{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 157", "bge", "CH", null, "100 IA 157", null, "1974-05-22", null, "it", null, null, "Regeste\n Baurecht; Vorwirkung eines Bebauungsplanes; Eigentumsgarantie, Art. 22ter BV; Gesetzesdelegation; Grundsatz der \u00dcbereinstimmung der Formen. Art. 36 Abs. 2 des Tessiner Baugesetzes, der einen aufgelegten Bebauungsplanentwurf vor seiner Annahme und Genehmigung f\u00fcr provisorisch anwendbar erkl\u00e4rt, verst\u00f6sst gegen die Grunds\u00e4tze \u00fcber die Gesetzesdelegation und das Gebot der \u00dcbereinstimmung (oder der Stufenordnung) der Fonnen und verletzt somit Art. 22ter BV.", "<br/>\nRegeste\n<br/>Baurecht; Vorwirkung eines Bebauungsplanes; Eigentumsgarantie, Art. 22ter BV; Gesetzesdelegation; Grundsatz der \u00dcbereinstimmung der Formen. Art. 36 Abs. 2 des Tessiner Baugesetzes, der einen aufgelegten Bebauungsplanentwurf vor seiner Annahme und Genehmigung f\u00fcr provisorisch anwendbar erkl\u00e4rt, verst\u00f6sst gegen die Grunds\u00e4tze \u00fcber die Gesetzesdelegation und das Gebot der \u00dcbereinstimmung (oder der Stufenordnung) der Fonnen und verletzt somit Art. 22ter BV.", "<br/>\nRegeste\n<br/>Droit des constructions; effet anticip\u00e9 d'un plan d'am\u00e9nagement; garantie de la propri\u00e9t\u00e9, art. 22ter Cst; d\u00e9l\u00e9gation l\u00e9gislative: principe du parall\u00e9lisme des formes. L'art. 36, al. 2 de la loi tessinoise sur les constructions, qui d\u00e9clare applicable \u00e0 titre provisoire un projet publi\u00e9 de plan d'am\u00e9nagement avant son adoption et son approbation, viole les r\u00e8gles r\u00e9gissant la d\u00e9l\u00e9gation l\u00e9gislative ainsi que le principe du parall\u00e9lisme des formes et, partant, est contraire \u00e0 l'art. 22ter Cst.", "<br/>\nRegesto\n<br/>Diritto edilizio; effetto anticipato di un piano regolatore; garanzia della propriet\u00e0: art. 22ter CF; delegazione legislativa; principio del parallelismo delle forme. L'art. 36 cpv. 2 della legge edilizia ticinese, che dichiara provvisoriamente applicabile un progetto pubblicato di piano regolatore anteriormente all'adozione e all'approvazione dello stesso, viola i principi che reggono la delegazione legislativa e il precetto del parallelismo delle forme, ed \u00e8 pertanto contrario all'art. 22ter CF.", "Urteilskopf\n100 Ia 157\n23. Sentenza 22 maggio 1974 nella causa Societ\u00e0 di Banca Svizzera contro Comune di Chiasso.\nRegeste\nBaurecht; Vorwirkung eines Bebauungsplanes; Eigentumsgarantie,\nArt. 22ter BV\n; Gesetzesdelegation; Grundsatz der \u00dcbereinstimmung der Formen.\nArt. 36 Abs. 2 des Tessiner Baugesetzes, der einen aufgelegten Bebauungsplanentwurf vor seiner Annahme und Genehmigung f\u00fcr provisorisch anwendbar erkl\u00e4rt, verst\u00f6sst gegen die Grunds\u00e4tze \u00fcber die Gesetzesdelegation und das Gebot der \u00dcbereinstimmung (oder der Stufenordnung) der Fonnen und verletzt somit\nArt. 22ter BV\n.\nSachverhalt\nab Seite 157\nBGE 100 Ia 157 S. 157\nRiassunto dei fatti:\nA.-\nLa Societ\u00e0 di Banca Svizzera presentava nel settembre 1972 un progetto preliminare relativo ad un ampliamento del proprio stabile amministrativo e commerciale a Chiasso. Il 10 ottobre 1972 il Municipio di Chiasso non accettava il progetto, non perch\u00e8 contrastante con il diritto edilizio comunale allora vigente, bensi perch\u00e8 la Commissione delle bellezze naturali si rifiutava, secondo il Municipio, di riconoscere ulteriormente le disposizioni del regolamento edilizio comunale e respingeva ogni progetto che non si uniformasse ad un indice di occupazione.\nBGE 100 Ia 157 S. 158\nIl 26 marzo 1973 il Municipio di Chiasso depositava in cancelleria un piano regolatore (PR), comprendente un piano di azzonamento e accompagnato da norme integranti. Tale PR prevede un indice di occupazione e uno di sfruttamento.\nIl 24 maggio 1973 la Societ\u00e0 di Banca Svizzera presentava al Municipio una domanda intesa ad ottenere la licenza di costruzione definitiva. Questa le era rifiutata il 29 maggio 1973 dal Municipio, non rispettando il progetto gli indici di occupazione e di sfruttamento previsti dal deposto PR.\nB.-\nAggravatasi vanamente presso il Consiglio di Stato del cantone Ticino, la Societ\u00e0 di Banca Svizzera ricorreva al Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere che la licenza edilizia non poteva essere rifiutata in anticipata applicazione di un PR non ancora in vigore.\nIl Tribunale cantonale amministrativo respingeva il gravame. Esso rilevava che il PR e le norme che lo integrano assumono, in virt\u00f9 dell'art. 36 cpv. 2 della legge edilizia cantonale (LE), efficacia provvisoria, e sono pertanto applicabili a partire dal momento in cui il Municipio ha depositato pubblicamente tali atti.\nC.