{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 147", "bge", "CH", null, "100 IA 147", null, "1974-05-22", null, "it", null, null, "Regeste\n Baurecht; Vorwirkung eines Bebauungsplanes; Eigentumsgarantie, Art. 22 ter BV. 1. Negative Vorwirkung des werdenden Baurechts. Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage. Zeitliche Beschr\u00e4nkung dieser Vorwirkung (Frage offen gelassen). (Erw. 2a und b). 2. Positive Vorwirkung des werdenden Baurechts. Art. 36 Abs. 2 des Tessiner Baugesetzes: Frage der Verfassungsm\u00e4ssigkeit offen gelassen(Erw. 2c). Auf diese Vorwirkung sind die f\u00fcr die Gesetzesr\u00fcckwirkung geltenden Grunds\u00e4tze, insbesondere \u00fcber die zeitliche Begrenzung, anzuwenden (Erw. 3).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Baurecht; Vorwirkung eines Bebauungsplanes; Eigentumsgarantie, Art. 22 ter BV. 1. Negative Vorwirkung des werdenden Baurechts. Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage. Zeitliche Beschr\u00e4nkung dieser Vorwirkung (Frage offen gelassen). (Erw. 2a und b). 2. Positive Vorwirkung des werdenden Baurechts. Art. 36 Abs. 2 des Tessiner Baugesetzes: Frage der Verfassungsm\u00e4ssigkeit offen gelassen(Erw. 2c). Auf diese Vorwirkung sind die f\u00fcr die Gesetzesr\u00fcckwirkung geltenden Grunds\u00e4tze, insbesondere \u00fcber die zeitliche Begrenzung, anzuwenden (Erw. 3).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Droit des constructions: effet anticip\u00e9 d'un plan d'am\u00e9nagement; garantie de la propri\u00e9t\u00e9; art. 22ter Cst. 1. Effet anticip\u00e9 de nature n\u00e9gative du droit des constructions futur. Exigence d'une base l\u00e9gale. Limitation dans le temps d'un tel effet (question r\u00e9serv\u00e9e) (consid. 2a et b). 2. Effet anticip\u00e9 de nature positive. Art. 36 al. 2 de la loi tessinoise sur les constructions: constitutionnalit\u00e9? (question r\u00e9serv\u00e9e) (consid. 2c). Application \u00e0 un tel effet des principes valant en mati\u00e8re de r\u00e9troactivit\u00e9 des lois, en ce qui concerne en particulier la limitation dans le temps.", "<br/>\nRegesto\n<br/>Diritto edilizio; effetto anticipato di un piano regolatore; garanzia della propriet\u00e0: art. 22ter CF. 1. Effetto anticipato di natura negativa del diritto edilizio in via di formazione. Necessit\u00e0 di una base legale. Limitazione temporale di tale effetto? (questione lasciata aperta) (consid. 2a-b). 2. Effetto anticipato di natura positiva. Art. 36 cpv. 2 della legge edilizia ticinese: costituzionalit\u00e0? (questione lasciata aperta) (consid. 2c). Applicabilit\u00e0 a un tale effetto dei criteri vigenti in materia di retroattivit\u00e0 delle leggi, in particolare di quello della limitazione temporale (consid. 3).", "Urteilskopf\n100 Ia 147\n22. Sentenza 22 maggio 1974 nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen contro Pedroli e litisconsorti.\nRegeste\nBaurecht; Vorwirkung eines Bebauungsplanes; Eigentumsgarantie,\nArt. 22 ter BV\n.\n1. Negative Vorwirkung des werdenden Baurechts. Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage. Zeitliche Beschr\u00e4nkung dieser Vorwirkung (Frage offen gelassen). (Erw. 2a und b).\n2. Positive Vorwirkung des werdenden Baurechts. Art. 36 Abs. 2 des Tessiner Baugesetzes: Frage der Verfassungsm\u00e4ssigkeit offen gelassen(Erw. 2c). Auf diese Vorwirkung sind die f\u00fcr die Gesetzesr\u00fcckwirkung geltenden Grunds\u00e4tze, insbesondere \u00fcber die zeitliche Begrenzung, anzuwenden (Erw. 3).\nSachverhalt\nab Seite 148\nBGE 100 Ia 147 S. 148\nRiassunto dei fatti:\nNel giugno 1972 il Municipio di Locarno accordava alla AG f\u00fcr Hypothekaranlagen la licenza per la costruzione di due edifici. Alcuni vicini impugnavano avanti il Consiglio di Stato del cantone Ticino detta licenza, che era stata pubblicata il 16 giugno 1972. Con decisione 6 settembre 1972 il Consiglio di Stato respingeva il gravame. Statuendo su di un ricorso presentato dai vicini, il Tribunale cantonale amministrativo annullava la licenza edilizia con sentenza 25 aprile 1973.\nNella sua sentenza il Tribunale cantonale amministrativo analizzava la complessa situazione esistente a Locarno in materia di diritto edilizio. Chiarita la vigenza del regolamento edilizio del 1945 (RE), in quanto non modificato da norme successive, detto Tribunale rilevava che era altresi in vigore il Piano Regolatore e le relative norme integranti dell'ottobre 1966 (PR e NI 1966); adottate dal Consiglio comunale e sottoposte tempestivamente all'approvazione del Consiglio di Stato, queste disposizioni avevano acquistato efficacia provvisoria in virt\u00f9 dell'art. 36 della legge edilizia cantonale (LE), n\u00e8 l'avevano perduta per non essere mai state approvate dal Consiglio di Stato o per essere state implicitamente abbandonate dal Comune. Infine, esisteva un ulteriore Piano Regolatore (provvisorio), elaborato nel 1971 (PRP 1971) con le relative norme d'attuazione; esso non era per\u00f2 ancora in vigore, n\u00e8 a titolo provvisorio n\u00e8 a titolo definitivo, per non essere ancora stato pubblicato e sottoposto al legislativo comunale e al Consiglio\nBGE 100 Ia 147 S. 149\ndi Stato. Per non pregiudicare il PRP 1971, il Consiglio comunale di Locarno aveva adottato il 28 settembre 1970 una norma, approvata dal Consiglio di Stato, che conferiva al Municipio il potere di differire, per un periodo massimo di due anni, l'esame di domande di costruzione manifestamente in contrasto con il PRP 1971. Il progetto della AG f\u00fcr Hypothekaranlagen rispettava il RE 1945, ma non il PR e le NI del 1966, tuttora vigenti. La licenza edilizia non poteva quindi essere rilasciata.\nCon tempestivo ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione degli\nart. 4 e 22\nter CF, la AG f\u00fcr Hypothekaranlagen ha impugnato dinnanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo.\nErw\u00e4gungen\nConsiderando in diritto:\n1.\nL'art. 36 LE, introdotto con la riforma del 1962, prevede quanto segue:\n\"Art. 36. Il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.\nDall'inizio del suo deposito i proprietari degli edifici e dei fondi in esso compresi devono nelle costruzioni, ricostruzioni, e modificazioni uniformarsi alle linee in esso tracciate, con la riserva della procedura di approvazione.\nIl piano regolatore dev'essere presentato dal comune all'approvazione del Consiglio di Stato al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dall'inizio del suo deposito, in difetto di che decade l'efficacia provvisoria conferita dal presente articolo al piano cosi pubblicato.\nIl Consiglio di Stato, su istanza motivata, pu\u00f2 accordare al comune due proroghe di sei mesi ciascuna.\nL'istanza deve essere presentata un mese prima della scadenza del-l'efficacia provvisoria del piano.\nIl Consiglio di Stato decide sul piano al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dalla sua presentazione.\"\nIn conformit\u00e0 con i principi generali sanciti dalla legge organica comunale ticinese in materia di diritto autonomo comunale (art. 12, 35, 159 LOC), anche il piano regolatore deve esser adottato dal legislativo comunale (assemblea o consiglio comunale,\nart. 29 e 30\nLE) e poi approvato dal Consiglio di Stato (art. 32, 33 LE). L'approvazione \u00e8 condizione di validit\u00e0 e ha effetto costitutivo, poich\u00e8 solo con essa il piano regolatore entra in vigore (art. 36 cpv. 1 LE; cfr. RU 89 I 25).