{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 18", "bge", "CH", null, "100 IA 18", null, "1974-02-06", null, "it", null, null, "Regeste\n Staatsrechtliche Beschwerde. 1. Ein Entscheid, der die von einer ausl\u00e4ndischen Konkursmasse als provisorische Massnahme verlangte Eintragung ins Grundbuch ablehnt, mit welcher die Verf\u00fcgungsgewalt \u00fcber in der Schweiz befindliches und als Eigentum der geschiedenen Ehefrau des Konkursiten bezeichnete Liegenschaften beschr\u00e4nkt werden soll, ist kein Zwischenentscheid im Sinne des Art. 87 OG (Erw. 1). 2. Die Prozessf\u00e4higkeit einer Konkursmasse richtet sich nach dem Recht des Staates, in welchem der Konkurs er\u00f6ffnet worden ist (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 2). Vorsorgliche Massnahmen, Ablehnung mangels hinreichender Erfolgsaussichten des Prozesses, Willk\u00fcr. Wenn der Streit darum geht, ob eine vom Richter im Scheidungsurteil genehmigte Vereinbarung der Ehegatten \u00fcber die Liquidation der g\u00fcterrechtlichen Verh\u00e4ltnisse zugunsten einer ausl\u00e4ndischen Konkursmasse in der Schweiz unwirksam zu machen sei, begeht der Richter Willk\u00fcr, wenn er die vorsorgliche Massnahme einzig deshalb abweist, weil die Klage keinerlei Erfolgsaussichten habe, da ihr der Grundsatz der Territorialit\u00e4t des Konkurses entgegenstehe. Die Tragweite dieses Grundsatzes ist umstritten (Erw. 3-5), und eine allf\u00e4llige Anwendung des Art. 188 Abs 1 ZGB kann nicht von vorneherein ausgeschlossen werden (Erw. 6).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Staatsrechtliche Beschwerde. 1. Ein Entscheid, der die von einer ausl\u00e4ndischen Konkursmasse als provisorische Massnahme verlangte Eintragung ins Grundbuch ablehnt, mit welcher die Verf\u00fcgungsgewalt \u00fcber in der Schweiz befindliches und als Eigentum der geschiedenen Ehefrau des Konkursiten bezeichnete Liegenschaften beschr\u00e4nkt werden soll, ist kein Zwischenentscheid im Sinne des Art. 87 OG (Erw. 1). 2. Die Prozessf\u00e4higkeit einer Konkursmasse richtet sich nach dem Recht des Staates, in welchem der Konkurs er\u00f6ffnet worden ist (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 2). Vorsorgliche Massnahmen, Ablehnung mangels hinreichender Erfolgsaussichten des Prozesses, Willk\u00fcr. Wenn der Streit darum geht, ob eine vom Richter im Scheidungsurteil genehmigte Vereinbarung der Ehegatten \u00fcber die Liquidation der g\u00fcterrechtlichen Verh\u00e4ltnisse zugunsten einer ausl\u00e4ndischen Konkursmasse in der Schweiz unwirksam zu machen sei, begeht der Richter Willk\u00fcr, wenn er die vorsorgliche Massnahme einzig deshalb abweist, weil die Klage keinerlei Erfolgsaussichten habe, da ihr der Grundsatz der Territorialit\u00e4t des Konkurses entgegenstehe. Die Tragweite dieses Grundsatzes ist umstritten (Erw. 3-5), und eine allf\u00e4llige Anwendung des Art. 188 Abs 1 ZGB kann nicht von vorneherein ausgeschlossen werden (Erw. 6).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Recours de droit public. 1. N'est pas une d\u00e9cision incidente au sens de l'art. 87 OJ celle qui rejette la demande de mesures provisionnelles pr\u00e9sent\u00e9e par une masse en faillite de l'\u00e9tranger et tendant \u00e0 faire inscrire au registre foncier une restriction du droit d'ali\u00e9ner des immeubles situ\u00e9s en Suisse et inscrits au nom de l'ex-\u00e9pouse du failli (consid. 1). 2. La capacit\u00e9 d'une masse en faillite d'ester en justice est r\u00e9gie par la loi du pays dans lequel la faillite a \u00e9t\u00e9 ouverte (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2). Mesures provisionnelles, rejet pour d\u00e9faut de chance de succ\u00e8s de l'action au fond, arbitraire. Lorsque l'action tend \u00e0 faire d\u00e9clarer inop\u00e9rante en Suisse, en faveur d'une masse en faillite de l'\u00e9tranger, la convention pass\u00e9e entre \u00e9poux - et homologu\u00e9e dans le jugement de divorce - relative \u00e0 la liquidation du r\u00e9gime matrimonial, le juge agit arbitrairement s'il rejette la demande de mesures provisionnelles uniquement parce que la demande au fond n'aurait aucune chance de succ\u00e8s en raison du principe de territorialit\u00e9 de la faillite. La port\u00e9e d'un tel prmcipe est controvers\u00e9e (consid. 3-5) et l'application \u00e9ventuelle de l'art. 188 al. 1 CC ne peut pas \u00eatre d'embl\u00e9e exclue (consid. 6).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Ricorso di diritto pubblico. 1. Una sentenza che nega l'iscrizione a registro fondiario, chiesta con domanda provvisionale da una massa fallimentare all'estero, della restrizione della facolt\u00e0 di disporre di beni in Svizzera figuranti di propriet\u00e0 dell'ex moglie del fallito, non \u00e8 una sentenza incidentale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 1). 2. La legittimazione a stare in giudizio di una massa fallimentare \u00e8 retta dalla legge dello Stato in cui \u00e8 dichiarato il fallimento (conferma della giurisprudenza) (consid. 2). Provvedimenti cautelari, diniego per difetto di probabilit\u00e0 d'esito favorevole della lite, arbitrio. Ove sia litigiosa la possibilit\u00e0 di rendere inefficace in Svizzera, a vantaggio di una massa fallimentare all'estero, una convenzionesulla liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi omologata nella sentenza di divorzio, incorre in arbitrio il giudice che nega provvedimenti cautelari per il solo argomento che la lite \u00e8 sprovvista d'ogni probabilit\u00e0 di successo ostandovi il principio della territorialit\u00e0 del fallimento. La portata di tale principio \u00e8 infatti controversa (consid. 3-5), n\u00e8 pu\u00f2 essere esclusa a priori un'eventuale applicazione dell'art. 188 cpv. 1 CC (consid. 6).", "Urteilskopf\n100 Ia 18\n4. Sentenza del 6 febbraio 1974 nella causa Massa fallimentare Kirsch contro Fehr e Tribunale d'Appello del cantone Ticino.\nRegeste\nStaatsrechtliche Beschwerde.\n1. Ein Entscheid, der die von einer ausl\u00e4ndischen Konkursmasse als provisorische Massnahme verlangte Eintragung ins Grundbuch ablehnt, mit welcher die Verf\u00fcgungsgewalt \u00fcber in der Schweiz befindliches und als Eigentum der geschiedenen Ehefrau des Konkursiten bezeichnete Liegenschaften beschr\u00e4nkt werden soll, ist kein Zwischenentscheid im Sinne des\nArt. 87 OG\n(Erw. 1).\n2. Die Prozessf\u00e4higkeit einer Konkursmasse richtet sich nach dem Recht des Staates, in welchem der Konkurs er\u00f6ffnet worden ist (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 2).\nVorsorgliche Massnahmen, Ablehnung mangels hinreichender Erfolgsaussichten des Prozesses, Willk\u00fcr.\nWenn der Streit darum geht, ob eine vom Richter im Scheidungsurteil genehmigte Vereinbarung der Ehegatten \u00fcber die Liquidation der g\u00fcterrechtlichen Verh\u00e4ltnisse zugunsten einer ausl\u00e4ndischen Konkursmasse in der Schweiz unwirksam zu machen sei, begeht der Richter Willk\u00fcr, wenn er die vorsorgliche Massnahme einzig deshalb abweist, weil die Klage keinerlei Erfolgsaussichten habe, da ihr der Grundsatz der Territorialit\u00e4t des Konkurses entgegenstehe. Die Tragweite dieses Grundsatzes ist umstritten (Erw. 3-5), und eine allf\u00e4llige Anwendung des\nArt. 188 Abs 1 ZGB\nkann nicht von vorneherein ausgeschlossen werden (Erw. 6).\nSachverhalt\nab Seite 20\nBGE 100 Ia 18 S. 20\nRiassunto dei fatti:\nIl 28 ottobre 1971 il Tribunale distrettuale di Lussemburgo pronunciava il fallimento di Armand Kirsch, a Lussemburgo. Il 3 novembre 1971 la moglie del fallito, domiciliata ad Orselina dal 18 ottobre 1971, presentava al Pretore di Locarno-Citt\u00e0 domanda di divorzio, chiedendo nel contempo l'omologazione di una convenzione sulle conseguenze patrimoniali accessorie stipulata tra i coniugi il 21 ottobre 1971. Il 5 novembre 1971 il Pretore pronunciava il divorzio e omologava la convenzione; in virt\u00f9 di quest'ultima, mentre al marito era riconosciuta la propriet\u00e0 dei beni siti in Lussemburgo, alla moglie erano attribuiti i fondi 1091 e 1128 RFD Orselina, su cui sorgono due case di appartamenti.\nCon petizione 15 dicembre 1971 la Massa fallimentare Kirsch, in Lussemburgo, introduceva presso la Pretura di Locarno un'azione con la quale chiedeva che, revocata la convenzione, i fondi di Orselina fossero messi a sua disposizione per il pagamento dei creditori di Armando Kirsch. In via provvisionale, la massa attrice postulava l'iscrizione a registro fondiario della restrizione della facolt\u00e0 di disporre, nonch\u00e8 il blocco in conto vincolato dei canoni di locazione versati dagli inquilini.