-\nCon tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione degli\nart. 4 e 22\nter CF, la Societ\u00e0 di Banca Svizzera ha chiesto al Tribunale federale di annullare l'impugnata decisione e di rinviare gli atti al Municipio di Chiasso perch\u00e8 rilasci la licenza.\nIl Tribunale federale ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi.\nErw\u00e4gungen\nConsiderando in diritto:\n1.\nQuando il ricorso di diritto pubblico \u00e8 diretto contro il rifiuto di un'autorizzazione di polizia, il Tribunale federale fa eccezione al principio della natura cassatoria del gravame (RU 93 I 308 consid. 1\n;\n94 I 22\nconsid. 1\n;\n95 I 129\nconsid. 5\n;\n97 I 225\nconsid. 1b). In linea di principio, la conclusione con cui si domanda che il Tribunale federale ordini di rilasciare la licenza \u00e8 quindi ricevibile. Se sia fondata, \u00e8 questione di merito.\n2.\nL'art. 36 della legge edilizia cantonale (LE), introdotto con una riforma del 1962, prevede quanto segue:\n\"Il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.\nBGE 100 Ia 157 S. 159\nDall'inizio del suo deposito i proprietari degli edifici e dei fondi in esso compresi devono nelle costruzioni, ricostruzioni, e modificazioni uniformarsi alle linee in esso tracciate, con la riserva della procedura di approvazione.\nIl piano regolatore dev'essere presentato dal comune all'approvazione del Consiglio di Stato al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dall'inizio del suo deposito, in difetto di che decade l'efficacia provvisoria conferita dal presente articolo al piano cosi pubblicato.\nIl Consiglio di Stato, su istanza motivata, pu\u00f2 accordare al comune due proroghe di sei mesi ciascuna.\nL'istanza deve essere presentata un mese prima della scadenza dell'efficacia provvisoria del piano.\nIl Consiglio di Stato decide sul piano al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dalla sua presentazione.\"\nIn conformit\u00e0 con i principi generali sanciti dalla legge organica comunale (LOC) in materia di diritto autonomo comunale (art. 12, 35, 159 LOC), anche il PR deve esser adottato dal legislativo comunale (Assemblea o Consiglio comunale, art. 29, 30 LE) e poi approvato dal Consiglio di Stato (art. 32, 33 LE). L'approvazione \u00e8 condizione di validit\u00e0 ed ha effetto costitutivo; solo con essa, come dispone espressamente l'art. 36 cpv. 1 LE, il PR entra in vigore (cfr. RU 89 I 25).\n3.\nTuttavia, secondo il capoverso 2 dell'art. 36 LE, il piano regolatore gode sin dal momento del suo deposito, anteriore all'adozione ed all'approvazione, di un'efficacia provvisoria. Nonostante che, nel testo legale, si parli solo delle \"linee\" previste dal piano, la giurisprudenza cantonale, fondata sui lavori legislativi (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 gennaio 1962 p. 2 ss.), ritiene che tale efficacia provvisoria abbraccia non solo il piano vero e proprio, ma si estende anche alle norme integranti che l'accompagnano, tra cui quelle relative all'azzonamento ed agli indici di occupazione e sfruttamento. Le autorit\u00e0 cantonali, come emerge espressamente dall'impugnata sentenza, interpretano quindi l'art. 36 LE nel senso che la disciplina edilizia del piano si applica direttamente ed anticipatamente gi\u00e0 in pendenza della procedura di adozione ed approvazione. Tale efficacia provvisoria perdura - purch\u00e8 siano osservate talune disposizioni formali - sino alla - definitiva - entrata in vigore del piano o alla sua reiezione, vuoi per mancata adozione da parte del legislativo comunale, vuoi per negata approvazione da parte del Consiglio di Stato.\nCodesta interpretazione dell'art. 36 LE, conforme al tenore\nBGE 100 Ia 157 S. 160\ndel disposto e confortata dai lavori legislativi, non \u00e8 arbitraria: nella misura in cui nel gravame si sostiene il contrario, la censura \u00e8 palesemente infondata.\n4.\n-- La ricorrente sostiene per\u00f2 che l'art. 36 cpv. 2 LE \u00e8 in s\u00e8 anticostituzionale. Ancorch\u00e8 il termine per l'impugnazione diretta della norma sia ormai trascorso, la censura, sollevata in occasione di un atto d'applicazione, \u00e8 ricevibile (RU 97 I 780 consid. 2, 808, 915 consid. 4a).\n5.\nCome rilevato nella sentenza odierna nella causa AG Hypothekaranlagen c. Ticino, la disposizione dell'art. 36 LE costituisce una singolarit\u00e0 del diritto edilizio ticinese che, a quanto \u00e8 dato di vedere, non trova riscontro nelle altre legislazioni cantonali.\na) La giurisprudenza del Tribunale federale si \u00e8 sin qui occupata unicamente di quell'effetto anticipato (Vorwirkung) che \u00e8 di natura puramente negativa, in quanto si limita a paralizzare l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in vigore del diritto futuro. Nel campo specifico del diritto edilizio e pianificatorio questo istituto si riscontra nelle due forme del blocco edilizio e del rinvio della decisione sulla domanda di costruzione (cfr. sentenza odierna nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino, consid. 