\nBGE 100 Ia 147 S. 150\nTuttavia, secondo il capoverso due dell'art. 36, il piano regolatore gode sin dal momento del suo deposito (anteriore all'adozione ed all'approvazione) di un'efficacia provvisoria, nel senso che \"alle linee in esso tracciate\" debbono uniformarsi le costruzioni, le ricostruzioni e le modificazioni. Nonostante che, nel testo legale, si parli solo di \"linee\" del PR, secondo i lavori legislativi (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 23 gennaio 1962, p. 2 e 3) e secondo la prassi costantemente seguita dalle autorit\u00e0 cantonali (cfr. sentenza impugnata p. 20 ss), tale efficacia provvisoria non solo concerne il piano vero e proprio, ma si estende anche alle norme integranti che l'accompagnano e ne costituiscono la parte descrittiva (cosi, ad esempio, gli indici di occupazione e sfruttamento). Cos\u00ec com'\u00e8 interpretata dall'autorit\u00e0 cantonale, l'efficacia provvisoria significa quindi che la disciplina edilizia del piano viene direttamente ed anticipatamente applicata gi\u00e0 in pendenza della procedura di adozione ed approvazione. Tale efficacia provvisoria perdura - purch\u00e8 siano osservate talune disposizioni formali su cui si torner\u00e0 oltre - sino alla definitiva entrata in vigore del piano, o alla sua reiezione, vuoi per mancata adozione, vuoi per negata approvazione.\n2.\na) La disposizione dell'art. 36 LE costituisce una singolarit\u00e0 del diritto edilizio ticinese che, a quanto \u00e8 dato di vedere, non trova riscontro in altra legislazione cantonale.\nb) Di regola, infatti, allorquando si par la di effetto anticipato (Vorwirkung) del diritto in via di formazione, si intende con ci\u00f2 un effetto puramente negativo, che paralizza l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in vigore del diritto futuro. Nel campo specifico del diritto edilizio e pianificatorio tale effetto anticipato negativo assume due forme: quella del blocco edilizio (\"Bausperre\"; \"Ver\u00e4nderungssperre\"; \"Baubann\"; cfr. ad es. \u00a7 14 Bundesbaugesetz tedesco, il Commentario Heitzer-Oestreicher, note introduttive a questo paragrafo; \u00a7 18 della legge edilizia lucernese del 15 settembre 1970; art. 44 del progetto di LF sulla pianificazione territoriale, e messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1972 p. 12), oppure quella del rinvio o sospensione della decisione della domanda edilizia (Zur\u00fcckstellen von Baugesuchen, \u00a7 15 Bundesbaugesetz tedesco; art. 56 della legge bernese sulle costruzioni; art. 83 ss legge vodese del 5 febbraio 1941; art. 1bis della legge ginevrina del 9 marzo 1929 ecc.).\nBGE 100 Ia 147 S. 151\nSoltanto di codesta forma di effetto anticipato, a carattere meramente negativo, la giurisprudenza del Tribunale si \u00e8 sinora occupata. Dopo aver rilevato che la maggior parte delle legislazioni cantonali la contemplava (RU 89 I 472), il Tribunale federale ha precisato che, in assenza di una base legale appropriata, l'autorit\u00e0 amministrativa non pu\u00f2 inibire puramente e semplicemente una costruzione per un determinato periodo, nell'attesa della entrata in vigore di un nuovo regolamento o di un piano edilizio, ma che non \u00e8 arbitrario modificare, in via legislativa, l'ordinamento in vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare l'avvenire (RU 89 I 481/82: in casu, limitare transitoriamente il numero dei piani edificabili). La necessit\u00e0 di una base legale, per l'imposizione di un divieto provvisorio di costruzione a salvaguardia di una futura linea di arretramento, \u00e8 stata confermata in RU 99 Ia 485 consid. 3. Infine, nella recente sentenza (inedita) del 19 dicembre 1973 in re Naef c. Ginevra il Tribunale federale ha ribadito che l'effetto anticipato di natura negativa esige, com'\u00e8 ammesso dalla dottrina e dalle giurisprudenza federale [IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3a ed. n. 313 IV; GRISEL, Droit administratif suisse p. 401; ZIMMERLIN, Zum Problem der zeitlichen Geltung im Baupolizei- und Bauplanungsrecht, RDS 88 I (1969) p. 429 ss, 435; Verwaltungsgericht Z\u00fcrich, vol. 67 p. 187/89, vol. 69 p. 194; cfr. anche GRISEL, L'application du droit public dans le temps, ZBl vol. 75 (1974), in particolare p. 249 ss.], una base legale in virt\u00f9 delle disposizioni costituzionali a tutela della propriet\u00e0, poich\u00e8 impedire ad un proprietario, per un tempo pi\u00f9 o meno lungo, di costruire costituisce una restrizione di diritto pubblico della propriet\u00e0, per la quale sono richiesti una base legale ed un interesse pubblico, e dalla quale sgorga il diritto ad un'indennit\u00e0 se, nelle conseguenze, la restrizione equivale ad un'espropriazione.\nQueste due ultime sentenze hanno chiarito - implicitamente - un'incertezza che la giurisprudenza anteriore sembrava lasciar sussistere a proposito della durata ammissibile del rinvio della decisione sulla domanda di licenza edilizia. In RU 87 I 513, infatti, il Tribunale federale aveva lasciato intendere che, anche in presenza di base legale, l'esame della domanda non deve subire un ritardo intollerabile. Questa formulazione sembrava consentire una doppia deduzione: da un\nBGE 100 Ia 147 S. 152\nlato, che il rinvio della decisione potesse intervenire anche in assenza di base legale; dall'altro che, data la base legale, la durata del rinvio in essa previsto dovesse esser limitata. In realt\u00e0, in assenza di base legale, il ritardo frapposto all'evasione di una domanda di costruzione, conforme al diritto vigente, ma in contrasto con quello in formazione, nell'attesa dell'entrata in vigore di questo sfugge alla censura di violazione dell'art. 4 CF (denegata o protratta giustizia) solo se esso \u00e8 contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalla complessit\u00e0 delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonch\u00e8 dal numero delle pratiche pendenti (in questo senso, RU 95 I 125 consid. 4a e d). Se la base legale, invece, esiste, la durata del blocco edilizio o del rinvio della decisione in essa prevista non costituisce un elemento della validit\u00e0 della base legale stessa. Codesta validit\u00e0 si determina infatti unicamente in funzione delle esigenze poste dal principio costituzionale della legalit\u00e0, nel cui novero la durata degli effetti della norma non rientra. Per contro, la durata del vincolo transitorio cosi imposto alla propriet\u00e0 pu\u00f2 esser rilevante ai fini di sapere se la restrizione imposta costituisce espropriazione materiale e comporti l'obbligo di indennizzare (GRISEL, L'application du droit public dans le temps, loc.cit. p. 251 s., RU 89 I 463). Tale questione pu\u00f2 comunque rimanere aperta, dato che nella fattispecie non si tratta di decidere sulla validit\u00e0 di una sospensione protratta nel tempo dell'esame di una domanda di licenza edilizia.\nc) Per contro, la giurisprudenza del Tribunale federale non si \u00e8 mai occupata, se non di transenna, di un effetto anticipato positivo del diritto futuro, che consista nell'applicazione diretta, quasi in via provvisionale, delle norme in fieri, in virt\u00f9 di una disposizione contenuta nel diritto vigente.\naa) Il Tribunale amministrativo sembra invero ritenere che il Tribunale federale abbia avallato, sotto il punto di vista della costituzionalit\u00e0 intrinseca, la norma dell'art. 36 cpv. 2 ss LE.\nA torto. In tutte le sentenze riguardanti tale disposizione (sentenze inedite Gartmann, del 26 gennaio 1966; Magri, del 4 ottobre 1967; Dalcol, del 4 giugno 1969) la questione della costituzionalit\u00e0 di quest'articolo e del particolare effetto anticipato ch'esso istituisce, non era in discussione. Nella prima sentenza, il Tribunale federale si limit\u00f2 a dichiarare non arbitraria\nBGE 100 Ia 147 S. 153\nl'opinione per cui della (incontestata) provvisoria vigenza del PR partecipano anche le norme integranti indispensabili per la sua attuazione (sentenza citata, consid. 5a e b). Nella causa Magri il litigio concerneva la legittimit\u00e0 di una proroga concessa dal Consiglio di Stato al Comune di Locarno per la presentazione del PR all'approvazione governativa (art. 36 cpv. 4 LE), rispettivamente la natura del termine istituito dal cpv. 5; infine, nella causa Dalcol, il ricorrente non contestava (pi\u00f9) davanti al Tribunale federale l'efficacia provvisoria acquisita dal PR, ma si limitava a sostenere ch'esso avrebbe subito modifiche tali da esigerne la ripubblicazione.\nbb) Gli accenni, che su tale questione si trovano in giurisprudenza, sono tutti negativi.