\nIl Pretore respingeva la domanda provvisionale con sentenza 31 marzo 1972, negando l'esistenza di una qualsivoglia probabilit\u00e0 di successo della lite (presupposto di ogni intervento cautelativo), per ostarvi il principio della territorialit\u00e0 del fallimento.\nLa Camera civile del Tribunale d'Appello del cantone Ticino respingeva il 17 novembre 1972 il gravame interposto dalla Massa fallimentare, che ha impugnato tale decisione con ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF.\nErw\u00e4gungen\nConsiderando in diritto:\n1.\nL'impugnata sentenza, di ultima istanza, non pu\u00f2 considerarsi come sentenza incidentale a'sensi dell'\nart. 87 OG\n, ancorch\u00e8 non ponga fine al litigio. Concedendo provvedimenti destinati a durare solo quanto la causa di merito, essa non\nBGE 100 Ia 18 S. 21\nsarebbe infatti pi\u00f9 suscettibile di impugnazione mediante il ricorso di diritto pubblico insieme con la sentenza di merito (BIRCHMEIER, ad\nart. 87 OG\n, p. 354; sentenza non pubblicata Badrutt del 7 maggio 1969; RU 97 I 485 consid. 1b; cfr. anche 97 I 214 consid. 1b).\nSotto il profilo dell'\nart. 87 OG\nil ricorso \u00e8 quindi ricevibile.\n2.\nCapacit\u00e0 civile e facolt\u00e0 di stare in giudizio di una massa fallimentare sono retti dallo statuto personale della massa, cio\u00e8 dalla legge dello Stato in cui \u00e8 dichiarato il fallimento (RU 37 II 593 consid. 3; cfr. anche 76 III 62/63). Secondo il diritto lussemburghese, come non \u00e8 contestato in causa, la massa \u00e8 soggetto di diritto ed ha la capacit\u00e0 di stare in giudizio. Essa deve quindi esser ammessa anche a proporre il ricorso di diritto pubblico contro una sentenza che, non impugnabile con altro mezzo di diritto (\nart. 84 cpv. 2 OG\n), la lede in legittimi interessi.\nIl ricorso \u00e8 quindi ricevibile anche sotto il profilo dell'\nart. 88 OG\n.\n3.\nLa ricorrente censura come arbitraria la sentenza impugnata, che ha qualificato la petizione di merito come un'azione tendente all'accertamento della nullit\u00e0 di un atto compiuto da un fallito dopo il fallimento (art. 444 C. comm. lussemburghese,\nart. 204 LEF\n), piuttosto che come un'azione revocatoria a'sensi dell'art. 286 ss LEF, come aveva ritenuto il Pretore.\nA giusta ragione, per\u00f2, la ricorrente osserva (ricorso, cifra 2, in fine) che le sue ulteriori ed essenziali censure rimangono immutate nell'una o nell'altra ipotesi. Infatti, tanto il Pretore quanto la Camera civile hanno fondato il loro giudizio negativo sulle possibilit\u00e0 di esito favorevole dell'azione di merito su uno stesso principio: quello della territorialit\u00e0 del fallimento. Negato che il fallimento lussemburghese possa esplicare un qualsiasi effetto - diretto o mdiretto - in Svizzera, essi hanno escluso tanto la possibilit\u00e0 di un'azione revocatoria, quanto quella di un'azione tendente alla pronunzia della nullit\u00e0 di atti compiuti dopo il fallimento.\nNe consegue che non \u00e8 indispensabile che il Tribunale federale esamini se l'opinione della seconda istanza cantonale, secondo cui la liquidazione impugnata sarebbe posteriore anzich\u00e8 anteriore al fallimento, resista o meno alla censura d'arbitrio.\nBGE 100 Ia 18 S. 22\n4.\nAmbo le istanze cantonali hanno rilevato che l'adozione di misure provvisionali non entrava in considerazione, poich\u00e8 la causa di merito non presenta possibilit\u00e0 di esito favorevole.\na) La ricorrente non pretende che l'art. 4 CF precludesse, in s\u00e8 e per s\u00e8, codesta via alle autorit\u00e0 cantonali.\nA ragione. Dato che le misure provvisionali servono, in genere, alla tutela di un diritto asserito, \u00e8 senz'altro lecito al giudice di esaminare, in modo provvisorio e sommario, il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, e pertanto di considerare, per l'ammissione o il rifiuto delle invocate misure, le prospettive d'esito favorevole dell'azione. Tuttavia, non \u00e8 necessario sia provato che l'azione ha fondamento: occorre e basta che la possibilit\u00e0 d'esito favorevole sia resa credibile (RU 97 I 486/7 consid. 3a). A tale requisito non si possono porre esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (cfr. KUMMER, Grundriss der Zivilprozessordnung, p. 91; sentenza non pubblicata 19 dicembre 1973 M\u00fcller c. Bristol).\nb) Le prospettive d'esito favorevole del litigio costituiscono un criterio anche per la concessione dell'assistenza giudiziaria. In tal campo la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 4 CF ha precisato la nozione di probabilit\u00e0 di esito sfavorevole (Aussichtslosigkeit), nel senso che deve considerarsi carente di possibilit\u00e0 d'esito favorevole quella domanda processuale per la quale le prospettive di successo sono cosi esigue di fronte al rischio dell'insuccesso da far si che l'azione non possa considerarsi seria (RU 89 I 161;\n78 I 196\n).\nCi si pu\u00f2 chiedere se la nozione di prospettiva sfavorevole elaborata per l'assistenza giudiziaria debba assumersi senz'altro tale e quale anche per il giudizio circa la concessione o il rifiuto di misure provvisionali, dove non si tratta di decidere, fuori dell'ambito del processo vero e proprio, se lo Stato debba assumersi una prestazione a favore di un cittadino, come nel caso dell'assistenza; oppure se, nel predetto campo, non debba esigersi per il rifiuto che la domanda di merito appaia manifestamente infondata: questione che il Tribunale federale in RU 97 I 487/88 ha lasciato, apparentemente, aperta. Comunque, giova rilevare che una condotta processuale non pu\u00f2 definirsi sprovvista di probabilit\u00e0 d'esito favorevole soltanto perch\u00e8 \u00e8 in contrasto con un precedente giudiziale, sia pure della massima istanza, o perch\u00e8 contraddice ad un'opinione, sia pure dominante,\nBGE 100 Ia 18 S. 23\ndella dottrina, purch\u00e8 all'appoggio della domanda siano addotti argomenti che appaiono degni d'esame (GULDENER, Das Schweiz. Zivilprozessrecht, ed. 1948 vol. II p. 563 n. 43).\n5.\nIl principio della territorialit\u00e0 nei rapporti internazionali del fallimento pu\u00f2 certo, nella sua generalit\u00e0, considerarsi fermo ed acquisito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Esso poggia sulla duplice considerazione che il diritto esecutivo costituisce un insieme di norme procedurali, che sono proprie di ogni singolo Stato, e non possono pertanto trasporsi facilmente oltre i confini dello Stato medesimo, da un lato; dal-l'altro, che il diritto esecutivo implica l'applicazione di mezzi coercitivi, che costituiscono l'espressione della sovranit\u00e0 dello Stato, per cui non \u00e8 ammissibile l'applicazione di misure coercitive a favore di una sovranit\u00e0 straniera. Tuttavia, i limiti d'applicabilit\u00e0 del principio della territorialit\u00e0 sono controversi nella dottrina, e taluni autori postulano, con argomenti degni di attenzione, una diversificazione ed un affinamento della giurisprudenza.\na) L'applicazione assoluta del principio della territorialit\u00e0 del fallimento nelle relazioni internazionali nega ogni e qualsiasi effetto in Svizzera del fallimento pronunciato all'estero.\nNe consegue che la massa fallimentare estera non pu\u00f2 avocare a s\u00e8 i beni che il fallito ancora possegga in Svizzera, e che il debitore \u00e8 libero di disporne. Se ne pu\u00f2 dedurre che la massa fallimentare estera non pu\u00f2 neppure intentare azioni che, come la revocatoria, non solo presuppongono un fallimento (o un attestato di carenza beni) conforme al diritto interno, ma tendono a consentire l'esecuzione, generale o particolare, su beni di cui il debitore ha disposto a favore di terzi, come se l'atto impugnato non avesse avuto luogo. Conformemente al principio della territorialit\u00e0, il Tribunale federale ha tra l'altro giudicato che il fallimento pronunciato all'estero esplica effetti in Svizzera solo se ed in quanto ci\u00f2 sia previsto da un trattato, come il trattato franco-svizzero (RU 32 I 778 consid. 4;\n94 III 48\nconsid. 