3b). Il Tribunale federale ha ribadito che tale effetto anticipato, di natura negativa, esige, come le altre restrizioni della propriet\u00e0, una base legale (RU 89 I 481/82;\n99 Ia 485\nconsid. 3; sentenza inedita del 19 dicembre 1973 in re Naef c. Ginevra; sentenza odierna nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino, consid. 3b).\nb) Per contro il Tribunale federale non si \u00e8 sin qui prononciato sull'ammissibilit\u00e0 di un effetto anticipato positivo quale quello sancito dall'art. 36 cpv. 2 LE.\nNelle sentenze (inedite) che hanno tratto a questa specifica disposizione del diritto ticinese (Gartmann, del 26 gennaio 1966; Magri, del 4 ottobre 1967; Dalcol, del 4 giugno 1969) l'efficacia provvisoria del PR non era posta in discussione; anche nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino il quesito della costituzionalit\u00e0 di principio della soluzione adottata dal legislatore ticinese \u00e8 stato lasciato aperto (v. sentenza cit., consid. 2c, cc).\nc) Gli accenni, che su tale questione si trovano nell'ulteriore giurisprudenza, sono tutti negativi.\nBGE 100 Ia 157 S. 161\nCos\u00ec, in RU 89 I 24/25 il Tribunale federale ha escluso potessero applicarsi ad una domanda di licenza edilizia disposizioni comunali concernenti lo sfruttamento che, adottate dal legislativo comunale, non avevano trovato approvazione presso il Governo cantonale, ancorch\u00e8 il rifiuto d'approvazione fosse intervenuto per motivi formali e non sostanziali. In RU 89 I 472 il Tribunale federale ha laconicamente ribadito che il diritto non ancora in vigore non pu\u00f2 costituire fondamento dell'intervento statale; in RU 99 Ia 342 esso ha definito dubbia - con riferimento a RU 89 I 24/25 - la possibilit\u00e0 di applicare norme edilizie gi\u00e0 adottate dal legislativo comunale, ma non ancora sanzionate dall'approvazione governativa, intervenuta pi\u00f9 tardi.\nd) Certo, in tutti i casi test\u00e8 citati, il diritto cantonale non conteneva per\u00f2 una norma singolare ed esplicita quale l'art. 36 cpv. 2 della legge edilizia ticinese.\nTuttavia, neppure l'esistenza di una simile disposizione esplicita pu\u00f2 fondare la costitutionalit\u00e0 del sistema adottato dal legislatore ticinese.\nSecondo l'art. 22ter CF, le restrizioni della propriet\u00e0 debbono esser istituite \"in via legislativa\" (\"auf dem Wege der Gesetzgebung\" \"par voie l\u00e9gislative\"). Ci\u00f2 significa innanzitutto ch'esse debbono fondarsi su una legge in senso materiale, ossia una norma generale ed astratta che stabilisca diritti ed obblighi degli amministrati. Inoltre, \u00e8 necessario che tale norma emani dall'organo competente secondo le regole del diritto pubblico: se non si tratta del costituente o del legislatore federale o cantonale, oppure del legislatore comunale a ci\u00f2 autorizzato da una norma di riparto delle competenze, bens\u00ec di un'autorit\u00e0 esecutiva, occorre che questa possa fondarsi su una delegazione legislativa (RU 98 Ia 591 e rif.). In materia di delegazione legislativa un certo rigore \u00e8 indispensabile: se la riserva della legge, espressamente prevista dall'art. 22ter CF, non deve svuotarsi di ogni senso, occorre che la legge formale definisca in quale maniera l'organo delegato deve usare del potere delegatogli, precisandone l'oggetto, lo scopo ed i limiti (RU 98 Ia 110;\n98 Ia 592\ne rif.). Ora, sino a quando non \u00e8 stato adottato dal legislativo comunale (assemblea comunale, oppure consiglio comunale con possibilit\u00e0 di referendum, cfr.\nart. 57 e 12\ndella legge organica comunale) ed approvato dal Consiglio di Stato, il piano regolatore, cos\u00ec\nBGE 100 Ia 157 S. 162\ncom'\u00e8 uscito dalle deliberazioni del Municipio, cio\u00e8 dell'esecutivo, costituisce un semplice progetto. L'art. 36 cpv. 2 LE, che lo dichiara obbligatorio, sia pure in via transitoria, sin dal momento in cui il Municipio, dopo averlo approvato, ne ha ordinato il deposito, conferisce in effetti all'esecutivo il potere di istituire e di applicare, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del PR e la sua definitiva entrata in vigore o la sua reiezione, restrizioni della propriet\u00e0, la cui natura intrinseca non \u00e8, neppur sommariamente e nelle grandi linee, precisata nella legge formale. Non solo l'esecutivo \u00e8 facoltizzato ad elaborare ed applicare una nuova disciplina edilizia di contenuto indeterminato, ma, correlativamente, per il tramite dell'art. 36 cpv. 2 LE, esso acquisisce il potere di abrogare - sia pure transitoriamente - la legislazione edilizia anteriore, adottata dal legislativo comunale e sanzionata dal Consiglio di Stato, che contrastasse con il disegno elaborato dal Municipio.