\nCos\u00ec, in RU 89 I 24/25 il Tribunale federale ha escluso potessero applicarsi ad una domanda di licenza edilizia disposizioni comunali concernenti lo sfruttamento che, adottate dal legislativo comunale, non avevano trovato approvazione presso il Governo cantonale, ancorch\u00e8 il rifiuto d'approvazione fosse intervenuto per motivi formali e non sostanziali. In RU 89 I 472 il Tribunale federale ha laconicamente ribadito che il diritto non ancora vigente non pu\u00f2 costituire fondamento dell'intervento statale; in RU 99 Ia 342 esso ha definito dubbia - con riferimento a RU 89 I 29/25 - la possibilit\u00e0 di applicare norme edilizie gi\u00e0 adottate dal legislativo comunale, ma non ancora sanzionate dall'approvazione governativa, intervenuta pi\u00f9 tardi.\nVero \u00e8 che, in tutti i citati casi, il diritto cantonale non conteneva una disposizione singolare ed esplicita quale l'art. 36 cpv. 2 LE.\ncc) Anche nel presente caso, tuttavia, la questione della costituzionalit\u00e0 di principio dell'efficacia anticipata positiva istituita dall'art. 36 LE pu\u00f2 rimanere aperta, ancorch\u00e8 espressamente riservata.\nInfatti la ricorrente non solo non contesta, ma esplicitamente ammette (ric. p. 3) che il PR e le NI 1966 hanno acquistato efficacia provvisoria. Essa afferma soltanto che quest'efficacia provvisoria iniziale \u00e8 decaduta, rispettivamente che, fondandosi su quella norma, il Tribunale amministrativo ha disatteso che la loro applicazione era alle autorit\u00e0 comunali di Locarno vietata dal principio della buona fede. A sostegno della sua tesi la ricorrente fa valere in sostanza:\nBGE 100 Ia 147 S. 154\n- che l'approvazione stessa del PR da parte del Consiglio comunale di Locarno era risolutivamente condizionata all'obbligo fatto al Municipio di provvedere alla rielaborazione del piano entro 2 anni, e che tale termine essendo decorso infruttuoso la condizione risolutiva si \u00e8 verificata;\n- che il Consiglio di Stato non ha approvato il PR nei sei mesi previsti dall'art. 36 cpv. 6 LE, termine, a mente della ricorrente, perentorio;\n- che, quand'anche il termine dell'art. 36 cpv. 6 LE fosse d'ordine, il ritardo del Consiglio di Stato dovrebbe considerarsi inammissibile, da cui la decadenza dell'efficacia provvisoria in virt\u00f9 del cpv. 3 della stessa disposizione;\n- che, tanto dall'atteggiamento del Consiglio di Stato, quanto da quello dell'autorit\u00e0 comunale, devesi dedurre che il PR non \u00e8 suscettibile d'approvazione, o quantomeno che si \u00e8 rinunciato alla sua efficacia provvisoria;\n- che, allestendo i progetti, la ricorrente ha fatto affidamento sulle assicurazioni fornitele e le istruzioni impartitele dal Municipio.\ndd) Non \u00e8 necessario decidere se, come sostiene la ricorrente, l'adozione del PR da parte del Consiglio comunale di Locarno sia avvenuta sub conditione, n\u00e8 se il termine di sei mesi, assegnato al Consiglio di Stato per l'approvazione del piano, sia perentorio o ordinatorio. Infatti, come si vedr\u00e0, si deve concludere che la decadenza dell'efficacia provvisoria del piano si \u00e8 comunque verificata.\n3.\na) Dato e non concesso che l'applicazione anticipata del diritto in formazione sia in principio costituzionalmente ammissibile, essa deve in ogni caso esser subordinata a precise condizioni.\nGi\u00e0 nella sua forma puramente negativa, che paralizza semplicemente l'applicazione del diritto vigente, l'effetto anticipato \u00e8 paragonabile, per pi\u00f9 di un verso, all'effetto retroattivo di una norma in vigore (GRISEL, L'application du droit public dans le temps loc.cit. p. 249 s). A maggior ragione ci\u00f2 vale per la forma positiva dell'effetto anticipato: se la norma in formazione entra finalmente in vigore, l'applicazione anticipata ch'essa ha in precedenza avuto \u00e8, retrospettivamente, analoga negli effetti alla retroattivit\u00e0; se poi essa, per finire, non entra in vigore, gli effetti ch'essa ha esplicato durante il\nBGE 100 Ia 147 S. 155\nperiodo della sua applicazione provvisoria non possono, in genere, pi\u00f9 esser rimossi, pur essendo la loro base venuta a mancare.\nLa costituzionalit\u00e0 di una norma retroattiva \u00e8 subordinata dalla giurisprudenza del Tribunale federale a precise condizioni. Occorre: 1o che la retroattivit\u00e0 sia espressamente sancita o quantomeno chiaramente voluta dal legislatore; 2o ch'essa sia limitata nel tempo; 3o che sia giustificata da motivi pertinenti; 4o che non crei disuguaglianze inammissibili; 5o che non leda diritti acquisiti (RU 48 I 609\n;\n49 I 585\n;\n61 I 94\n;\n77 I 189\n;\n92 I 233\n;\n94 I 5\n;\n95 I 103\n).\nSe, come osserva GRISEL (L'application du droit public dans le temps loc.cit. p. 246-248), le due ultime esigenze sono proprie della costituzionalit\u00e0 di qualsiasi norma, e non solo della norma retroattiva, le prime tre esigenze cui \u00e8 sottoposta la norma retroattiva debbono valere anche per l'effetto anticipato. GRISEL (op. cit. p. 250 s.) osserva invero (v. sopra, consid. 2b) che il problema della limitazione nel tempo non si pone per la norma retroattiva nella stessa maniera che per la norma a effetto anticipato, e ne conclude che, per questa ultima, l'esigenza della limitazione temporale non pu\u00f2 essere posta. Ma l'effetto anticipato, cui l'autore allude, \u00e8 quello negativo che, senza consentire l'applicazione anticipata del diritto in formazione, inibisce semplicemente quella del diritto vigente. Per contro, il problema \u00e8 diverso quando, come in casu, si tratta di effetto anticipato positivo: dato per ipotesi che un simile effetto sia in s\u00e8 costituzionalmente ammissibile, l'analogia con l'effetto retroattivo \u00e8 cos\u00ec stretta ch'esso deve esser subordinato a tutte e tre le condizioni cumulative che sono richieste per la costituzionalit\u00e0 della norma retroattiva.\nb) Sotto questo profilo, la norma dello art. 36 LE risponde certamente alla prima esigenza: l'effetto anticipato \u00e8 chiaramente previsto dal legislatore. Si potrebbe ammettere, ancorch\u00e8 ci\u00f2 sia discutibile, che l'art. 36 LE rispetta anche la terza esigenza (esser giustificata da motivi pertinenti).\nPer contro, l'esigenza della limitazione nel tempo appare chiaramente rispettata solo se si ammette, contrariamente all'opinione del Tribunale amministrativo e conformemente alla tesi della ricorrente, che l'inosservanza del termine di sei mesi da parte del Consiglio di Stato comporta la decadenza dell'effetto anticipato: la durata massima dell'efficacia provvisoria\nBGE 100 Ia 147 S. 156\nsarebbe in tal caso limitata a 2 anni (tre volte sei mesi per il Comune pi\u00f9 sei mesi per il Consiglio di Stato). In quest'ipotesi, per\u00f2, la decadenza dell'efficacia provvisoria sarebbe da tempo intervenuta.\nSe, invece, con il Tribunale amministrativo, si ammette che il termine di sei mesi a disposizione del Consiglio di Stato \u00e8 semplicemente d'ordine, allora devesi rimproverare alla norma di non contenere la necessaria limitazione temporale e pertanto d'esser incostituzionale. Si potrebbe tuttavia forse sostenere che non \u00e8 necessario che la limitazione temporale risulti esplicitamente dalla norma, ma che basta che un tale limite sia deducibile in via interpretativa dalla norma. Ma, anche in questa ipotesi, e senza che sia necessario pronunciarsi definitivamente sulla questione, \u00e8 evidente che sarebbe impossibile riconoscere al Consiglio di Stato, per pronunciarsi sull'approvazione del PR e decidere i ricorsi, un termine pi\u00f9 lungo di quello massimo, proroghe incluse, riservato dalla legge al Comune per adottare il piano e determinarsi sulle opposizioni, termine che \u00e8 di 18 mesi. In questa pi\u00f9 larga ipotesi, la limitazione dell'effetto provvisorio deducibile in via interpretativa dalla norma sarebbe di 3 anni dal deposito del piano: anche codesto termine sarebbe per\u00f2 trascorso.\nSe ne deve concludere che in ogni ipotesi, allorquando il Tribunale amministrativo ha fatto capo al PR del 1966, l'efficacia provvisoria di questo era sicuramente decaduta. Fondata su norme inapplicabili, la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che sia necessario esaminare la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio della buona fede.