3), ed in particolare che il fallimento estero non fa decadere le procedure esecutive gi\u00e0 in corso su territorio svizzero contro il debitore, n\u00e8 impedisce nuove esecuzioni o la pronunzia del fallimento in Svizzera (RU 35 I 811;\n94 III 48\n). Inoltre, in una sentenza apparsa in RU 54 III 28, su cui si torner\u00e0, il Tribunale federale ha dichiarato che il fallimento estero non comporta per le autorit\u00e0 svizzere il dovere di consegnare\nBGE 100 Ia 18 S. 24\nalla massa straniera i beni ch'esse detengono per conto del fallito o dei suoi creditori.\nb) Sul tema specifico dell'azione pauliana in seguito a fallimento, la giurisprudenza del Tribunale federale, tra le numerose contrastanti opinioni dottrinali (confronta: C. DOKA, Das international-privatrechtliche Problem der actio pauliana, ZSR 64, 331 e lett. ivi citata) ha dato la preferenza a quella che dichiara applicabile all'azione il diritto del luogo della pronunzia di fallimento. Cosi, trattando di un fallimento aperto in Svizzera, il Tribunale federale ha deciso che la questione di sapere quali beni facciano parte della massa o vi debbano eventualmente rientrare \u00e8 retta esclusivamente dal diritto svizzero, anche se il negozio oggetto della domanda di revocazione \u00e8 stato concluso all'estero, ed ivi si trovino i beni, precisando che non s'ha da tener conto, in quest'esame, della posizione del diritto estero, n\u00e8 della possibilit\u00e0 di far eseguire all'estero la sentenza svizzera (RU 41 III 319, 42 III 174). \u00c8 in RU 59 III 256, richiamata questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha dichiarato che i motivi di essa conducono logicamente alla soluzione inversa nell'ipotesi di un fallimento aperto all'estero: cio\u00e8 a dichiarare applicabile alla predetta azione il diritto straniero, sotto il cui imperio \u00e8 stato pronunciato il fallimento, con la sola riserva di quelle derogazioni richieste dall'ordine pubblico internazionale. Sulla portata e gli effetti di codesta riserva il Tribunale federale non ebbe tuttavia motivo di fornire precisazioni, perch\u00e8 al litigio in questione tornava applicabile il trattato franco-svizzero, che istituisce fra i due paesi l'universalit\u00e0 del fallimento.\nc) Anche parte della (scarsa) dottrina pi\u00f9 recente postula soluzioni che permettano di concedere la revocatoria, sotto determinate riserve e cautele, in caso di fallimento pronunciato all'estero. JACOT (La faillite dans les relations de droit international priv\u00e9 de la Suisse, Neuch\u00e2tel 1932, p. 124 ss) ritiene che, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale ha ammesso, per un fallimento aperto in Svizzera, l'applicabilit\u00e0 alla revocatoria del diritto svizzero, ancorch\u00e8 l'atto impugnato sia stato concluso e i beni si trovino all'estero (RU 41 III 319, 42 III 174), non \u00e8 possibile dichiarare per principio applicabile all'azione che la legge estera, se il fallimento si \u00e8 aperto all'estero. Se i beni, oggetto dell'azione, si trovano in Svizzera, devesi distinguere, secondo quest'autore, tra il caso in cui il debitore\nBGE 100 Ia 18 S. 25\nperseguito all'estero abbia anche in Svizzera un foro esecutivo, e il caso in cui egli non possa invece esservi perseguito.\nNella prima ipotesi, la revocatoria non potr\u00e0 avere per conseguenza di sottrarre alla massa svizzera beni che dovrebbero rientrarvi; il debitore dovr\u00e0 esser escusso in Svizzera. Nella seconda ipotesi, invece, Jacot ritiene superfluo distinguere fra i beni che l'atto impugnato ha fatto entrare o rimanere in Svizzera e i beni che, se l'atto impugnato non fosse stato concluso, sarebbero comunque rimasti in Svizzera e non sarebbero pertanto caduti nella massa straniera. Le sole restrizioni all'esercizio della revocatoria sono per Jacot quelle derivanti dalla tutela del possesso di buona fede (\nart. 933, 290 LEF\n) e dall'\nart. 291 LEF\ncirca la misura della restituzione. Secondo questo autore, l'ammissione della revocatoria in un caso del genere non costituisce propriamente deroga al principio della territorialit\u00e0 del fallimento, o, se la costituisce, \u00e8 un'eccezione, imposta dalle norme della buona fede, che conferma la regola (o.c. p. 124, cfr. anche p. 100/101).\nAnche C. DOKA (1.c. p. 345) postula per l'ammissibilit\u00e0 della revocatoria in caso di fallimento all'estero soluzioni che tengano conto della congruenza degli statuti che reggono la pauliana nei due Stati interessati. Egli nega che un simile modo di procedere costituisca una vera e propria deroga al principio della territorialit\u00e0 del fallimento, ed osserva che se, in virt\u00f9 di tale principio, si vuol escludere che i beni siano automaticamente rimessi alla massa straniera, occorre e basta rinviare quest'ultima ad un fallimento o ad una esecuzione separata secondo il diritto interno (o.c. p. 346/47).\nInfine HIRSCH (Aspects internationaux du droit suisse de la faillite, m M\u00e9moires publi\u00e9s par la Facult\u00e9 de droit de Gen\u00e8ve, n. 27, 1969, p. 69 ss), postula soluzioni differenziate a seconda che la massa straniera concorra con creditori che singolarmente hanno escusso il fallito in Svizzera; oppure che il solo fallito, ma non i suoi creditori, si opponga all'azione della massa estera e pretenda di liberamente disporre dei suoi beni in Svizzera; oppure, infine, che un terzo contesti gli effetti in Svizzera del fallimento estero, problema specifico sul quale la giurisprudenza non si \u00e8 sin qui pronunciata (o.c. p. 74). In particolare, HIRSCH si esprime criticamente sulla sentenza del Tribunale federale pubblicata in RU 54 III 28, osservando ch'essa sembra autorizzare, senza distinzione alcuna, il debitore fallito all'estero a\nBGE 100 Ia 18 S. 26\ndisporre dei suoi beni in Svizzera in pregiudizio dei creditori, e conduce quindi ad un risultato iniquo. Egli si chiede se quei considerandi, di portata troppo assoluta, non vadano corretti e se la decisione del Tribunale federale non sia dovuta alle particolarit\u00e0 del caso specifico (1. c. p. 78). In senso analogo, sulle conseguenze inaccettabili di un'applicazione troppo rigida del principio della territorialit\u00e0 si era gi\u00e0 espresso JACOT (o.c. p. 101), con l'osservazione che, cos\u00ec procedendo, si consentirebbe ad un debitore con beni in parecchi Stati esteri di disfarsene a favore di terzi, ponendo tutti i creditori nella impossibilit\u00e0 di convenire i beneficiari, data l'assenza di un foro esecutivo nei singoli Stati.\nInfine, sulla complessit\u00e0 dei problemi sollevati dagli effetti internazionali del fallimento, si veda anche DALL\u00c8VES, Universalit\u00e9 et territorialit\u00e9 de la faillite dans la perspective de l'int\u00e9gration europeenne, in Bl\u00e4tter f\u00fcr Schuldbetreibung und Konkurs, 1973, p. 161 ss.\nd) Se ne deve concludere che il problema a sapere se la massa fallimentare estera possa esperire l'azione pauliana o l'azione tendente a fare dichiarare inopponibili ai creditori gli atti del fallito \u00e8 controverso.\nLa giurisprudenza del Tribunale federale non si \u00e8 mai pronunciata sullo specifico caso; la sentenza RU 59 III 256 sembra aprire la via a tale azione in applicazione di principi del diritto estero, senza tuttavia precisarne le limitazioni derivanti dall'ordine pubblico svizzero ch'essa ha riservato. La dottrina specifica sull'argomento postula soluzioni che concilino il principio dell'universalit\u00e0, applicato quando il fallimento \u00e8 pronunciato in Svizzera, con il contraddittorio principio della territorialit\u00e0, applicato allorquando si tratta di riconoscere taluni effetti di diritto materiale al fallimento estero (DALLEVES, o.c. p. 165), e soprattutto soluzioni che consentano di impedire al debitore di pregiudicare gli interessi di tutti i creditori, impedendo loro di perseguirlo all'estero per mancanza di foro esecutivo.\nL'inammissibilit\u00e0 dell'azione pauliana \u00e8 invece deducibile, indirettamente, dalla sentenza in RU 54 III 28: ma si \u00e8 visto che, in dottrina, critiche serie sono state mosse a quella motivazione, ritenuta troppo assoluta.\nNon \u00e8 compito del Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico, di sciogliere la controversia. In questa sede, si deve soltanto concludere che l'autorit\u00e0 cantonale non poteva, senza\nBGE 100 Ia 18 S. 27\ncontravvenire al precetto dell'art. 4 CF e cadere nel diniego di giustizia, sostenere in virt\u00f9 di un esame sommario che la causa di merito \u00e8 sprovvista di ogni possibilit\u00e0 d'esito favorevole e, fondandosi su codesta pregiudiziale, rifiutare di prendere in considerazione la concessione di misure cautelative. Le censure della ricorrente sono quindi, sotto questo profilo, fondate.