\nNella misura in cui l'art. 36 cpv. 2 LE equivale ad una delega in bianco del potere legislativo all'esecutivo comunale, esso \u00e8 contrario ai principi costituzionali in materia di delegazione, e viola l'art. 22ter CF (RU 98 Ia 592 e rif.); nella misura in cui conferisce implicitamente all'esecutivo il potere di metter fuori corso la legislazione vigente, esso viola inoltre il precetto costituzionale del parallelismo delle forme, secondo cui la revisione di norme legislative ha da procedere nel rispetto della forma necessaria per la loro adozione (RU 94 I 36 a e rif.;\n98 Ia 109\nconsid. 2).\nInoltre, la forma di effetto anticipato adottata dal legislatore ticinese compromette gravemente il postulato della sicurezza del diritto: ci\u00f2 appare con particolare evidenza quando si avverta che, ove il progetto di PR non trovi grazia presso il legislativo comunale o l'esecutivo cantonale (il quale, oltretutto, deve pronunciarsi sui ricorsi contro di esso inoltrati, con facolt\u00e0 di aggravio ulteriore al Gran Consiglio sulla questione dell'utilit\u00e0 pubblica, cfr. art. 33 LE), le costruzioni nell'intervallo autorizzate dal Municipio sulla scorta di disposizioni di durata effimera non potrebbero pi\u00f9 esser rimosse.\nLe censure della ricorrente appaiono pertanto fondate nella misura in cui il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il Municipio di Chiasso potesse rifiutare la licenza in applicazione di un semplice progetto di Piano Regolatore.\nBGE 100 Ia 157 S. 163\nLa decisione impugnata dovendo essere annullata gi\u00e0 per questo motivo, non \u00e8 necessario indagare se, come sostiene la ricorrente, sia stato violato anche il principio della buona fede.\n6.\nIl Tribunale amministrativo dovr\u00e0 quindi rendere un nuovo giudizio. Gli resta la possibilit\u00e0 di esaminare se, in virt\u00f9 di una base legale del diritto cantonale o comunale, il Municipio potesse, anzich\u00e8 rifiutare il permesso, sospendere l'esame della domanda di costruzione, e se una simile sospensione, limitata nel tempo, sia giustificata nelle circostanze con crete.\n7.\nIl Tribunale federale non pu\u00f2 quindi ordinare all'autorit\u00e0 comunale di accordare il permesso di costruzione. Non solo, come s'\u00e8 visto, resta da vedere se non entri in linea di conto una sospensione della decisione sulla domanda edilizia, ma, quand'anche la risposta su tale punto fosse negativa, l'autorit\u00e0 comunale dovrebbe ancora appurare se il progetto sia conforme al regolamento edilizio vigente.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-157%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:06:03.356766", null, null, null, null, "a9405ceada061d77980e7c8c6134d9ab9fc3c107a84203206b9d97d904d0d222", 1, 14079, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 157\", \"is_bge\": false, \"date\": null, \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \", lo scopo ed i limiti (RU 98 Ia 110;\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-157%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-07-31T02:46:04\", \"sprache\": \"IT\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  La Societ\u00e0 di Banca Svizzera presentava nel settembre 1972 un progetto preliminare relativo ad un ampliamento del proprio stabile amministrativo e commerciale a Chiasso. Il 10 ottobre 1972 il Municipio di Chiasso non accettava il progetto, non perch\u00e8 contrastante con il diritto edilizio comunale allora vigente, bensi perch\u00e8 la Commissione delle bellezze naturali si rifiutava, secondo il Municipio, di riconoscere ulteriormente le disposizioni del regolamento edilizio comunale e respingeva ogni progetto che non si uniformasse ad un indice di occupazione. BGE 100 Ia 157 S. 158\\n\\nIl 26 marzo 1973 il Municipio di Chiasso depositava in cancelleria un piano regolatore (PR), comprendente un piano di azzonamento e accompagnato da norme integranti. Tale PR prevede un indice di occupazione e uno di sfruttamento.\\n\\nIl 24 maggio 1973 la Societ\u00e0 di Banca Svizzera presentava al Municipio una domanda intesa ad ottenere la licenza di costruzione definitiva. Questa le era rifiutata il 29 maggio 1973 dal Municipio, non rispettando il progetto gli indici di occupazione e di sfruttamento previsti dal deposto PR.\\n\\nB.  Aggravatasi vanamente presso il Consiglio di Stato del cantone Ticino, la Societ\u00e0 di Banca Svizzera ricorreva al Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere che la licenza edilizia non poteva essere rifiutata in anticipata applicazione di un PR non ancora in vigore.\\n\\nIl Tribunale cantonale amministrativo respingeva il gravame. Esso rilevava che il PR e le norme che lo integrano assumono, in virt\u00f9 dell'art. 36 cpv. 2 della legge edilizia cantonale (LE), efficacia provvisoria, e sono pertanto applicabili a partire dal momento in cui il Municipio ha depositato pubblicamente tali atti.