\n4.\nIl Tribunale amministrativo, nel nuovo giudizio, dovr\u00e0 ancora esaminare la questione che ha lasciato aperta: quella di sapere se il progetto contestato, ch'esso ha riconosciuto conforme al RE del 1945, non sia in contrasto con gli studi pianificatori in corso, in particolare con il Piano Regolatore provvisorio del 1971 e con le sue norme di attuazione, come sostenuto, contro l'opinione del Municipio di Locarno e del Consiglio di Stato, dagli opponenti.\nDispositiv\nIl Tribunale federale pronuncia:\nIl ricorso \u00e8 accolto e l'impugnata decisione \u00e8 annullata.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-147%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:05:51.392329", null, null, null, null, "2ed2f12c4553a601711a20ca6d95dcde4a69d5482b09b5f887832529657441c9", 1, 21319, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 147\", \"is_bge\": false, \"date\": null, \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": null, \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-147%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-08T08:32:43\", \"sprache\": \"IT\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"\", \"abschnitte\": []}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"1.  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Il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.\\n\\nDall'inizio del suo deposito i proprietari degli edifici e dei fondi in esso compresi devono nelle costruzioni, ricostruzioni, e modificazioni uniformarsi alle linee in esso tracciate, con la riserva della procedura di approvazione.\\n\\nIl piano regolatore dev'essere presentato dal comune all'approvazione del Consiglio di Stato al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dall'inizio del suo deposito, in difetto di che decade l'efficacia provvisoria conferita dal presente articolo al piano cosi pubblicato.\\n\\nIl Consiglio di Stato, su istanza motivata, pu\u00f2 accordare al comune due proroghe di sei mesi ciascuna.\\n\\nL'istanza deve essere presentata un mese prima della scadenza del-l'efficacia provvisoria del piano.\\n\\nIl Consiglio di Stato decide sul piano al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dalla sua presentazione.\\\"\\n\\nIn conformit\u00e0 con i principi generali sanciti dalla legge organica comunale ticinese in materia di diritto autonomo comunale (art. 12, 35, 159 LOC), anche il piano regolatore deve esser adottato dal legislativo comunale (assemblea o consiglio comunale, art. 29 e 30 LE) e poi approvato dal Consiglio di Stato (art. 32, 33 LE). L'approvazione \u00e8 condizione di validit\u00e0 e ha effetto costitutivo, poich\u00e8 solo con essa il piano regolatore entra in vigore (art. 36 cpv. 1 LE; cfr. RU 89 I 25). BGE 100 Ia 147 S. 150\\n\\nTuttavia, secondo il capoverso due dell'art. 36, il piano regolatore gode sin dal momento del suo deposito (anteriore all'adozione ed all'approvazione) di un'efficacia provvisoria, nel senso che \\\"alle linee in esso tracciate\\\" debbono uniformarsi le costruzioni, le ricostruzioni e le modificazioni. Nonostante che, nel testo legale, si parli solo di \\\"linee\\\" del PR, secondo i lavori legislativi (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 23 gennaio 1962, p. 2 e 3) e secondo la prassi costantemente seguita dalle autorit\u00e0 cantonali (cfr. sentenza impugnata p. 20 ss), tale efficacia provvisoria non solo concerne il piano vero e proprio, ma si estende anche alle norme integranti che l'accompagnano e ne costituiscono la parte descrittiva (cosi, ad esempio, gli indici di occupazione e sfruttamento). Cos\u00ec com'\u00e8 interpretata dall'autorit\u00e0 cantonale, l'efficacia provvisoria significa quindi che la disciplina edilizia del piano viene direttamente ed anticipatamente applicata gi\u00e0 in pendenza della procedura di adozione ed approvazione. Tale efficacia provvisoria perdura - purch\u00e8 siano osservate talune disposizioni formali su cui si torner\u00e0 oltre - sino alla definitiva entrata in vigore del piano, o alla sua reiezione, vuoi per mancata adozione, vuoi per negata approvazione.\\n\\n2.  a) La disposizione dell'art. 36 LE costituisce una singolarit\u00e0 del diritto edilizio ticinese che, a quanto \u00e8 dato di vedere, non trova riscontro in altra legislazione cantonale.\\n\\nb) Di regola, infatti, allorquando si par la di effetto anticipato (Vorwirkung) del diritto in via di formazione, si intende con ci\u00f2 un effetto puramente negativo, che paralizza l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in vigore del diritto futuro. Nel campo specifico del diritto edilizio e pianificatorio tale effetto anticipato negativo assume due forme: quella del blocco edilizio (\\\"Bausperre\\\"; \\\"Ver\u00e4nderungssperre\\\"; \\\"Baubann\\\"; cfr. ad es. \u00a7 14 Bundesbaugesetz tedesco, il Commentario Heitzer-Oestreicher, note introduttive a questo paragrafo; \u00a7 18 della legge edilizia lucernese del 15 settembre 1970; art. 44 del progetto di LF sulla pianificazione territoriale, e messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1972 p. 12), oppure quella del rinvio o sospensione della decisione della domanda edilizia (Zur\u00fcckstellen von Baugesuchen, \u00a7 15 Bundesbaugesetz tedesco; art. 56 della legge bernese sulle costruzioni; art. 83 ss legge vodese del 5 febbraio 1941; art. 1bis della legge ginevrina del 9 marzo 1929 ecc.). BGE 100 Ia 147 S. 151\\n\\nSoltanto di codesta forma di effetto anticipato, a carattere meramente negativo, la giurisprudenza del Tribunale si \u00e8 sinora occupata. Dopo aver rilevato che la maggior parte delle legislazioni cantonali la contemplava (RU 89 I 472), il Tribunale federale ha precisato che, in assenza di una base legale appropriata, l'autorit\u00e0 amministrativa non pu\u00f2 inibire puramente e semplicemente una costruzione per un determinato periodo, nell'attesa della entrata in vigore di un nuovo regolamento o di un piano edilizio, ma che non \u00e8 arbitrario modificare, in via legislativa, l'ordinamento in vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare l'avvenire (RU 89 I 481/82: in casu, limitare transitoriamente il numero dei piani edificabili). La necessit\u00e0 di una base legale, per l'imposizione di un divieto provvisorio di costruzione a salvaguardia di una futura linea di arretramento, \u00e8 stata confermata in RU 99 Ia 485 consid. 3. Infine, nella recente sentenza (inedita) del 19 dicembre 1973 in re Naef c. Ginevra il Tribunale federale ha ribadito che l'effetto anticipato di natura negativa esige, com'\u00e8 ammesso dalla dottrina e dalle giurisprudenza federale [IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3a ed. n. 313 IV; GRISEL, Droit administratif suisse p. 401; ZIMMERLIN, Zum Problem der zeitlichen Geltung im Baupolizei- und Bauplanungsrecht, RDS 88 I (1969) p. 429 ss, 435; Verwaltungsgericht Z\u00fcrich, vol. 67 p. 187/89, vol. 69 p. 194; cfr. anche GRISEL, L'application du droit public dans le temps, ZBl vol. 75 (1974), in particolare p. 249 ss.], una base legale in virt\u00f9 delle disposizioni costituzionali a tutela della propriet\u00e0, poich\u00e8 impedire ad un proprietario, per un tempo pi\u00f9 o meno lungo, di costruire costituisce una restrizione di diritto pubblico della propriet\u00e0, per la quale sono richiesti una base legale ed un interesse pubblico, e dalla quale sgorga il diritto ad un'indennit\u00e0 se, nelle conseguenze, la restrizione equivale ad un'espropriazione.