\n6.\nA queste conclusioni porta, d'altronde, un'altra considerazione. Oggetto dell'impugnativa proposta con la petizione di merito \u00e8 la liquidazione di rapporti patrimoniali fra coniugi in seguito a divorzio. Ci si pu\u00f2 pertanto chiedere se la domanda di merito non sia da qualificare come un'azione fondata sulla regola particolare dell'\nart. 188 CC\n, d'altronde espressamente invocato in petizione accanto alle disposizioni analoghe del diritto lussemburghese.\nOra, la giurisprudenza del Tribunale federale ha gi\u00e0 giudicato che, ove trovi applicazione l'\nart. 188 CC\n, l'azione pauliana \u00e8, per principio, esclusa e sostituita da codesto rimedio speciale (RU 54 III 259). In seguito, il Tribunale federale ha precisato che tale principio soffre eccezioni nel caso in cui la liquidazione patrimoniale \u00e8 fittizia, e maschera in realt\u00e0 liberalit\u00e0 fra i coniugi (RU 63 III 30, consid. 2). Tuttavia, se i coniugi hanno conferito al negozio impugnabile la parvenza di una liquidazione patrimoniale, i creditori possono, anzich\u00e8 far capo alla revocatoria, invocare la protezione loro conferita dall'\nart. 188 CC\n(sentenza del Tribunale federale pubblicata in Semaine judiciaire 62, p. 166).\nCerto, la protezione offerta dall'\nart. 188 CC\nsi esplica normalmente attraverso un'esecuzione promossa contro il coniuge debitore che sfocia nel pignoramento di quei beni i quali, in assenza dell'atto impugnabile, avrebbero continuato a garantire i creditori: restando riservato al procedimento contraddittorio di cui agli\nart. 106-109 LEF\ndi stabilire se il pignoramento in virt\u00f9 dell'\nart. 188 CC\ndebba esser mantenuto o meno (RU 38 I 629;\n65 II 108\n). La questione se, anzich\u00e8 procedere in tal modo, i creditori possano, all'infuori di un'esecuzione, far constatare giudizialmente che il patrimonio oggetto del negozio impugnato continua a garantirli \u00e8 stata lasciata aperta nella sentenza pubblicata in Semaine judiciaire 62, 165: la dottrina ammette una tale possibilit\u00e0 [LEMP, ad\nart. 188 CC\n, n. 45; inoltre, sui rapporti fra azione pauliana e la disposizione dell'\nart. 188 CC\n, cfr. KNAPP, Etude syst\u00e9matique de la jurisprudence...\nBGE 100 Ia 18 S. 28\nZbJV 78 (1942) p. 337 e 80 (1943) p. 97 ss; GYGI, Zum Gl\u00e4ubigerschutz bei Wechsel des G\u00fcterstandes im Konkursrecht, ZbJV 85 (1949) p. 157]. Se si dovesse giungere alla conclusione che la domanda pu\u00f2 fondarsi sull'\nart. 188 CC\n, le difficolt\u00e0 poste dall'azione revocatoria nei rapporti internazionali potrebbero anche non porsi, i presupposti per l'applicazione dell'\nart. 188 CC\nessendo diversi. Tutt'al pi\u00f9 potrebbe chiedersi se la massa straniera possa rappresentare tutti i creditori.\nQuesti complessi problemi, delicati specialmente sotto il profilo del diritto internazionale privato, non devono essere approfonditi in questa sede, dato che attengono al merito della causa. Le considerazioni svolte confermano per\u00f2 che l'autorit\u00e0 cantonale non poteva, senza cadere nell'arbitrio, dichiarare pregiudizialmente sprovvista di ogni possibilit\u00e0 di esito favorevole la lite, ignorando che la ricorrente fa valere argomenti seri e degni di attenzione, che trovano appoggio, almeno parzialmente, nella dottrina, e soprattutto negligendo di considerare che l'esclusione in limine di ogni possibilit\u00e0 di azione per i creditori appare insoddisfacente.\nContraria all'art. 4 CF, la decisione impugnata dev'essere annullata. L'autorit\u00e0 cantonale emaner\u00e0 nuovo giudizio, decidendo se ed in quale misura le invocate misure conservative, sulle quali non \u00e8 il caso di qui pronunciarsi, debbano essere mantenute o revocate.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-18%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:02:15.336452", null, null, null, null, "3cbe4c15a80d29acc291bf5af811f924b24b2739fb495addd78819053ed3e587", 1, 22354, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 18\", \"is_bge\": false, \"date\": \"6 febbraio 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"di diritto ed ha la capacit\u00e0 di stare in giudizio. 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Concedendo provvedimenti destinati a durare solo quanto la causa di merito, essa non BGE 100 Ia 18 S. 21 sarebbe infatti pi\u00f9 suscettibile di impugnazione mediante il ricorso di diritto pubblico insieme con la sentenza di merito (BIRCHMEIER, ad art. 87 OG , p. 354; sentenza non pubblicata Badrutt del 7 maggio 1969; RU 97 I 485 consid. 1b; cfr. anche 97 I 214 consid. 1b).\\n\\nSotto il profilo dell' art. 87 OG il ricorso \u00e8 quindi ricevibile.\\n\\n2.  Capacit\u00e0 civile e facolt\u00e0 di stare in giudizio di una massa fallimentare sono retti dallo statuto personale della massa, cio\u00e8 dalla legge dello Stato in cui \u00e8 dichiarato il fallimento (RU 37 II 593 consid. 3; cfr. anche 76 III 62/63). Secondo il diritto lussemburghese, come non \u00e8 contestato in causa, la massa \u00e8 soggetto di diritto ed ha la capacit\u00e0 di stare in giudizio. Essa deve quindi esser ammessa anche a proporre il ricorso di diritto pubblico contro una sentenza che, non impugnabile con altro mezzo di diritto ( art. 84 cpv. 2 OG ), la lede in legittimi interessi.\\n\\nIl ricorso \u00e8 quindi ricevibile anche sotto il profilo dell' art. 88 OG .\\n\\n3.  La ricorrente censura come arbitraria la sentenza impugnata, che ha qualificato la petizione di merito come un'azione tendente all'accertamento della nullit\u00e0 di un atto compiuto da un fallito dopo il fallimento (art. 444 C. comm. lussemburghese, art. 204 LEF ), piuttosto che come un'azione revocatoria a'sensi dell'art. 286 ss LEF, come aveva ritenuto il Pretore.\\n\\nA giusta ragione, per\u00f2, la ricorrente osserva (ricorso, cifra 2, in fine) che le sue ulteriori ed essenziali censure rimangono immutate nell'una o nell'altra ipotesi. Infatti, tanto il Pretore quanto la Camera civile hanno fondato il loro giudizio negativo sulle possibilit\u00e0 di esito favorevole dell'azione di merito su uno stesso principio: quello della territorialit\u00e0 del fallimento. Negato che il fallimento lussemburghese possa esplicare un qualsiasi effetto - diretto o mdiretto - in Svizzera, essi hanno escluso tanto la possibilit\u00e0 di un'azione revocatoria, quanto quella di un'azione tendente alla pronunzia della nullit\u00e0 di atti compiuti dopo il fallimento.\\n\\nNe consegue che non \u00e8 indispensabile che il Tribunale federale esamini se l'opinione della seconda istanza cantonale, secondo cui la liquidazione impugnata sarebbe posteriore anzich\u00e8 anteriore al fallimento, resista o meno alla censura d'arbitrio. BGE 100 Ia 18 S. 22\\n\\n4.  Ambo le istanze cantonali hanno rilevato che l'adozione di misure provvisionali non entrava in considerazione, poich\u00e8 la causa di merito non presenta possibilit\u00e0 di esito favorevole.\\n\\na) La ricorrente non pretende che l'art. 4 CF precludesse, in s\u00e8 e per s\u00e8, codesta via alle autorit\u00e0 cantonali.\\n\\nA ragione. Dato che le misure provvisionali servono, in genere, alla tutela di un diritto asserito, \u00e8 senz'altro lecito al giudice di esaminare, in modo provvisorio e sommario, il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, e pertanto di considerare, per l'ammissione o il rifiuto delle invocate misure, le prospettive d'esito favorevole dell'azione. Tuttavia, non \u00e8 necessario sia provato che l'azione ha fondamento: occorre e basta che la possibilit\u00e0 d'esito favorevole sia resa credibile (RU 97 I 486/7 consid. 3a). A tale requisito non si possono porre esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (cfr. KUMMER, Grundriss der Zivilprozessordnung, p. 91; sentenza non pubblicata 19 dicembre 1973 M\u00fcller c. Bristol).\\n\\nb) Le prospettive d'esito favorevole del litigio costituiscono un criterio anche per la concessione dell'assistenza giudiziaria. In tal campo la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 4 CF ha precisato la nozione di probabilit\u00e0 di esito sfavorevole (Aussichtslosigkeit), nel senso che deve considerarsi carente di possibilit\u00e0 d'esito favorevole quella domanda processuale per la quale le prospettive di successo sono cosi esigue di fronte al rischio dell'insuccesso da far si che l'azione non possa considerarsi seria (RU 89 I 161; 78 I 196 ).