\\n\\nC.  Con tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione degli art. 4 e 22 ter CF, la Societ\u00e0 di Banca Svizzera ha chiesto al Tribunale federale di annullare l'impugnata decisione e di rinviare gli atti al Municipio di Chiasso perch\u00e8 rilasci la licenza.\\n\\nIl Tribunale federale ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"La Societ\u00e0 di Banca Svizzera presentava nel settembre 1972 un progetto preliminare relativo ad un ampliamento del proprio stabile amministrativo e commerciale a Chiasso. Il 10 ottobre 1972 il Municipio di Chiasso non accettava il progetto, non perch\u00e8 contrastante con il diritto edilizio comunale allora vigente, bensi perch\u00e8 la Commissione delle bellezze naturali si rifiutava, secondo il Municipio, di riconoscere ulteriormente le disposizioni del regolamento edilizio comunale e respingeva ogni progetto che non si uniformasse ad un indice di occupazione. 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Le autorit\u00e0 cantonali, come emerge espressamente dall'impugnata sentenza, interpretano quindi l'art. 36 LE nel senso che la disciplina edilizia del piano si applica direttamente ed anticipatamente gi\u00e0 in pendenza della procedura di adozione ed approvazione. Tale efficacia provvisoria perdura - purch\u00e8 siano osservate talune disposizioni formali - sino alla - definitiva - entrata in vigore del piano o alla sua reiezione, vuoi per mancata adozione da parte del legislativo comunale, vuoi per negata approvazione da parte del Consiglio di Stato.\\n\\nCodesta interpretazione dell'art. 36 LE, conforme al tenore BGE 100 Ia 157 S. 160 del disposto e confortata dai lavori legislativi, non \u00e8 arbitraria: nella misura in cui nel gravame si sostiene il contrario, la censura \u00e8 palesemente infondata.\\n\\n4.  -- La ricorrente sostiene per\u00f2 che l'art. 36 cpv. 2 LE \u00e8 in s\u00e8 anticostituzionale. Ancorch\u00e8 il termine per l'impugnazione diretta della norma sia ormai trascorso, la censura, sollevata in occasione di un atto d'applicazione, \u00e8 ricevibile (RU 97 I 780 consid. 2, 808, 915 consid. 4a).\\n\\n5.  Come rilevato nella sentenza odierna nella causa AG Hypothekaranlagen c. Ticino, la disposizione dell'art. 36 LE costituisce una singolarit\u00e0 del diritto edilizio ticinese che, a quanto \u00e8 dato di vedere, non trova riscontro nelle altre legislazioni cantonali.\\n\\na) La giurisprudenza del Tribunale federale si \u00e8 sin qui occupata unicamente di quell'effetto anticipato (Vorwirkung) che \u00e8 di natura puramente negativa, in quanto si limita a paralizzare l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in vigore del diritto futuro. Nel campo specifico del diritto edilizio e pianificatorio questo istituto si riscontra nelle due forme del blocco edilizio e del rinvio della decisione sulla domanda di costruzione (cfr. sentenza odierna nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino, consid. 3b). Il Tribunale federale ha ribadito che tale effetto anticipato, di natura negativa, esige, come le altre restrizioni della propriet\u00e0, una base legale (RU 89 I 481/82; 99 Ia 485 consid. 3; sentenza inedita del 19 dicembre 1973 in re Naef c. Ginevra; sentenza odierna nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino, consid. 3b).\\n\\nb) Per contro il Tribunale federale non si \u00e8 sin qui prononciato sull'ammissibilit\u00e0 di un effetto anticipato positivo quale quello sancito dall'art. 36 cpv. 2 LE.\\n\\nNelle sentenze (inedite) che hanno tratto a questa specifica disposizione del diritto ticinese (Gartmann, del 26 gennaio 1966; Magri, del 4 ottobre 1967; Dalcol, del 4 giugno 1969) l'efficacia provvisoria del PR non era posta in discussione; anche nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino il quesito della costituzionalit\u00e0 di principio della soluzione adottata dal legislatore ticinese \u00e8 stato lasciato aperto (v. sentenza cit., consid. 2c, cc).\\n\\nc) Gli accenni, che su tale questione si trovano nell'ulteriore giurisprudenza, sono tutti negativi. BGE 100 Ia 157 S. 161\\n\\nCos\u00ec, in RU 89 I 24/25 il Tribunale federale ha escluso potessero applicarsi ad una domanda di licenza edilizia disposizioni comunali concernenti lo sfruttamento che, adottate dal legislativo comunale, non avevano trovato approvazione presso il Governo cantonale, ancorch\u00e8 il rifiuto d'approvazione fosse intervenuto per motivi formali e non sostanziali. In RU 89 I 472 il Tribunale federale ha laconicamente ribadito che il diritto non ancora in vigore non pu\u00f2 costituire fondamento dell'intervento statale; in RU 99 Ia 342 esso ha definito dubbia - con riferimento a RU 89 I 24/25 - la possibilit\u00e0 di applicare norme edilizie gi\u00e0 adottate dal legislativo comunale, ma non ancora sanzionate dall'approvazione governativa, intervenuta pi\u00f9 tardi.