k\u00f6nnen, die eine solche Gefahr abzuwenden geeignet sind. Anwendungsfall dieses Grundsatzes auf dem Gebiet des Strassenverkehrs.", "<br/>\nRegeste\n<br/>Polizeiliche Generalklausel; ihre subsidi\u00e4re Natur. Die eine schwere, unmittelbare und dringliche Gefahr voraussetzende polizeiliche Generalklausel kann nicht angerufen werden, wenn andere Bestimmungen angewendet werden k\u00f6nnen, die eine solche Gefahr abzuwenden geeignet sind. Anwendungsfall dieses Grundsatzes auf dem Gebiet des Strassenverkehrs.", "<br/>\nRegeste\n<br/>Clause g\u00e9n\u00e9rale de police; caract\u00e8re subsidiaire. Une autorit\u00e9 ne peut pas se fonder sur la clause g\u00e9n\u00e9rale de police - laquelle pr\u00e9suppose un danger grave, direct et imminent - lorsque d'autres dispositions propres \u00e0 d\u00e9tourner le danger peuvent \u00eatre appliqu\u00e9es. Cas d'application en mati\u00e8re de circulation routi\u00e8re.", "<br/>\nRegesto\n<br/>Clausola generale di polizia; sua natura sussidiaria. Non pu\u00f2 ricorrersi alla clausola generale di polizia, che presuppone un pericolo grave, diretto e immediato, ove siano applicabili altre norme che consentano di ovviare a tale pericolo. Fattispecie in materia di circolazione stradale.", "Urteilskopf\n100 Ia 144\n21. Sentenza 22 maggio 1974 nella causa Eredi Centonze e Molteni contro Consiglio di Stato del cantone Ticino.\nRegeste\nPolizeiliche Generalklausel; ihre subsidi\u00e4re Natur.\nDie eine schwere, unmittelbare und dringliche Gefahr voraussetzende polizeiliche Generalklausel kann nicht angerufen werden, wenn andere Bestimmungen angewendet werden k\u00f6nnen, die eine solche Gefahr abzuwenden geeignet sind. Anwendungsfall dieses Grundsatzes auf dem Gebiet des Strassenverkehrs.\nSachverhalt\nab Seite 144\nBGE 100 Ia 144 S. 144\nRiassunto dei fatti:\nCon decisione 31 marzo 1966 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni del cantone Ticino ordinava agli Eredi fu\nBGE 100 Ia 144 S. 145\nEmanuele Centonze e a Franco Molteni di rimuovere entro un mese i distributori di benzina situati sulle particelle di loro propriet\u00e0, poste lungo una delle vie centrali di Chiasso, nelle vicinanze della frontiera.\nStatuendo su ricorso degli interessati, il Consiglio di Stato confermava l'ordine di demolizione, fondandosi sulla clausola generale di polizia e rilevando che le esigenze della circolazione stradale, in particolare quella della fluidit\u00e0 del traffico, dovevano prevalere sull'interesse dei proprietari al mantenimento dei distributori di benzina litigiosi.\nErw\u00e4gungen\nConsiderando in diritto:\n1.\nQuando, come in casu, l'ultima istanza cantonale gode di piena cognizione, la sua decisione sostituisce quella dell'istanza precedente. Solo la decisione del Consiglio di Stato pu\u00f2 formare oggetto dell'impugnativa, ad esclusione di quella del Dipartimento. Se il Tribunale federale ammette il gravame, spetter\u00e0 al Consiglio di Stato di prendere una nuova decisione, tenendo conto dei motivi dell'istanza federale (RU 95 I 114\n;\n96 I 14\n).\n2.\nIl Consiglio di Stato, quale suprema autorit\u00e0 cantonale, ha ritenuto che la decisione dipartimentale non,pu\u00f2 fondarsi sulle disposizioni della LCMS, della LE e della legge cantonale sulla circolazione del 1928. Il Tribunale federale non deve esaminare se una simile opinione \u00e8 giusta: quand'anche l'opinione divergente del Dipartimento fosse corretta, il Tribunale federale non potrebbe sostituirla a quella dell'ultima istanza che l'ha espressamente rigettata (RU 98 Ia 178a).\n3.\nI ricorrenti invocano, contro l'ordine di demolizione dei distributori di benzina, non soltanto l'art. 22ter CF, ma anche la libert\u00e0 di commercio garantita dall'art. 31 CF. Quest'ultima censura \u00e8 infondata: il principio della libert\u00e0 di commercio non crea alcun privilegio per i commercianti nei confronti degli altri proprietari fondiari. Se la restrizione del diritto di propriet\u00e0, che l'ordinata demolizione coinvolge, \u00e8 legittima, essa non viola neppure l'art. 31 CF.\n4.\nL'ordine di demolizione dei distributori costituisce una restrizione della propriet\u00e0 che, per esser conforme con la garanzia sancita dall'art. 22ter CF, deve fondarsi su una base legale e giustificarsi nell'interesse pubblico.