\\n\\nCi si pu\u00f2 chiedere se la nozione di prospettiva sfavorevole elaborata per l'assistenza giudiziaria debba assumersi senz'altro tale e quale anche per il giudizio circa la concessione o il rifiuto di misure provvisionali, dove non si tratta di decidere, fuori dell'ambito del processo vero e proprio, se lo Stato debba assumersi una prestazione a favore di un cittadino, come nel caso dell'assistenza; oppure se, nel predetto campo, non debba esigersi per il rifiuto che la domanda di merito appaia manifestamente infondata: questione che il Tribunale federale in RU 97 I 487/88 ha lasciato, apparentemente, aperta. Comunque, giova rilevare che una condotta processuale non pu\u00f2 definirsi sprovvista di probabilit\u00e0 d'esito favorevole soltanto perch\u00e8 \u00e8 in contrasto con un precedente giudiziale, sia pure della massima istanza, o perch\u00e8 contraddice ad un'opinione, sia pure dominante, BGE 100 Ia 18 S. 23 della dottrina, purch\u00e8 all'appoggio della domanda siano addotti argomenti che appaiono degni d'esame (GULDENER, Das Schweiz. Zivilprozessrecht, ed. 1948 vol. II p. 563 n. 43).\\n\\n5.  Il principio della territorialit\u00e0 nei rapporti internazionali del fallimento pu\u00f2 certo, nella sua generalit\u00e0, considerarsi fermo ed acquisito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Esso poggia sulla duplice considerazione che il diritto esecutivo costituisce un insieme di norme procedurali, che sono proprie di ogni singolo Stato, e non possono pertanto trasporsi facilmente oltre i confini dello Stato medesimo, da un lato; dal-l'altro, che il diritto esecutivo implica l'applicazione di mezzi coercitivi, che costituiscono l'espressione della sovranit\u00e0 dello Stato, per cui non \u00e8 ammissibile l'applicazione di misure coercitive a favore di una sovranit\u00e0 straniera. Tuttavia, i limiti d'applicabilit\u00e0 del principio della territorialit\u00e0 sono controversi nella dottrina, e taluni autori postulano, con argomenti degni di attenzione, una diversificazione ed un affinamento della giurisprudenza.\\n\\na) L'applicazione assoluta del principio della territorialit\u00e0 del fallimento nelle relazioni internazionali nega ogni e qualsiasi effetto in Svizzera del fallimento pronunciato all'estero.\\n\\nNe consegue che la massa fallimentare estera non pu\u00f2 avocare a s\u00e8 i beni che il fallito ancora possegga in Svizzera, e che il debitore \u00e8 libero di disporne. Se ne pu\u00f2 dedurre che la massa fallimentare estera non pu\u00f2 neppure intentare azioni che, come la revocatoria, non solo presuppongono un fallimento (o un attestato di carenza beni) conforme al diritto interno, ma tendono a consentire l'esecuzione, generale o particolare, su beni di cui il debitore ha disposto a favore di terzi, come se l'atto impugnato non avesse avuto luogo. Conformemente al principio della territorialit\u00e0, il Tribunale federale ha tra l'altro giudicato che il fallimento pronunciato all'estero esplica effetti in Svizzera solo se ed in quanto ci\u00f2 sia previsto da un trattato, come il trattato franco-svizzero (RU 32 I 778 consid. 4; 94 III 48 consid. 3), ed in particolare che il fallimento estero non fa decadere le procedure esecutive gi\u00e0 in corso su territorio svizzero contro il debitore, n\u00e8 impedisce nuove esecuzioni o la pronunzia del fallimento in Svizzera (RU 35 I 811; 94 III 48 ). Inoltre, in una sentenza apparsa in RU 54 III 28, su cui si torner\u00e0, il Tribunale federale ha dichiarato che il fallimento estero non comporta per le autorit\u00e0 svizzere il dovere di consegnare BGE 100 Ia 18 S. 24 alla massa straniera i beni ch'esse detengono per conto del fallito o dei suoi creditori.\\n\\nb) Sul tema specifico dell'azione pauliana in seguito a fallimento, la giurisprudenza del Tribunale federale, tra le numerose contrastanti opinioni dottrinali (confronta: C. DOKA, Das international-privatrechtliche Problem der actio pauliana, ZSR 64, 331 e lett. ivi citata) ha dato la preferenza a quella che dichiara applicabile all'azione il diritto del luogo della pronunzia di fallimento. Cosi, trattando di un fallimento aperto in Svizzera, il Tribunale federale ha deciso che la questione di sapere quali beni facciano parte della massa o vi debbano eventualmente rientrare \u00e8 retta esclusivamente dal diritto svizzero, anche se il negozio oggetto della domanda di revocazione \u00e8 stato concluso all'estero, ed ivi si trovino i beni, precisando che non s'ha da tener conto, in quest'esame, della posizione del diritto estero, n\u00e8 della possibilit\u00e0 di far eseguire all'estero la sentenza svizzera (RU 41 III 319, 42 III 174). \u00c8 in RU 59 III 256, richiamata questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha dichiarato che i motivi di essa conducono logicamente alla soluzione inversa nell'ipotesi di un fallimento aperto all'estero: cio\u00e8 a dichiarare applicabile alla predetta azione il diritto straniero, sotto il cui imperio \u00e8 stato pronunciato il fallimento, con la sola riserva di quelle derogazioni richieste dall'ordine pubblico internazionale. Sulla portata e gli effetti di codesta riserva il Tribunale federale non ebbe tuttavia motivo di fornire precisazioni, perch\u00e8 al litigio in questione tornava applicabile il trattato franco-svizzero, che istituisce fra i due paesi l'universalit\u00e0 del fallimento.\\n\\nc) Anche parte della (scarsa) dottrina pi\u00f9 recente postula soluzioni che permettano di concedere la revocatoria, sotto determinate riserve e cautele, in caso di fallimento pronunciato all'estero. JACOT (La faillite dans les relations de droit international priv\u00e9 de la Suisse, Neuch\u00e2tel 1932, p. 124 ss) ritiene che, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale ha ammesso, per un fallimento aperto in Svizzera, l'applicabilit\u00e0 alla revocatoria del diritto svizzero, ancorch\u00e8 l'atto impugnato sia stato concluso e i beni si trovino all'estero (RU 41 III 319, 42 III 174), non \u00e8 possibile dichiarare per principio applicabile all'azione che la legge estera, se il fallimento si \u00e8 aperto all'estero. Se i beni, oggetto dell'azione, si trovano in Svizzera, devesi distinguere, secondo quest'autore, tra il caso in cui il debitore BGE 100 Ia 18 S. 25 perseguito all'estero abbia anche in Svizzera un foro esecutivo, e il caso in cui egli non possa invece esservi perseguito.\\n\\nNella prima ipotesi, la revocatoria non potr\u00e0 avere per conseguenza di sottrarre alla massa svizzera beni che dovrebbero rientrarvi; il debitore dovr\u00e0 esser escusso in Svizzera. Nella seconda ipotesi, invece, Jacot ritiene superfluo distinguere fra i beni che l'atto impugnato ha fatto entrare o rimanere in Svizzera e i beni che, se l'atto impugnato non fosse stato concluso, sarebbero comunque rimasti in Svizzera e non sarebbero pertanto caduti nella massa straniera. Le sole restrizioni all'esercizio della revocatoria sono per Jacot quelle derivanti dalla tutela del possesso di buona fede ( art. 933, 290 LEF ) e dall' art. 291 LEF circa la misura della restituzione. Secondo questo autore, l'ammissione della revocatoria in un caso del genere non costituisce propriamente deroga al principio della territorialit\u00e0 del fallimento, o, se la costituisce, \u00e8 un'eccezione, imposta dalle norme della buona fede, che conferma la regola (o.c. p. 124, cfr. anche p. 100/101).\\n\\nAnche C. DOKA (1.c. p. 345) postula per l'ammissibilit\u00e0 della revocatoria in caso di fallimento all'estero soluzioni che tengano conto della congruenza degli statuti che reggono la pauliana nei due Stati interessati. Egli nega che un simile modo di procedere costituisca una vera e propria deroga al principio della territorialit\u00e0 del fallimento, ed osserva che se, in virt\u00f9 di tale principio, si vuol escludere che i beni siano automaticamente rimessi alla massa straniera, occorre e basta rinviare quest'ultima ad un fallimento o ad una esecuzione separata secondo il diritto interno (o.c. p. 346/47).