\\n\\nd) Certo, in tutti i casi test\u00e8 citati, il diritto cantonale non conteneva per\u00f2 una norma singolare ed esplicita quale l'art. 36 cpv. 2 della legge edilizia ticinese.\\n\\nTuttavia, neppure l'esistenza di una simile disposizione esplicita pu\u00f2 fondare la costitutionalit\u00e0 del sistema adottato dal legislatore ticinese.\\n\\nSecondo l'art. 22ter CF, le restrizioni della propriet\u00e0 debbono esser istituite \\\"in via legislativa\\\" (\\\"auf dem Wege der Gesetzgebung\\\" \\\"par voie l\u00e9gislative\\\"). Ci\u00f2 significa innanzitutto ch'esse debbono fondarsi su una legge in senso materiale, ossia una norma generale ed astratta che stabilisca diritti ed obblighi degli amministrati. Inoltre, \u00e8 necessario che tale norma emani dall'organo competente secondo le regole del diritto pubblico: se non si tratta del costituente o del legislatore federale o cantonale, oppure del legislatore comunale a ci\u00f2 autorizzato da una norma di riparto delle competenze, bens\u00ec di un'autorit\u00e0 esecutiva, occorre che questa possa fondarsi su una delegazione legislativa (RU 98 Ia 591 e rif.). In materia di delegazione legislativa un certo rigore \u00e8 indispensabile: se la riserva della legge, espressamente prevista dall'art. 22ter CF, non deve svuotarsi di ogni senso, occorre che la legge formale definisca in quale maniera l'organo delegato deve usare del potere delegatogli, precisandone l'oggetto, lo scopo ed i limiti (RU 98 Ia 110; 98 Ia 592 e rif.). Ora, sino a quando non \u00e8 stato adottato dal legislativo comunale (assemblea comunale, oppure consiglio comunale con possibilit\u00e0 di referendum, cfr. art. 57 e 12 della legge organica comunale) ed approvato dal Consiglio di Stato, il piano regolatore, cos\u00ec BGE 100 Ia 157 S. 162 com'\u00e8 uscito dalle deliberazioni del Municipio, cio\u00e8 dell'esecutivo, costituisce un semplice progetto. L'art. 36 cpv. 2 LE, che lo dichiara obbligatorio, sia pure in via transitoria, sin dal momento in cui il Municipio, dopo averlo approvato, ne ha ordinato il deposito, conferisce in effetti all'esecutivo il potere di istituire e di applicare, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del PR e la sua definitiva entrata in vigore o la sua reiezione, restrizioni della propriet\u00e0, la cui natura intrinseca non \u00e8, neppur sommariamente e nelle grandi linee, precisata nella legge formale. Non solo l'esecutivo \u00e8 facoltizzato ad elaborare ed applicare una nuova disciplina edilizia di contenuto indeterminato, ma, correlativamente, per il tramite dell'art. 36 cpv. 2 LE, esso acquisisce il potere di abrogare - sia pure transitoriamente - la legislazione edilizia anteriore, adottata dal legislativo comunale e sanzionata dal Consiglio di Stato, che contrastasse con il disegno elaborato dal Municipio.\\n\\nNella misura in cui l'art. 36 cpv. 2 LE equivale ad una delega in bianco del potere legislativo all'esecutivo comunale, esso \u00e8 contrario ai principi costituzionali in materia di delegazione, e viola l'art. 22ter CF (RU 98 Ia 592 e rif.); nella misura in cui conferisce implicitamente all'esecutivo il potere di metter fuori corso la legislazione vigente, esso viola inoltre il precetto costituzionale del parallelismo delle forme, secondo cui la revisione di norme legislative ha da procedere nel rispetto della forma necessaria per la loro adozione (RU 94 I 36 a e rif.; 98 Ia 109 consid. 2).\\n\\nInoltre, la forma di effetto anticipato adottata dal legislatore ticinese compromette gravemente il postulato della sicurezza del diritto: ci\u00f2 appare con particolare evidenza quando si avverta che, ove il progetto di PR non trovi grazia presso il legislativo comunale o l'esecutivo cantonale (il quale, oltretutto, deve pronunciarsi sui ricorsi contro di esso inoltrati, con facolt\u00e0 di aggravio ulteriore al Gran Consiglio sulla questione dell'utilit\u00e0 pubblica, cfr. art. 33 LE), le costruzioni nell'intervallo autorizzate dal Municipio sulla scorta di disposizioni di durata effimera non potrebbero pi\u00f9 esser rimosse.\\n\\nLe censure della ricorrente appaiono pertanto fondate nella misura in cui il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il Municipio di Chiasso potesse rifiutare la licenza in applicazione di un semplice progetto di Piano Regolatore. BGE 100 Ia 157 S. 163\\n\\nLa decisione impugnata dovendo essere annullata gi\u00e0 per questo motivo, non \u00e8 necessario indagare se, come sostiene la ricorrente, sia stato violato anche il principio della buona fede.\\n\\n6.  