\\n\\nQueste due ultime sentenze hanno chiarito - implicitamente - un'incertezza che la giurisprudenza anteriore sembrava lasciar sussistere a proposito della durata ammissibile del rinvio della decisione sulla domanda di licenza edilizia. In RU 87 I 513, infatti, il Tribunale federale aveva lasciato intendere che, anche in presenza di base legale, l'esame della domanda non deve subire un ritardo intollerabile. Questa formulazione sembrava consentire una doppia deduzione: da un BGE 100 Ia 147 S. 152 lato, che il rinvio della decisione potesse intervenire anche in assenza di base legale; dall'altro che, data la base legale, la durata del rinvio in essa previsto dovesse esser limitata. In realt\u00e0, in assenza di base legale, il ritardo frapposto all'evasione di una domanda di costruzione, conforme al diritto vigente, ma in contrasto con quello in formazione, nell'attesa dell'entrata in vigore di questo sfugge alla censura di violazione dell'art. 4 CF (denegata o protratta giustizia) solo se esso \u00e8 contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalla complessit\u00e0 delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonch\u00e8 dal numero delle pratiche pendenti (in questo senso, RU 95 I 125 consid. 4a e d). Se la base legale, invece, esiste, la durata del blocco edilizio o del rinvio della decisione in essa prevista non costituisce un elemento della validit\u00e0 della base legale stessa. Codesta validit\u00e0 si determina infatti unicamente in funzione delle esigenze poste dal principio costituzionale della legalit\u00e0, nel cui novero la durata degli effetti della norma non rientra. Per contro, la durata del vincolo transitorio cosi imposto alla propriet\u00e0 pu\u00f2 esser rilevante ai fini di sapere se la restrizione imposta costituisce espropriazione materiale e comporti l'obbligo di indennizzare (GRISEL, L'application du droit public dans le temps, loc.cit. p. 251 s., RU 89 I 463). Tale questione pu\u00f2 comunque rimanere aperta, dato che nella fattispecie non si tratta di decidere sulla validit\u00e0 di una sospensione protratta nel tempo dell'esame di una domanda di licenza edilizia.\\n\\nc) Per contro, la giurisprudenza del Tribunale federale non si \u00e8 mai occupata, se non di transenna, di un effetto anticipato positivo del diritto futuro, che consista nell'applicazione diretta, quasi in via provvisionale, delle norme in fieri, in virt\u00f9 di una disposizione contenuta nel diritto vigente.\\n\\naa) Il Tribunale amministrativo sembra invero ritenere che il Tribunale federale abbia avallato, sotto il punto di vista della costituzionalit\u00e0 intrinseca, la norma dell'art. 36 cpv. 2 ss LE.\\n\\nA torto. In tutte le sentenze riguardanti tale disposizione (sentenze inedite Gartmann, del 26 gennaio 1966; Magri, del 4 ottobre 1967; Dalcol, del 4 giugno 1969) la questione della costituzionalit\u00e0 di quest'articolo e del particolare effetto anticipato ch'esso istituisce, non era in discussione. Nella prima sentenza, il Tribunale federale si limit\u00f2 a dichiarare non arbitraria BGE 100 Ia 147 S. 153 l'opinione per cui della (incontestata) provvisoria vigenza del PR partecipano anche le norme integranti indispensabili per la sua attuazione (sentenza citata, consid. 5a e b). Nella causa Magri il litigio concerneva la legittimit\u00e0 di una proroga concessa dal Consiglio di Stato al Comune di Locarno per la presentazione del PR all'approvazione governativa (art. 36 cpv. 4 LE), rispettivamente la natura del termine istituito dal cpv. 5; infine, nella causa Dalcol, il ricorrente non contestava (pi\u00f9) davanti al Tribunale federale l'efficacia provvisoria acquisita dal PR, ma si limitava a sostenere ch'esso avrebbe subito modifiche tali da esigerne la ripubblicazione.\\n\\nbb) Gli accenni, che su tale questione si trovano in giurisprudenza, sono tutti negativi.\\n\\nCos\u00ec, in RU 89 I 24/25 il Tribunale federale ha escluso potessero applicarsi ad una domanda di licenza edilizia disposizioni comunali concernenti lo sfruttamento che, adottate dal legislativo comunale, non avevano trovato approvazione presso il Governo cantonale, ancorch\u00e8 il rifiuto d'approvazione fosse intervenuto per motivi formali e non sostanziali. In RU 89 I 472 il Tribunale federale ha laconicamente ribadito che il diritto non ancora vigente non pu\u00f2 costituire fondamento dell'intervento statale; in RU 99 Ia 342 esso ha definito dubbia - con riferimento a RU 89 I 29/25 - la possibilit\u00e0 di applicare norme edilizie gi\u00e0 adottate dal legislativo comunale, ma non ancora sanzionate dall'approvazione governativa, intervenuta pi\u00f9 tardi.\\n\\nVero \u00e8 che, in tutti i citati casi, il diritto cantonale non conteneva una disposizione singolare ed esplicita quale l'art. 36 cpv. 2 LE.\\n\\ncc) Anche nel presente caso, tuttavia, la questione della costituzionalit\u00e0 di principio dell'efficacia anticipata positiva istituita dall'art. 36 LE pu\u00f2 rimanere aperta, ancorch\u00e8 espressamente riservata.\\n\\nInfatti la ricorrente non solo non contesta, ma esplicitamente ammette (ric. p. 3) che il PR e le NI 1966 hanno acquistato efficacia provvisoria. Essa afferma soltanto che quest'efficacia provvisoria iniziale \u00e8 decaduta, rispettivamente che, fondandosi su quella norma, il Tribunale amministrativo ha disatteso che la loro applicazione era alle autorit\u00e0 comunali di Locarno vietata dal principio della buona fede. A sostegno della sua tesi la ricorrente fa valere in sostanza: BGE 100 Ia 147 S. 154\\n\\n- che l'approvazione stessa del PR da parte del Consiglio comunale di Locarno era risolutivamente condizionata all'obbligo fatto al Municipio di provvedere alla rielaborazione del piano entro 2 anni, e che tale termine essendo decorso infruttuoso la condizione risolutiva si \u00e8 verificata;\\n\\n- che il Consiglio di Stato non ha approvato il PR nei sei mesi previsti dall'art. 36 cpv. 6 LE, termine, a mente della ricorrente, perentorio;\\n\\n- che, quand'anche il termine dell'art. 36 cpv. 6 LE fosse d'ordine, il ritardo del Consiglio di Stato dovrebbe considerarsi inammissibile, da cui la decadenza dell'efficacia provvisoria in virt\u00f9 del cpv. 3 della stessa disposizione;\\n\\n- che, tanto dall'atteggiamento del Consiglio di Stato, quanto da quello dell'autorit\u00e0 comunale, devesi dedurre che il PR non \u00e8 suscettibile d'approvazione, o quantomeno che si \u00e8 rinunciato alla sua efficacia provvisoria;\\n\\n- che, allestendo i progetti, la ricorrente ha fatto affidamento sulle assicurazioni fornitele e le istruzioni impartitele dal Municipio.\\n\\ndd) Non \u00e8 necessario decidere se, come sostiene la ricorrente, l'adozione del PR da parte del Consiglio comunale di Locarno sia avvenuta sub conditione, n\u00e8 se il termine di sei mesi, assegnato al Consiglio di Stato per l'approvazione del piano, sia perentorio o ordinatorio. Infatti, come si vedr\u00e0, si deve concludere che la decadenza dell'efficacia provvisoria del piano si \u00e8 comunque verificata.\\n\\n3.  a) Dato e non concesso che l'applicazione anticipata del diritto in formazione sia in principio costituzionalmente ammissibile, essa deve in ogni caso esser subordinata a precise condizioni.\\n\\nGi\u00e0 nella sua forma puramente negativa, che paralizza semplicemente l'applicazione del diritto vigente, l'effetto anticipato \u00e8 paragonabile, per pi\u00f9 di un verso, all'effetto retroattivo di una norma in vigore (GRISEL, L'application du droit public dans le temps loc.cit. p. 249 s). A maggior ragione ci\u00f2 vale per la forma positiva dell'effetto anticipato: se la norma in formazione entra finalmente in vigore, l'applicazione anticipata ch'essa ha in precedenza avuto \u00e8, retrospettivamente, analoga negli effetti alla retroattivit\u00e0; se poi essa, per finire, non entra in vigore, gli effetti ch'essa ha esplicato durante il BGE 100 Ia 147 S. 155 periodo della sua applicazione provvisoria non possono, in genere, pi\u00f9 esser rimossi, pur essendo la loro base venuta a mancare.\\n\\nLa costituzionalit\u00e0 di una norma retroattiva \u00e8 subordinata dalla giurisprudenza del Tribunale federale a precise condizioni. Occorre: 1o che la retroattivit\u00e0 sia espressamente sancita o quantomeno chiaramente voluta dal legislatore; 2o ch'essa sia limitata nel tempo; 3o che sia giustificata da motivi pertinenti; 4o che non crei disuguaglianze inammissibili; 5o che non leda diritti acquisiti (RU 48 I 609 ; 49 I 585 ; 61 I 94 ; 77 I 189 ; 92 I 233 ; 94 I 5 ; 95 I 103 ).