\\n\\nInfine HIRSCH (Aspects internationaux du droit suisse de la faillite, m M\u00e9moires publi\u00e9s par la Facult\u00e9 de droit de Gen\u00e8ve, n. 27, 1969, p. 69 ss), postula soluzioni differenziate a seconda che la massa straniera concorra con creditori che singolarmente hanno escusso il fallito in Svizzera; oppure che il solo fallito, ma non i suoi creditori, si opponga all'azione della massa estera e pretenda di liberamente disporre dei suoi beni in Svizzera; oppure, infine, che un terzo contesti gli effetti in Svizzera del fallimento estero, problema specifico sul quale la giurisprudenza non si \u00e8 sin qui pronunciata (o.c. p. 74). In particolare, HIRSCH si esprime criticamente sulla sentenza del Tribunale federale pubblicata in RU 54 III 28, osservando ch'essa sembra autorizzare, senza distinzione alcuna, il debitore fallito all'estero a BGE 100 Ia 18 S. 26 disporre dei suoi beni in Svizzera in pregiudizio dei creditori, e conduce quindi ad un risultato iniquo. Egli si chiede se quei considerandi, di portata troppo assoluta, non vadano corretti e se la decisione del Tribunale federale non sia dovuta alle particolarit\u00e0 del caso specifico (1. c. p. 78). In senso analogo, sulle conseguenze inaccettabili di un'applicazione troppo rigida del principio della territorialit\u00e0 si era gi\u00e0 espresso JACOT (o.c. p. 101), con l'osservazione che, cos\u00ec procedendo, si consentirebbe ad un debitore con beni in parecchi Stati esteri di disfarsene a favore di terzi, ponendo tutti i creditori nella impossibilit\u00e0 di convenire i beneficiari, data l'assenza di un foro esecutivo nei singoli Stati.\\n\\nInfine, sulla complessit\u00e0 dei problemi sollevati dagli effetti internazionali del fallimento, si veda anche DALL\u00c8VES, Universalit\u00e9 et territorialit\u00e9 de la faillite dans la perspective de l'int\u00e9gration europeenne, in Bl\u00e4tter f\u00fcr Schuldbetreibung und Konkurs, 1973, p. 161 ss.\\n\\nd) Se ne deve concludere che il problema a sapere se la massa fallimentare estera possa esperire l'azione pauliana o l'azione tendente a fare dichiarare inopponibili ai creditori gli atti del fallito \u00e8 controverso.\\n\\nLa giurisprudenza del Tribunale federale non si \u00e8 mai pronunciata sullo specifico caso; la sentenza RU 59 III 256 sembra aprire la via a tale azione in applicazione di principi del diritto estero, senza tuttavia precisarne le limitazioni derivanti dall'ordine pubblico svizzero ch'essa ha riservato. La dottrina specifica sull'argomento postula soluzioni che concilino il principio dell'universalit\u00e0, applicato quando il fallimento \u00e8 pronunciato in Svizzera, con il contraddittorio principio della territorialit\u00e0, applicato allorquando si tratta di riconoscere taluni effetti di diritto materiale al fallimento estero (DALLEVES, o.c. p. 165), e soprattutto soluzioni che consentano di impedire al debitore di pregiudicare gli interessi di tutti i creditori, impedendo loro di perseguirlo all'estero per mancanza di foro esecutivo.\\n\\nL'inammissibilit\u00e0 dell'azione pauliana \u00e8 invece deducibile, indirettamente, dalla sentenza in RU 54 III 28: ma si \u00e8 visto che, in dottrina, critiche serie sono state mosse a quella motivazione, ritenuta troppo assoluta.\\n\\nNon \u00e8 compito del Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico, di sciogliere la controversia. In questa sede, si deve soltanto concludere che l'autorit\u00e0 cantonale non poteva, senza BGE 100 Ia 18 S. 27 contravvenire al precetto dell'art. 4 CF e cadere nel diniego di giustizia, sostenere in virt\u00f9 di un esame sommario che la causa di merito \u00e8 sprovvista di ogni possibilit\u00e0 d'esito favorevole e, fondandosi su codesta pregiudiziale, rifiutare di prendere in considerazione la concessione di misure cautelative. Le censure della ricorrente sono quindi, sotto questo profilo, fondate.\\n\\n6.  A queste conclusioni porta, d'altronde, un'altra considerazione. Oggetto dell'impugnativa proposta con la petizione di merito \u00e8 la liquidazione di rapporti patrimoniali fra coniugi in seguito a divorzio. Ci si pu\u00f2 pertanto chiedere se la domanda di merito non sia da qualificare come un'azione fondata sulla regola particolare dell' art. 188 CC , d'altronde espressamente invocato in petizione accanto alle disposizioni analoghe del diritto lussemburghese.\\n\\nOra, la giurisprudenza del Tribunale federale ha gi\u00e0 giudicato che, ove trovi applicazione l' art. 188 CC , l'azione pauliana \u00e8, per principio, esclusa e sostituita da codesto rimedio speciale (RU 54 III 259). In seguito, il Tribunale federale ha precisato che tale principio soffre eccezioni nel caso in cui la liquidazione patrimoniale \u00e8 fittizia, e maschera in realt\u00e0 liberalit\u00e0 fra i coniugi (RU 63 III 30, consid. 2). Tuttavia, se i coniugi hanno conferito al negozio impugnabile la parvenza di una liquidazione patrimoniale, i creditori possono, anzich\u00e8 far capo alla revocatoria, invocare la protezione loro conferita dall' art. 188 CC (sentenza del Tribunale federale pubblicata in Semaine judiciaire 62, p. 166).\\n\\nCerto, la protezione offerta dall' art. 188 CC si esplica normalmente attraverso un'esecuzione promossa contro il coniuge debitore che sfocia nel pignoramento di quei beni i quali, in assenza dell'atto impugnabile, avrebbero continuato a garantire i creditori: restando riservato al procedimento contraddittorio di cui agli art. 106-109 LEF di stabilire se il pignoramento in virt\u00f9 dell' art. 188 CC debba esser mantenuto o meno (RU 38 I 629; 65 II 108 ). La questione se, anzich\u00e8 procedere in tal modo, i creditori possano, all'infuori di un'esecuzione, far constatare giudizialmente che il patrimonio oggetto del negozio impugnato continua a garantirli \u00e8 stata lasciata aperta nella sentenza pubblicata in Semaine judiciaire 62, 165: la dottrina ammette una tale possibilit\u00e0 [LEMP, ad art. 188 CC , n. 45; inoltre, sui rapporti fra azione pauliana e la disposizione dell' art. 188 CC , cfr. KNAPP, Etude syst\u00e9matique de la jurisprudence... BGE 100 Ia 18 S. 28 ZbJV 78 (1942) p. 337 e 80 (1943) p. 97 ss; GYGI, Zum Gl\u00e4ubigerschutz bei Wechsel des G\u00fcterstandes im Konkursrecht, ZbJV 85 (1949) p. 157]. Se si dovesse giungere alla conclusione che la domanda pu\u00f2 fondarsi sull' art. 188 CC , le difficolt\u00e0 poste dall'azione revocatoria nei rapporti internazionali potrebbero anche non porsi, i presupposti per l'applicazione dell' art. 188 CC essendo diversi. Tutt'al pi\u00f9 potrebbe chiedersi se la massa straniera possa rappresentare tutti i creditori.\\n\\nQuesti complessi problemi, delicati specialmente sotto il profilo del diritto internazionale privato, non devono essere approfonditi in questa sede, dato che attengono al merito della causa. Le considerazioni svolte confermano per\u00f2 che l'autorit\u00e0 cantonale non poteva, senza cadere nell'arbitrio, dichiarare pregiudizialmente sprovvista di ogni possibilit\u00e0 di esito favorevole la lite, ignorando che la ricorrente fa valere argomenti seri e degni di attenzione, che trovano appoggio, almeno parzialmente, nella dottrina, e soprattutto negligendo di considerare che l'esclusione in limine di ogni possibilit\u00e0 di azione per i creditori appare insoddisfacente.\\n\\nContraria all'art. 4 CF, la decisione impugnata dev'essere annullata. L'autorit\u00e0 cantonale emaner\u00e0 nuovo giudizio, decidendo se ed in quale misura le invocate misure conservative, sulle quali non \u00e8 il caso di qui pronunciarsi, debbano essere mantenute o revocate.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"L'impugnata sentenza, di ultima istanza, non pu\u00f2 considerarsi come sentenza incidentale a'sensi dell' art. 87 OG , ancorch\u00e8 non ponga fine al litigio. Concedendo provvedimenti destinati a durare solo quanto la causa di merito, essa non BGE 100 Ia 18 S. 21 sarebbe infatti pi\u00f9 suscettibile di impugnazione mediante il ricorso di diritto pubblico insieme con la sentenza di merito (BIRCHMEIER, ad art. 87 OG , p. 354; sentenza non pubblicata Badrutt del 7 maggio 1969; RU 97 I 485 consid. 1b; cfr. anche 97 I 214 consid. 1b).\\n\\nSotto il profilo dell' art. 87 OG il ricorso \u00e8 quindi ricevibile.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"Capacit\u00e0 civile e facolt\u00e0 di stare in giudizio di una massa fallimentare sono retti dallo statuto personale della massa, cio\u00e8 dalla legge dello Stato in cui \u00e8 dichiarato il fallimento (RU 37 II 593 consid. 