Il Tribunale amministrativo dovr\u00e0 quindi rendere un nuovo giudizio. Gli resta la possibilit\u00e0 di esaminare se, in virt\u00f9 di una base legale del diritto cantonale o comunale, il Municipio potesse, anzich\u00e8 rifiutare il permesso, sospendere l'esame della domanda di costruzione, e se una simile sospensione, limitata nel tempo, sia giustificata nelle circostanze con crete.\\n\\n7.  Il Tribunale federale non pu\u00f2 quindi ordinare all'autorit\u00e0 comunale di accordare il permesso di costruzione. Non solo, come s'\u00e8 visto, resta da vedere se non entri in linea di conto una sospensione della decisione sulla domanda edilizia, ma, quand'anche la risposta su tale punto fosse negativa, l'autorit\u00e0 comunale dovrebbe ancora appurare se il progetto sia conforme al regolamento edilizio vigente.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"Quando il ricorso di diritto pubblico \u00e8 diretto contro il rifiuto di un'autorizzazione di polizia, il Tribunale federale fa eccezione al principio della natura cassatoria del gravame (RU 93 I 308 consid. 1 ; 94 I 22 consid. 1 ; 95 I 129 consid. 5 ; 97 I 225 consid. 1b). In linea di principio, la conclusione con cui si domanda che il Tribunale federale ordini di rilasciare la licenza \u00e8 quindi ricevibile. Se sia fondata, \u00e8 questione di merito.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"L'art. 36 della legge edilizia cantonale (LE), introdotto con una riforma del 1962, prevede quanto segue:\\n\\n\\\"Il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. BGE 100 Ia 157 S. 159\\n\\nDall'inizio del suo deposito i proprietari degli edifici e dei fondi in esso compresi devono nelle costruzioni, ricostruzioni, e modificazioni uniformarsi alle linee in esso tracciate, con la riserva della procedura di approvazione.\\n\\nIl piano regolatore dev'essere presentato dal comune all'approvazione del Consiglio di Stato al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dall'inizio del suo deposito, in difetto di che decade l'efficacia provvisoria conferita dal presente articolo al piano cosi pubblicato.\\n\\nIl Consiglio di Stato, su istanza motivata, pu\u00f2 accordare al comune due proroghe di sei mesi ciascuna.\\n\\nL'istanza deve essere presentata un mese prima della scadenza dell'efficacia provvisoria del piano.\\n\\nIl Consiglio di Stato decide sul piano al pi\u00f9 tardi entro sei mesi dalla sua presentazione.\\\"\\n\\nIn conformit\u00e0 con i principi generali sanciti dalla legge organica comunale (LOC) in materia di diritto autonomo comunale (art. 12, 35, 159 LOC), anche il PR deve esser adottato dal legislativo comunale (Assemblea o Consiglio comunale, art. 29, 30 LE) e poi approvato dal Consiglio di Stato (art. 32, 33 LE). L'approvazione \u00e8 condizione di validit\u00e0 ed ha effetto costitutivo; solo con essa, come dispone espressamente l'art. 36 cpv. 1 LE, il PR entra in vigore (cfr. RU 89 I 25).\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"Tuttavia, secondo il capoverso 2 dell'art. 36 LE, il piano regolatore gode sin dal momento del suo deposito, anteriore all'adozione ed all'approvazione, di un'efficacia provvisoria. Nonostante che, nel testo legale, si parli solo delle \\\"linee\\\" previste dal piano, la giurisprudenza cantonale, fondata sui lavori legislativi (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 gennaio 1962 p. 2 ss.), ritiene che tale efficacia provvisoria abbraccia non solo il piano vero e proprio, ma si estende anche alle norme integranti che l'accompagnano, tra cui quelle relative all'azzonamento ed agli indici di occupazione e sfruttamento. Le autorit\u00e0 cantonali, come emerge espressamente dall'impugnata sentenza, interpretano quindi l'art. 36 LE nel senso che la disciplina edilizia del piano si applica direttamente ed anticipatamente gi\u00e0 in pendenza della procedura di adozione ed approvazione. Tale efficacia provvisoria perdura - purch\u00e8 siano osservate talune disposizioni formali - sino alla - definitiva - entrata in vigore del piano o alla sua reiezione, vuoi per mancata adozione da parte del legislativo comunale, vuoi per negata approvazione da parte del Consiglio di Stato.\\n\\nCodesta interpretazione dell'art. 36 LE, conforme al tenore BGE 100 Ia 157 S. 160 del disposto e confortata dai lavori legislativi, non \u00e8 arbitraria: nella misura in cui nel gravame si sostiene il contrario, la censura \u00e8 palesemente infondata.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"-- La ricorrente sostiene per\u00f2 che l'art. 36 cpv. 2 LE \u00e8 in s\u00e8 anticostituzionale. Ancorch\u00e8 il termine per l'impugnazione diretta della norma sia ormai trascorso, la censura, sollevata in occasione di un atto d'applicazione, \u00e8 ricevibile (RU 97 I 780 consid. 2, 808, 915 consid. 4a).