\\n\\nSe, come osserva GRISEL (L'application du droit public dans le temps loc.cit. p. 246-248), le due ultime esigenze sono proprie della costituzionalit\u00e0 di qualsiasi norma, e non solo della norma retroattiva, le prime tre esigenze cui \u00e8 sottoposta la norma retroattiva debbono valere anche per l'effetto anticipato. GRISEL (op. cit. p. 250 s.) osserva invero (v. sopra, consid. 2b) che il problema della limitazione nel tempo non si pone per la norma retroattiva nella stessa maniera che per la norma a effetto anticipato, e ne conclude che, per questa ultima, l'esigenza della limitazione temporale non pu\u00f2 essere posta. Ma l'effetto anticipato, cui l'autore allude, \u00e8 quello negativo che, senza consentire l'applicazione anticipata del diritto in formazione, inibisce semplicemente quella del diritto vigente. Per contro, il problema \u00e8 diverso quando, come in casu, si tratta di effetto anticipato positivo: dato per ipotesi che un simile effetto sia in s\u00e8 costituzionalmente ammissibile, l'analogia con l'effetto retroattivo \u00e8 cos\u00ec stretta ch'esso deve esser subordinato a tutte e tre le condizioni cumulative che sono richieste per la costituzionalit\u00e0 della norma retroattiva.\\n\\nb) Sotto questo profilo, la norma dello art. 36 LE risponde certamente alla prima esigenza: l'effetto anticipato \u00e8 chiaramente previsto dal legislatore. Si potrebbe ammettere, ancorch\u00e8 ci\u00f2 sia discutibile, che l'art. 36 LE rispetta anche la terza esigenza (esser giustificata da motivi pertinenti).\\n\\nPer contro, l'esigenza della limitazione nel tempo appare chiaramente rispettata solo se si ammette, contrariamente all'opinione del Tribunale amministrativo e conformemente alla tesi della ricorrente, che l'inosservanza del termine di sei mesi da parte del Consiglio di Stato comporta la decadenza dell'effetto anticipato: la durata massima dell'efficacia provvisoria BGE 100 Ia 147 S. 156 sarebbe in tal caso limitata a 2 anni (tre volte sei mesi per il Comune pi\u00f9 sei mesi per il Consiglio di Stato). In quest'ipotesi, per\u00f2, la decadenza dell'efficacia provvisoria sarebbe da tempo intervenuta.\\n\\nSe, invece, con il Tribunale amministrativo, si ammette che il termine di sei mesi a disposizione del Consiglio di Stato \u00e8 semplicemente d'ordine, allora devesi rimproverare alla norma di non contenere la necessaria limitazione temporale e pertanto d'esser incostituzionale. Si potrebbe tuttavia forse sostenere che non \u00e8 necessario che la limitazione temporale risulti esplicitamente dalla norma, ma che basta che un tale limite sia deducibile in via interpretativa dalla norma. Ma, anche in questa ipotesi, e senza che sia necessario pronunciarsi definitivamente sulla questione, \u00e8 evidente che sarebbe impossibile riconoscere al Consiglio di Stato, per pronunciarsi sull'approvazione del PR e decidere i ricorsi, un termine pi\u00f9 lungo di quello massimo, proroghe incluse, riservato dalla legge al Comune per adottare il piano e determinarsi sulle opposizioni, termine che \u00e8 di 18 mesi. In questa pi\u00f9 larga ipotesi, la limitazione dell'effetto provvisorio deducibile in via interpretativa dalla norma sarebbe di 3 anni dal deposito del piano: anche codesto termine sarebbe per\u00f2 trascorso.\\n\\nSe ne deve concludere che in ogni ipotesi, allorquando il Tribunale amministrativo ha fatto capo al PR del 1966, l'efficacia provvisoria di questo era sicuramente decaduta. Fondata su norme inapplicabili, la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che sia necessario esaminare la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio della buona fede.\\n\\n4.  Il Tribunale amministrativo, nel nuovo giudizio, dovr\u00e0 ancora esaminare la questione che ha lasciato aperta: quella di sapere se il progetto contestato, ch'esso ha riconosciuto conforme al RE del 1945, non sia in contrasto con gli studi pianificatori in corso, in particolare con il Piano Regolatore provvisorio del 1971 e con le sue norme di attuazione, come sostenuto, contro l'opinione del Municipio di Locarno e del Consiglio di Stato, dagli opponenti.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"L'art. 36 LE, introdotto con la riforma del 1962, prevede quanto segue:\\n\\n\\\"Art. 36. Il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.\\n\\nDall'inizio del suo deposito i proprietari degli edifici e dei fondi in esso compresi devono nelle costruzioni, ricostruzioni, e modificazioni uniformarsi alle linee in esso tracciate, con la riserva della procedura di approvazione.\\n\\nIl piano regolatore dev'essere presentato dal comune all'approvazione del Consiglio di Stato al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dall'inizio del suo deposito, in difetto di che decade l'efficacia provvisoria conferita dal presente articolo al piano cosi pubblicato.\\n\\nIl Consiglio di Stato, su istanza motivata, pu\u00f2 accordare al comune due proroghe di sei mesi ciascuna.\\n\\nL'istanza deve essere presentata un mese prima della scadenza del-l'efficacia provvisoria del piano.\\n\\nIl Consiglio di Stato decide sul piano al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dalla sua presentazione.\\\"\\n\\nIn conformit\u00e0 con i principi generali sanciti dalla legge organica comunale ticinese in materia di diritto autonomo comunale (art. 12, 35, 159 LOC), anche il piano regolatore deve esser adottato dal legislativo comunale (assemblea o consiglio comunale, art. 29 e 30 LE) e poi approvato dal Consiglio di Stato (art. 32, 33 LE). L'approvazione \u00e8 condizione di validit\u00e0 e ha effetto costitutivo, poich\u00e8 solo con essa il piano regolatore entra in vigore (art. 36 cpv. 1 LE; cfr. RU 89 I 25). BGE 100 Ia 147 S. 150\\n\\nTuttavia, secondo il capoverso due dell'art. 36, il piano regolatore gode sin dal momento del suo deposito (anteriore all'adozione ed all'approvazione) di un'efficacia provvisoria, nel senso che \\\"alle linee in esso tracciate\\\" debbono uniformarsi le costruzioni, le ricostruzioni e le modificazioni. Nonostante che, nel testo legale, si parli solo di \\\"linee\\\" del PR, secondo i lavori legislativi (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 23 gennaio 1962, p. 2 e 3) e secondo la prassi costantemente seguita dalle autorit\u00e0 cantonali (cfr. sentenza impugnata p. 20 ss), tale efficacia provvisoria non solo concerne il piano vero e proprio, ma si estende anche alle norme integranti che l'accompagnano e ne costituiscono la parte descrittiva (cosi, ad esempio, gli indici di occupazione e sfruttamento). Cos\u00ec com'\u00e8 interpretata dall'autorit\u00e0 cantonale, l'efficacia provvisoria significa quindi che la disciplina edilizia del piano viene direttamente ed anticipatamente applicata gi\u00e0 in pendenza della procedura di adozione ed approvazione. Tale efficacia provvisoria perdura - purch\u00e8 siano osservate talune disposizioni formali su cui si torner\u00e0 oltre - sino alla definitiva entrata in vigore del piano, o alla sua reiezione, vuoi per mancata adozione, vuoi per negata approvazione.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"a) La disposizione dell'art. 36 LE costituisce una singolarit\u00e0 del diritto edilizio ticinese che, a quanto \u00e8 dato di vedere, non trova riscontro in altra legislazione cantonale.