3; cfr. anche 76 III 62/63). Secondo il diritto lussemburghese, come non \u00e8 contestato in causa, la massa \u00e8 soggetto di diritto ed ha la capacit\u00e0 di stare in giudizio. Essa deve quindi esser ammessa anche a proporre il ricorso di diritto pubblico contro una sentenza che, non impugnabile con altro mezzo di diritto ( art. 84 cpv. 2 OG ), la lede in legittimi interessi.\\n\\nIl ricorso \u00e8 quindi ricevibile anche sotto il profilo dell' art. 88 OG .\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"La ricorrente censura come arbitraria la sentenza impugnata, che ha qualificato la petizione di merito come un'azione tendente all'accertamento della nullit\u00e0 di un atto compiuto da un fallito dopo il fallimento (art. 444 C. comm. lussemburghese, art. 204 LEF ), piuttosto che come un'azione revocatoria a'sensi dell'art. 286 ss LEF, come aveva ritenuto il Pretore.\\n\\nA giusta ragione, per\u00f2, la ricorrente osserva (ricorso, cifra 2, in fine) che le sue ulteriori ed essenziali censure rimangono immutate nell'una o nell'altra ipotesi. Infatti, tanto il Pretore quanto la Camera civile hanno fondato il loro giudizio negativo sulle possibilit\u00e0 di esito favorevole dell'azione di merito su uno stesso principio: quello della territorialit\u00e0 del fallimento. Negato che il fallimento lussemburghese possa esplicare un qualsiasi effetto - diretto o mdiretto - in Svizzera, essi hanno escluso tanto la possibilit\u00e0 di un'azione revocatoria, quanto quella di un'azione tendente alla pronunzia della nullit\u00e0 di atti compiuti dopo il fallimento.\\n\\nNe consegue che non \u00e8 indispensabile che il Tribunale federale esamini se l'opinione della seconda istanza cantonale, secondo cui la liquidazione impugnata sarebbe posteriore anzich\u00e8 anteriore al fallimento, resista o meno alla censura d'arbitrio. BGE 100 Ia 18 S. 22\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"Ambo le istanze cantonali hanno rilevato che l'adozione di misure provvisionali non entrava in considerazione, poich\u00e8 la causa di merito non presenta possibilit\u00e0 di esito favorevole.\\n\\na) La ricorrente non pretende che l'art. 4 CF precludesse, in s\u00e8 e per s\u00e8, codesta via alle autorit\u00e0 cantonali.\\n\\nA ragione. Dato che le misure provvisionali servono, in genere, alla tutela di un diritto asserito, \u00e8 senz'altro lecito al giudice di esaminare, in modo provvisorio e sommario, il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, e pertanto di considerare, per l'ammissione o il rifiuto delle invocate misure, le prospettive d'esito favorevole dell'azione. Tuttavia, non \u00e8 necessario sia provato che l'azione ha fondamento: occorre e basta che la possibilit\u00e0 d'esito favorevole sia resa credibile (RU 97 I 486/7 consid. 3a). A tale requisito non si possono porre esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (cfr. KUMMER, Grundriss der Zivilprozessordnung, p. 91; sentenza non pubblicata 19 dicembre 1973 M\u00fcller c. Bristol).\\n\\nb) Le prospettive d'esito favorevole del litigio costituiscono un criterio anche per la concessione dell'assistenza giudiziaria. In tal campo la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 4 CF ha precisato la nozione di probabilit\u00e0 di esito sfavorevole (Aussichtslosigkeit), nel senso che deve considerarsi carente di possibilit\u00e0 d'esito favorevole quella domanda processuale per la quale le prospettive di successo sono cosi esigue di fronte al rischio dell'insuccesso da far si che l'azione non possa considerarsi seria (RU 89 I 161; 78 I 196 ).\\n\\nCi si pu\u00f2 chiedere se la nozione di prospettiva sfavorevole elaborata per l'assistenza giudiziaria debba assumersi senz'altro tale e quale anche per il giudizio circa la concessione o il rifiuto di misure provvisionali, dove non si tratta di decidere, fuori dell'ambito del processo vero e proprio, se lo Stato debba assumersi una prestazione a favore di un cittadino, come nel caso dell'assistenza; oppure se, nel predetto campo, non debba esigersi per il rifiuto che la domanda di merito appaia manifestamente infondata: questione che il Tribunale federale in RU 97 I 487/88 ha lasciato, apparentemente, aperta. Comunque, giova rilevare che una condotta processuale non pu\u00f2 definirsi sprovvista di probabilit\u00e0 d'esito favorevole soltanto perch\u00e8 \u00e8 in contrasto con un precedente giudiziale, sia pure della massima istanza, o perch\u00e8 contraddice ad un'opinione, sia pure dominante, BGE 100 Ia 18 S. 23 della dottrina, purch\u00e8 all'appoggio della domanda siano addotti argomenti che appaiono degni d'esame (GULDENER, Das Schweiz. Zivilprozessrecht, ed. 1948 vol. II p. 563 n. 43).\"}, {\"id\": \"5\", \"text\": \"Il principio della territorialit\u00e0 nei rapporti internazionali del fallimento pu\u00f2 certo, nella sua generalit\u00e0, considerarsi fermo ed acquisito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Esso poggia sulla duplice considerazione che il diritto esecutivo costituisce un insieme di norme procedurali, che sono proprie di ogni singolo Stato, e non possono pertanto trasporsi facilmente oltre i confini dello Stato medesimo, da un lato; dal-l'altro, che il diritto esecutivo implica l'applicazione di mezzi coercitivi, che costituiscono l'espressione della sovranit\u00e0 dello Stato, per cui non \u00e8 ammissibile l'applicazione di misure coercitive a favore di una sovranit\u00e0 straniera. Tuttavia, i limiti d'applicabilit\u00e0 del principio della territorialit\u00e0 sono controversi nella dottrina, e taluni autori postulano, con argomenti degni di attenzione, una diversificazione ed un affinamento della giurisprudenza.\\n\\na) L'applicazione assoluta del principio della territorialit\u00e0 del fallimento nelle relazioni internazionali nega ogni e qualsiasi effetto in Svizzera del fallimento pronunciato all'estero.\\n\\nNe consegue che la massa fallimentare estera non pu\u00f2 avocare a s\u00e8 i beni che il fallito ancora possegga in Svizzera, e che il debitore \u00e8 libero di disporne. Se ne pu\u00f2 dedurre che la massa fallimentare estera non pu\u00f2 neppure intentare azioni che, come la revocatoria, non solo presuppongono un fallimento (o un attestato di carenza beni) conforme al diritto interno, ma tendono a consentire l'esecuzione, generale o particolare, su beni di cui il debitore ha disposto a favore di terzi, come se l'atto impugnato non avesse avuto luogo. Conformemente al principio della territorialit\u00e0, il Tribunale federale ha tra l'altro giudicato che il fallimento pronunciato all'estero esplica effetti in Svizzera solo se ed in quanto ci\u00f2 sia previsto da un trattato, come il trattato franco-svizzero (RU 32 I 778 consid. 4; 94 III 48 consid. 3), ed in particolare che il fallimento estero non fa decadere le procedure esecutive gi\u00e0 in corso su territorio svizzero contro il debitore, n\u00e8 impedisce nuove esecuzioni o la pronunzia del fallimento in Svizzera (RU 35 I 811; 94 III 48 ). Inoltre, in una sentenza apparsa in RU 54 III 28, su cui si torner\u00e0, il Tribunale federale ha dichiarato che il fallimento estero non comporta per le autorit\u00e0 svizzere il dovere di consegnare BGE 100 Ia 18 S. 24 alla massa straniera i beni ch'esse detengono per conto del fallito o dei suoi creditori.\\n\\nb) Sul tema specifico dell'azione pauliana in seguito a fallimento, la giurisprudenza del Tribunale federale, tra le numerose contrastanti opinioni dottrinali (confronta: C. DOKA, Das international-privatrechtliche Problem der actio pauliana, ZSR 64, 331 e lett. ivi citata) ha dato la preferenza a quella che dichiara applicabile all'azione il diritto del luogo della pronunzia di fallimento. Cosi, trattando di un fallimento aperto in Svizzera, il Tribunale federale ha deciso che la questione di sapere quali beni facciano parte della massa o vi debbano eventualmente rientrare \u00e8 retta esclusivamente dal diritto svizzero, anche se il negozio oggetto della domanda di revocazione \u00e8 stato concluso all'estero, ed ivi si trovino i beni, precisando che non s'ha da tener conto, in quest'esame, della posizione del diritto estero, n\u00e8 della possibilit\u00e0 di far eseguire all'estero la sentenza svizzera (RU 41 III 319, 42 III 174). \u00c8 in RU 59 III 256, richiamata questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha dichiarato che i motivi di essa conducono logicamente alla soluzione inversa nell'ipotesi di un fallimento aperto all'estero: cio\u00e8 a dichiarare applicabile alla predetta azione il diritto straniero, sotto il cui imperio \u00e8 stato pronunciato il fallimento, con la sola riserva di quelle derogazioni richieste dall'ordine pubblico internazionale. Sulla portata e gli effetti di codesta riserva il Tribunale federale non ebbe tuttavia motivo di fornire precisazioni, perch\u00e8 al litigio in questione tornava applicabile il trattato franco-svizzero, che istituisce fra i due paesi l'universalit\u00e0 del fallimento.