\"}, {\"id\": \"5\", \"text\": \"Come rilevato nella sentenza odierna nella causa AG Hypothekaranlagen c. Ticino, la disposizione dell'art. 36 LE costituisce una singolarit\u00e0 del diritto edilizio ticinese che, a quanto \u00e8 dato di vedere, non trova riscontro nelle altre legislazioni cantonali.\\n\\na) La giurisprudenza del Tribunale federale si \u00e8 sin qui occupata unicamente di quell'effetto anticipato (Vorwirkung) che \u00e8 di natura puramente negativa, in quanto si limita a paralizzare l'applicazione del diritto attuale sino all'entrata in vigore del diritto futuro. Nel campo specifico del diritto edilizio e pianificatorio questo istituto si riscontra nelle due forme del blocco edilizio e del rinvio della decisione sulla domanda di costruzione (cfr. sentenza odierna nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino, consid. 3b). Il Tribunale federale ha ribadito che tale effetto anticipato, di natura negativa, esige, come le altre restrizioni della propriet\u00e0, una base legale (RU 89 I 481/82; 99 Ia 485 consid. 3; sentenza inedita del 19 dicembre 1973 in re Naef c. Ginevra; sentenza odierna nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino, consid. 3b).\\n\\nb) Per contro il Tribunale federale non si \u00e8 sin qui prononciato sull'ammissibilit\u00e0 di un effetto anticipato positivo quale quello sancito dall'art. 36 cpv. 2 LE.\\n\\nNelle sentenze (inedite) che hanno tratto a questa specifica disposizione del diritto ticinese (Gartmann, del 26 gennaio 1966; Magri, del 4 ottobre 1967; Dalcol, del 4 giugno 1969) l'efficacia provvisoria del PR non era posta in discussione; anche nella causa AG f\u00fcr Hypothekaranlagen c. Ticino il quesito della costituzionalit\u00e0 di principio della soluzione adottata dal legislatore ticinese \u00e8 stato lasciato aperto (v. sentenza cit., consid. 2c, cc).\\n\\nc) Gli accenni, che su tale questione si trovano nell'ulteriore giurisprudenza, sono tutti negativi. 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In RU 89 I 472 il Tribunale federale ha laconicamente ribadito che il diritto non ancora in vigore non pu\u00f2 costituire fondamento dell'intervento statale; in RU 99 Ia 342 esso ha definito dubbia - con riferimento a RU 89 I 24/25 - la possibilit\u00e0 di applicare norme edilizie gi\u00e0 adottate dal legislativo comunale, ma non ancora sanzionate dall'approvazione governativa, intervenuta pi\u00f9 tardi.\\n\\nd) Certo, in tutti i casi test\u00e8 citati, il diritto cantonale non conteneva per\u00f2 una norma singolare ed esplicita quale l'art. 36 cpv. 2 della legge edilizia ticinese.\\n\\nTuttavia, neppure l'esistenza di una simile disposizione esplicita pu\u00f2 fondare la costitutionalit\u00e0 del sistema adottato dal legislatore ticinese.\\n\\nSecondo l'art. 22ter CF, le restrizioni della propriet\u00e0 debbono esser istituite \\\"in via legislativa\\\" (\\\"auf dem Wege der Gesetzgebung\\\" \\\"par voie l\u00e9gislative\\\"). Ci\u00f2 significa innanzitutto ch'esse debbono fondarsi su una legge in senso materiale, ossia una norma generale ed astratta che stabilisca diritti ed obblighi degli amministrati. Inoltre, \u00e8 necessario che tale norma emani dall'organo competente secondo le regole del diritto pubblico: se non si tratta del costituente o del legislatore federale o cantonale, oppure del legislatore comunale a ci\u00f2 autorizzato da una norma di riparto delle competenze, bens\u00ec di un'autorit\u00e0 esecutiva, occorre che questa possa fondarsi su una delegazione legislativa (RU 98 Ia 591 e rif.). In materia di delegazione legislativa un certo rigore \u00e8 indispensabile: se la riserva della legge, espressamente prevista dall'art. 22ter CF, non deve svuotarsi di ogni senso, occorre che la legge formale definisca in quale maniera l'organo delegato deve usare del potere delegatogli, precisandone l'oggetto, lo scopo ed i limiti (RU 98 Ia 110; 98 Ia 592 e rif.). Ora, sino a quando non \u00e8 stato adottato dal legislativo comunale (assemblea comunale, oppure consiglio comunale con possibilit\u00e0 di referendum, cfr. art. 57 e 12 della legge organica comunale) ed approvato dal Consiglio di Stato, il piano regolatore, cos\u00ec BGE 100 Ia 157 S. 162 com'\u00e8 uscito dalle deliberazioni del Municipio, cio\u00e8 dell'esecutivo, costituisce un semplice progetto. L'art. 36 cpv. 2 LE, che lo dichiara obbligatorio, sia pure in via transitoria, sin dal momento in cui il Municipio, dopo averlo approvato, ne ha ordinato il deposito, conferisce in effetti all'esecutivo il potere di istituire e di applicare, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del PR e la sua definitiva entrata in vigore o la sua reiezione, restrizioni della propriet\u00e0, la cui natura intrinseca non \u00e8, neppur sommariamente e nelle grandi linee, precisata nella legge formale. 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