\\n\\nb) Di regola, infatti, allorquando si par la di effetto anticipato (Vorwirkung) del diritto in via di formazione, si intende con ci\u00f2 un effetto puramente negativo, che paralizza l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in vigore del diritto futuro. Nel campo specifico del diritto edilizio e pianificatorio tale effetto anticipato negativo assume due forme: quella del blocco edilizio (\\\"Bausperre\\\"; \\\"Ver\u00e4nderungssperre\\\"; \\\"Baubann\\\"; cfr. ad es. \u00a7 14 Bundesbaugesetz tedesco, il Commentario Heitzer-Oestreicher, note introduttive a questo paragrafo; \u00a7 18 della legge edilizia lucernese del 15 settembre 1970; art. 44 del progetto di LF sulla pianificazione territoriale, e messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1972 p. 12), oppure quella del rinvio o sospensione della decisione della domanda edilizia (Zur\u00fcckstellen von Baugesuchen, \u00a7 15 Bundesbaugesetz tedesco; art. 56 della legge bernese sulle costruzioni; art. 83 ss legge vodese del 5 febbraio 1941; art. 1bis della legge ginevrina del 9 marzo 1929 ecc.). BGE 100 Ia 147 S. 151\\n\\nSoltanto di codesta forma di effetto anticipato, a carattere meramente negativo, la giurisprudenza del Tribunale si \u00e8 sinora occupata. Dopo aver rilevato che la maggior parte delle legislazioni cantonali la contemplava (RU 89 I 472), il Tribunale federale ha precisato che, in assenza di una base legale appropriata, l'autorit\u00e0 amministrativa non pu\u00f2 inibire puramente e semplicemente una costruzione per un determinato periodo, nell'attesa della entrata in vigore di un nuovo regolamento o di un piano edilizio, ma che non \u00e8 arbitrario modificare, in via legislativa, l'ordinamento in vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare l'avvenire (RU 89 I 481/82: in casu, limitare transitoriamente il numero dei piani edificabili). La necessit\u00e0 di una base legale, per l'imposizione di un divieto provvisorio di costruzione a salvaguardia di una futura linea di arretramento, \u00e8 stata confermata in RU 99 Ia 485 consid. 3. Infine, nella recente sentenza (inedita) del 19 dicembre 1973 in re Naef c. Ginevra il Tribunale federale ha ribadito che l'effetto anticipato di natura negativa esige, com'\u00e8 ammesso dalla dottrina e dalle giurisprudenza federale [IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3a ed. n. 313 IV; GRISEL, Droit administratif suisse p. 401; ZIMMERLIN, Zum Problem der zeitlichen Geltung im Baupolizei- und Bauplanungsrecht, RDS 88 I (1969) p. 429 ss, 435; Verwaltungsgericht Z\u00fcrich, vol. 67 p. 187/89, vol. 69 p. 194; cfr. anche GRISEL, L'application du droit public dans le temps, ZBl vol. 75 (1974), in particolare p. 249 ss.], una base legale in virt\u00f9 delle disposizioni costituzionali a tutela della propriet\u00e0, poich\u00e8 impedire ad un proprietario, per un tempo pi\u00f9 o meno lungo, di costruire costituisce una restrizione di diritto pubblico della propriet\u00e0, per la quale sono richiesti una base legale ed un interesse pubblico, e dalla quale sgorga il diritto ad un'indennit\u00e0 se, nelle conseguenze, la restrizione equivale ad un'espropriazione.\\n\\nQueste due ultime sentenze hanno chiarito - implicitamente - un'incertezza che la giurisprudenza anteriore sembrava lasciar sussistere a proposito della durata ammissibile del rinvio della decisione sulla domanda di licenza edilizia. In RU 87 I 513, infatti, il Tribunale federale aveva lasciato intendere che, anche in presenza di base legale, l'esame della domanda non deve subire un ritardo intollerabile. Questa formulazione sembrava consentire una doppia deduzione: da un BGE 100 Ia 147 S. 152 lato, che il rinvio della decisione potesse intervenire anche in assenza di base legale; dall'altro che, data la base legale, la durata del rinvio in essa previsto dovesse esser limitata. In realt\u00e0, in assenza di base legale, il ritardo frapposto all'evasione di una domanda di costruzione, conforme al diritto vigente, ma in contrasto con quello in formazione, nell'attesa dell'entrata in vigore di questo sfugge alla censura di violazione dell'art. 4 CF (denegata o protratta giustizia) solo se esso \u00e8 contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalla complessit\u00e0 delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonch\u00e8 dal numero delle pratiche pendenti (in questo senso, RU 95 I 125 consid. 4a e d). Se la base legale, invece, esiste, la durata del blocco edilizio o del rinvio della decisione in essa prevista non costituisce un elemento della validit\u00e0 della base legale stessa. Codesta validit\u00e0 si determina infatti unicamente in funzione delle esigenze poste dal principio costituzionale della legalit\u00e0, nel cui novero la durata degli effetti della norma non rientra. Per contro, la durata del vincolo transitorio cosi imposto alla propriet\u00e0 pu\u00f2 esser rilevante ai fini di sapere se la restrizione imposta costituisce espropriazione materiale e comporti l'obbligo di indennizzare (GRISEL, L'application du droit public dans le temps, loc.cit. p. 251 s., RU 89 I 463). Tale questione pu\u00f2 comunque rimanere aperta, dato che nella fattispecie non si tratta di decidere sulla validit\u00e0 di una sospensione protratta nel tempo dell'esame di una domanda di licenza edilizia.\\n\\nc) Per contro, la giurisprudenza del Tribunale federale non si \u00e8 mai occupata, se non di transenna, di un effetto anticipato positivo del diritto futuro, che consista nell'applicazione diretta, quasi in via provvisionale, delle norme in fieri, in virt\u00f9 di una disposizione contenuta nel diritto vigente.\\n\\naa) Il Tribunale amministrativo sembra invero ritenere che il Tribunale federale abbia avallato, sotto il punto di vista della costituzionalit\u00e0 intrinseca, la norma dell'art. 36 cpv. 2 ss LE.\\n\\nA torto. In tutte le sentenze riguardanti tale disposizione (sentenze inedite Gartmann, del 26 gennaio 1966; Magri, del 4 ottobre 1967; Dalcol, del 4 giugno 1969) la questione della costituzionalit\u00e0 di quest'articolo e del particolare effetto anticipato ch'esso istituisce, non era in discussione. Nella prima sentenza, il Tribunale federale si limit\u00f2 a dichiarare non arbitraria BGE 100 Ia 147 S. 153 l'opinione per cui della (incontestata) provvisoria vigenza del PR partecipano anche le norme integranti indispensabili per la sua attuazione (sentenza citata, consid. 5a e b). Nella causa Magri il litigio concerneva la legittimit\u00e0 di una proroga concessa dal Consiglio di Stato al Comune di Locarno per la presentazione del PR all'approvazione governativa (art. 36 cpv. 4 LE), rispettivamente la natura del termine istituito dal cpv. 5; infine, nella causa Dalcol, il ricorrente non contestava (pi\u00f9) davanti al Tribunale federale l'efficacia provvisoria acquisita dal PR, ma si limitava a sostenere ch'esso avrebbe subito modifiche tali da esigerne la ripubblicazione.\\n\\nbb) Gli accenni, che su tale questione si trovano in giurisprudenza, sono tutti negativi.\\n\\nCos\u00ec, in RU 89 I 24/25 il Tribunale federale ha escluso potessero applicarsi ad una domanda di licenza edilizia disposizioni comunali concernenti lo sfruttamento che, adottate dal legislativo comunale, non avevano trovato approvazione presso il Governo cantonale, ancorch\u00e8 il rifiuto d'approvazione fosse intervenuto per motivi formali e non sostanziali. In RU 89 I 472 il Tribunale federale ha laconicamente ribadito che il diritto non ancora vigente non pu\u00f2 costituire fondamento dell'intervento statale; in RU 99 Ia 342 esso ha definito dubbia - con riferimento a RU 89 I 29/25 - la possibilit\u00e0 di applicare norme edilizie gi\u00e0 adottate dal legislativo comunale, ma non ancora sanzionate dall'approvazione governativa, intervenuta pi\u00f9 tardi.\\n\\nVero \u00e8 che, in tutti i citati casi, il diritto cantonale non conteneva una disposizione singolare ed esplicita quale l'art. 36 cpv. 2 LE.\\n\\ncc) Anche nel presente caso, tuttavia, la questione della costituzionalit\u00e0 di principio dell'efficacia anticipata positiva istituita dall'art. 36 LE pu\u00f2 rimanere aperta, ancorch\u00e8 espressamente riservata.