\nBGE 100 Ia 144 S. 146\nIl Consiglio di Stato ammette esplicitamente che nessuna disposizione della legislazione cantonale prevede l'ordinata demolizione. Esso asserisce per\u00f2 che, alla carenza della base legale, supplisce la cosiddetta clausola generale di polizia.\na) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorit\u00e0 esecutiva pu\u00f2 fondarsi sulla clausola generale di polizia per proteggere, mediante decisioni concrete o ordinanze, l'ordine pubblico, i beni dello Stato e dei privati contro pericoli gravi, diretti e imminenti, ch'essa non \u00e8 in grado di fronteggiare con mezzi legali (RU 83 I 118\n;\n88 I 176\n;\n91 I 327\n;\n92 I 31\ns\n;\n94 I 142\n;\n95 I 347\n;\n98 Ia 211\n; GRISEL, Droit administratif suisse, p. Bl; AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel, n. 1772; IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3a ed. n. 223 II p. 86/87). Nell'adozione dei provvedimenti, l'autorit\u00e0 \u00e8 vincolata dal principio della proporzionalit\u00e0 (RU 92 I 35 consid. 7;\n98 Ia 212\n).\nb) Il Consiglio di Stato, nell'impugnata decisione, considera che l'esistenza delle stazioni di rifornimento nella centrale ed animata arteria chiassese non \u00e8 pi\u00f9 ammissibile nelle odierne condizioni della circolazione, per la quale costituisce un intralcio ed un pericolo. I ricorrenti lo contestano. Non \u00e8 necessario sciogliere codesta questione, n\u00e8 decidere se i pericoli temuti abbiano le caratteristiche della gravit\u00e0, dell'imminenza e dell'immediatezza richieste dalla clausola generale di polizia, qualora risulti che, come d'altronde pretendono i ricorrenti, l'autorit\u00e0 esecutiva poteva se del caso avvalersi di altri mezzi legali per raggiungere lo scopo. In altri termini, detta clausola costituisce una \"extrema ratio\", ossia un mezzo a cui \u00e8 dato di ricorrere solamente ove non esistano altre norme specifiche che consentano di ovviare al danno grave, diretto ed imminente da cui l'autorit\u00e0 intende preservare.\nc) In virt\u00f9 dell'art. 3, cpv. 4, della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LSC), degli art 82 segg. e dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 31 maggio 1963, l'autorit\u00e0 cantonale pu\u00f2 imporre le limitazioni necessarie per rendere sicura, agevolare o disciplinare la circolazione, evitare il deterioramento della strada e soddisfare altre esigenze derivanti dalle condizioni locali (cfr. RU 98 Ib 341). Tra le misure che entrano in linea di conto, accanto al divieto di sosta dei veicoli, rientra anche l'interdizione dell'accesso veicolare dalla strada alle particelle fronteggianti, se da esso\nBGE 100 Ia 144 S. 147\nv'\u00e8 da attendersi un perturbamento intollerabile della circolazione pubblica (RU 91 I 405\n;\n94 I 142\nconsid. 3; sentenze inedite del 7 ottobre 1970 in re Korporation Hergiswil c. Lu cerna e del 20 marzo 1974 in re Ingeniosa AG c. Grigioni; cfr. anche le sentenze inedite Luini, del 31 marzo 1971, consid. 4, e Olbena SA c. Ticino, del 28 febbraio 1973, consid. 4).\nPrima di accertare se fossero dati nella fattispecie i presupposti specifici della clausola generale di polizia e se questa potesse giustificare l'ordine di demolire degli impianti, il Consiglio di Stato avrebbe quindi dovuto esaminare se lo scopo che esso si proponeva di raggiungere non potesse essere attuato applicando le menzionate disposizioni della legislazione in materia di circolazione stradale.\nCarente di un'adeguata base legale, la decisione del Consiglio di Stato viola la garanzia della propriet\u00e0 e dev'essere annullata.\nDispositiv\nIl Tribunale federale pronuncia:\nI ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi e l'impugnata decisione \u00e8 annullata.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-144%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:05:39.330337", null, null, null, null, "10a0cfac11258e6bde9d6f109614256bb0930f6f4163f48819b6ccf33c00bced", 1, 6505, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, null, null, null, null, null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 144"], "units": {}, "query_ms": 0.5323952063918114}