\\n\\nInfatti la ricorrente non solo non contesta, ma esplicitamente ammette (ric. p. 3) che il PR e le NI 1966 hanno acquistato efficacia provvisoria. Essa afferma soltanto che quest'efficacia provvisoria iniziale \u00e8 decaduta, rispettivamente che, fondandosi su quella norma, il Tribunale amministrativo ha disatteso che la loro applicazione era alle autorit\u00e0 comunali di Locarno vietata dal principio della buona fede. A sostegno della sua tesi la ricorrente fa valere in sostanza: BGE 100 Ia 147 S. 154\\n\\n- che l'approvazione stessa del PR da parte del Consiglio comunale di Locarno era risolutivamente condizionata all'obbligo fatto al Municipio di provvedere alla rielaborazione del piano entro 2 anni, e che tale termine essendo decorso infruttuoso la condizione risolutiva si \u00e8 verificata;\\n\\n- che il Consiglio di Stato non ha approvato il PR nei sei mesi previsti dall'art. 36 cpv. 6 LE, termine, a mente della ricorrente, perentorio;\\n\\n- che, quand'anche il termine dell'art. 36 cpv. 6 LE fosse d'ordine, il ritardo del Consiglio di Stato dovrebbe considerarsi inammissibile, da cui la decadenza dell'efficacia provvisoria in virt\u00f9 del cpv. 3 della stessa disposizione;\\n\\n- che, tanto dall'atteggiamento del Consiglio di Stato, quanto da quello dell'autorit\u00e0 comunale, devesi dedurre che il PR non \u00e8 suscettibile d'approvazione, o quantomeno che si \u00e8 rinunciato alla sua efficacia provvisoria;\\n\\n- che, allestendo i progetti, la ricorrente ha fatto affidamento sulle assicurazioni fornitele e le istruzioni impartitele dal Municipio.\\n\\ndd) Non \u00e8 necessario decidere se, come sostiene la ricorrente, l'adozione del PR da parte del Consiglio comunale di Locarno sia avvenuta sub conditione, n\u00e8 se il termine di sei mesi, assegnato al Consiglio di Stato per l'approvazione del piano, sia perentorio o ordinatorio. Infatti, come si vedr\u00e0, si deve concludere che la decadenza dell'efficacia provvisoria del piano si \u00e8 comunque verificata.\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"a) Dato e non concesso che l'applicazione anticipata del diritto in formazione sia in principio costituzionalmente ammissibile, essa deve in ogni caso esser subordinata a precise condizioni.\\n\\nGi\u00e0 nella sua forma puramente negativa, che paralizza semplicemente l'applicazione del diritto vigente, l'effetto anticipato \u00e8 paragonabile, per pi\u00f9 di un verso, all'effetto retroattivo di una norma in vigore (GRISEL, L'application du droit public dans le temps loc.cit. p. 249 s). A maggior ragione ci\u00f2 vale per la forma positiva dell'effetto anticipato: se la norma in formazione entra finalmente in vigore, l'applicazione anticipata ch'essa ha in precedenza avuto \u00e8, retrospettivamente, analoga negli effetti alla retroattivit\u00e0; se poi essa, per finire, non entra in vigore, gli effetti ch'essa ha esplicato durante il BGE 100 Ia 147 S. 155 periodo della sua applicazione provvisoria non possono, in genere, pi\u00f9 esser rimossi, pur essendo la loro base venuta a mancare.\\n\\nLa costituzionalit\u00e0 di una norma retroattiva \u00e8 subordinata dalla giurisprudenza del Tribunale federale a precise condizioni. Occorre: 1o che la retroattivit\u00e0 sia espressamente sancita o quantomeno chiaramente voluta dal legislatore; 2o ch'essa sia limitata nel tempo; 3o che sia giustificata da motivi pertinenti; 4o che non crei disuguaglianze inammissibili; 5o che non leda diritti acquisiti (RU 48 I 609 ; 49 I 585 ; 61 I 94 ; 77 I 189 ; 92 I 233 ; 94 I 5 ; 95 I 103 ).\\n\\nSe, come osserva GRISEL (L'application du droit public dans le temps loc.cit. p. 246-248), le due ultime esigenze sono proprie della costituzionalit\u00e0 di qualsiasi norma, e non solo della norma retroattiva, le prime tre esigenze cui \u00e8 sottoposta la norma retroattiva debbono valere anche per l'effetto anticipato. GRISEL (op. cit. p. 250 s.) osserva invero (v. sopra, consid. 2b) che il problema della limitazione nel tempo non si pone per la norma retroattiva nella stessa maniera che per la norma a effetto anticipato, e ne conclude che, per questa ultima, l'esigenza della limitazione temporale non pu\u00f2 essere posta. Ma l'effetto anticipato, cui l'autore allude, \u00e8 quello negativo che, senza consentire l'applicazione anticipata del diritto in formazione, inibisce semplicemente quella del diritto vigente. Per contro, il problema \u00e8 diverso quando, come in casu, si tratta di effetto anticipato positivo: dato per ipotesi che un simile effetto sia in s\u00e8 costituzionalmente ammissibile, l'analogia con l'effetto retroattivo \u00e8 cos\u00ec stretta ch'esso deve esser subordinato a tutte e tre le condizioni cumulative che sono richieste per la costituzionalit\u00e0 della norma retroattiva.\\n\\nb) Sotto questo profilo, la norma dello art. 36 LE risponde certamente alla prima esigenza: l'effetto anticipato \u00e8 chiaramente previsto dal legislatore. Si potrebbe ammettere, ancorch\u00e8 ci\u00f2 sia discutibile, che l'art. 36 LE rispetta anche la terza esigenza (esser giustificata da motivi pertinenti).\\n\\nPer contro, l'esigenza della limitazione nel tempo appare chiaramente rispettata solo se si ammette, contrariamente all'opinione del Tribunale amministrativo e conformemente alla tesi della ricorrente, che l'inosservanza del termine di sei mesi da parte del Consiglio di Stato comporta la decadenza dell'effetto anticipato: la durata massima dell'efficacia provvisoria BGE 100 Ia 147 S. 156 sarebbe in tal caso limitata a 2 anni (tre volte sei mesi per il Comune pi\u00f9 sei mesi per il Consiglio di Stato). In quest'ipotesi, per\u00f2, la decadenza dell'efficacia provvisoria sarebbe da tempo intervenuta.\\n\\nSe, invece, con il Tribunale amministrativo, si ammette che il termine di sei mesi a disposizione del Consiglio di Stato \u00e8 semplicemente d'ordine, allora devesi rimproverare alla norma di non contenere la necessaria limitazione temporale e pertanto d'esser incostituzionale. Si potrebbe tuttavia forse sostenere che non \u00e8 necessario che la limitazione temporale risulti esplicitamente dalla norma, ma che basta che un tale limite sia deducibile in via interpretativa dalla norma. Ma, anche in questa ipotesi, e senza che sia necessario pronunciarsi definitivamente sulla questione, \u00e8 evidente che sarebbe impossibile riconoscere al Consiglio di Stato, per pronunciarsi sull'approvazione del PR e decidere i ricorsi, un termine pi\u00f9 lungo di quello massimo, proroghe incluse, riservato dalla legge al Comune per adottare il piano e determinarsi sulle opposizioni, termine che \u00e8 di 18 mesi. In questa pi\u00f9 larga ipotesi, la limitazione dell'effetto provvisorio deducibile in via interpretativa dalla norma sarebbe di 3 anni dal deposito del piano: anche codesto termine sarebbe per\u00f2 trascorso.\\n\\nSe ne deve concludere che in ogni ipotesi, allorquando il Tribunale amministrativo ha fatto capo al PR del 1966, l'efficacia provvisoria di questo era sicuramente decaduta. Fondata su norme inapplicabili, la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che sia necessario esaminare la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio della buona fede.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"Il Tribunale amministrativo, nel nuovo giudizio, dovr\u00e0 ancora esaminare la questione che ha lasciato aperta: quella di sapere se il progetto contestato, ch'esso ha riconosciuto conforme al RE del 1945, non sia in contrasto con gli studi pianificatori in corso, in particolare con il Piano Regolatore provvisorio del 1971 e con le sue norme di attuazione, come sostenuto, contro l'opinione del Municipio di Locarno e del Consiglio di Stato, dagli opponenti.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [{\"ref\": \"92 I 233\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F92-I-226%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page233\"}, {\"ref\": \"94 I 5\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-I-1%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page5\"}, {\"ref\": \"95 I 103\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F95-I-103%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page103\"}], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"Art. 22 ter BV\", \"law\": \"BV\", \"rs\": \"101\", \"art\": \"22ter\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_22ter\"}]}}", "2026-08-08T06:32:43", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_147.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 147"], "units": {}, "query_ms": 0.8128304034471512}