\\n\\nc) Anche parte della (scarsa) dottrina pi\u00f9 recente postula soluzioni che permettano di concedere la revocatoria, sotto determinate riserve e cautele, in caso di fallimento pronunciato all'estero. JACOT (La faillite dans les relations de droit international priv\u00e9 de la Suisse, Neuch\u00e2tel 1932, p. 124 ss) ritiene che, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale ha ammesso, per un fallimento aperto in Svizzera, l'applicabilit\u00e0 alla revocatoria del diritto svizzero, ancorch\u00e8 l'atto impugnato sia stato concluso e i beni si trovino all'estero (RU 41 III 319, 42 III 174), non \u00e8 possibile dichiarare per principio applicabile all'azione che la legge estera, se il fallimento si \u00e8 aperto all'estero. Se i beni, oggetto dell'azione, si trovano in Svizzera, devesi distinguere, secondo quest'autore, tra il caso in cui il debitore BGE 100 Ia 18 S. 25 perseguito all'estero abbia anche in Svizzera un foro esecutivo, e il caso in cui egli non possa invece esservi perseguito.\\n\\nNella prima ipotesi, la revocatoria non potr\u00e0 avere per conseguenza di sottrarre alla massa svizzera beni che dovrebbero rientrarvi; il debitore dovr\u00e0 esser escusso in Svizzera. Nella seconda ipotesi, invece, Jacot ritiene superfluo distinguere fra i beni che l'atto impugnato ha fatto entrare o rimanere in Svizzera e i beni che, se l'atto impugnato non fosse stato concluso, sarebbero comunque rimasti in Svizzera e non sarebbero pertanto caduti nella massa straniera. Le sole restrizioni all'esercizio della revocatoria sono per Jacot quelle derivanti dalla tutela del possesso di buona fede ( art. 933, 290 LEF ) e dall' art. 291 LEF circa la misura della restituzione. Secondo questo autore, l'ammissione della revocatoria in un caso del genere non costituisce propriamente deroga al principio della territorialit\u00e0 del fallimento, o, se la costituisce, \u00e8 un'eccezione, imposta dalle norme della buona fede, che conferma la regola (o.c. p. 124, cfr. anche p. 100/101).\\n\\nAnche C. DOKA (1.c. p. 345) postula per l'ammissibilit\u00e0 della revocatoria in caso di fallimento all'estero soluzioni che tengano conto della congruenza degli statuti che reggono la pauliana nei due Stati interessati. Egli nega che un simile modo di procedere costituisca una vera e propria deroga al principio della territorialit\u00e0 del fallimento, ed osserva che se, in virt\u00f9 di tale principio, si vuol escludere che i beni siano automaticamente rimessi alla massa straniera, occorre e basta rinviare quest'ultima ad un fallimento o ad una esecuzione separata secondo il diritto interno (o.c. p. 346/47).\\n\\nInfine HIRSCH (Aspects internationaux du droit suisse de la faillite, m M\u00e9moires publi\u00e9s par la Facult\u00e9 de droit de Gen\u00e8ve, n. 27, 1969, p. 69 ss), postula soluzioni differenziate a seconda che la massa straniera concorra con creditori che singolarmente hanno escusso il fallito in Svizzera; oppure che il solo fallito, ma non i suoi creditori, si opponga all'azione della massa estera e pretenda di liberamente disporre dei suoi beni in Svizzera; oppure, infine, che un terzo contesti gli effetti in Svizzera del fallimento estero, problema specifico sul quale la giurisprudenza non si \u00e8 sin qui pronunciata (o.c. p. 74). In particolare, HIRSCH si esprime criticamente sulla sentenza del Tribunale federale pubblicata in RU 54 III 28, osservando ch'essa sembra autorizzare, senza distinzione alcuna, il debitore fallito all'estero a BGE 100 Ia 18 S. 26 disporre dei suoi beni in Svizzera in pregiudizio dei creditori, e conduce quindi ad un risultato iniquo. Egli si chiede se quei considerandi, di portata troppo assoluta, non vadano corretti e se la decisione del Tribunale federale non sia dovuta alle particolarit\u00e0 del caso specifico (1. c. p. 78). In senso analogo, sulle conseguenze inaccettabili di un'applicazione troppo rigida del principio della territorialit\u00e0 si era gi\u00e0 espresso JACOT (o.c. p. 101), con l'osservazione che, cos\u00ec procedendo, si consentirebbe ad un debitore con beni in parecchi Stati esteri di disfarsene a favore di terzi, ponendo tutti i creditori nella impossibilit\u00e0 di convenire i beneficiari, data l'assenza di un foro esecutivo nei singoli Stati.\\n\\nInfine, sulla complessit\u00e0 dei problemi sollevati dagli effetti internazionali del fallimento, si veda anche DALL\u00c8VES, Universalit\u00e9 et territorialit\u00e9 de la faillite dans la perspective de l'int\u00e9gration europeenne, in Bl\u00e4tter f\u00fcr Schuldbetreibung und Konkurs, 1973, p. 161 ss.\\n\\nd) Se ne deve concludere che il problema a sapere se la massa fallimentare estera possa esperire l'azione pauliana o l'azione tendente a fare dichiarare inopponibili ai creditori gli atti del fallito \u00e8 controverso.\\n\\nLa giurisprudenza del Tribunale federale non si \u00e8 mai pronunciata sullo specifico caso; la sentenza RU 59 III 256 sembra aprire la via a tale azione in applicazione di principi del diritto estero, senza tuttavia precisarne le limitazioni derivanti dall'ordine pubblico svizzero ch'essa ha riservato. La dottrina specifica sull'argomento postula soluzioni che concilino il principio dell'universalit\u00e0, applicato quando il fallimento \u00e8 pronunciato in Svizzera, con il contraddittorio principio della territorialit\u00e0, applicato allorquando si tratta di riconoscere taluni effetti di diritto materiale al fallimento estero (DALLEVES, o.c. p. 165), e soprattutto soluzioni che consentano di impedire al debitore di pregiudicare gli interessi di tutti i creditori, impedendo loro di perseguirlo all'estero per mancanza di foro esecutivo.\\n\\nL'inammissibilit\u00e0 dell'azione pauliana \u00e8 invece deducibile, indirettamente, dalla sentenza in RU 54 III 28: ma si \u00e8 visto che, in dottrina, critiche serie sono state mosse a quella motivazione, ritenuta troppo assoluta.\\n\\nNon \u00e8 compito del Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico, di sciogliere la controversia. In questa sede, si deve soltanto concludere che l'autorit\u00e0 cantonale non poteva, senza BGE 100 Ia 18 S. 27 contravvenire al precetto dell'art. 4 CF e cadere nel diniego di giustizia, sostenere in virt\u00f9 di un esame sommario che la causa di merito \u00e8 sprovvista di ogni possibilit\u00e0 d'esito favorevole e, fondandosi su codesta pregiudiziale, rifiutare di prendere in considerazione la concessione di misure cautelative. Le censure della ricorrente sono quindi, sotto questo profilo, fondate.\"}, {\"id\": \"6\", \"text\": \"A queste conclusioni porta, d'altronde, un'altra considerazione. Oggetto dell'impugnativa proposta con la petizione di merito \u00e8 la liquidazione di rapporti patrimoniali fra coniugi in seguito a divorzio. Ci si pu\u00f2 pertanto chiedere se la domanda di merito non sia da qualificare come un'azione fondata sulla regola particolare dell' art. 188 CC , d'altronde espressamente invocato in petizione accanto alle disposizioni analoghe del diritto lussemburghese.\\n\\nOra, la giurisprudenza del Tribunale federale ha gi\u00e0 giudicato che, ove trovi applicazione l' art. 188 CC , l'azione pauliana \u00e8, per principio, esclusa e sostituita da codesto rimedio speciale (RU 54 III 259). In seguito, il Tribunale federale ha precisato che tale principio soffre eccezioni nel caso in cui la liquidazione patrimoniale \u00e8 fittizia, e maschera in realt\u00e0 liberalit\u00e0 fra i coniugi (RU 63 III 30, consid. 2). Tuttavia, se i coniugi hanno conferito al negozio impugnabile la parvenza di una liquidazione patrimoniale, i creditori possono, anzich\u00e8 far capo alla revocatoria, invocare la protezione loro conferita dall' art. 188 CC (sentenza del Tribunale federale pubblicata in Semaine judiciaire 62, p. 166).\\n\\nCerto, la protezione offerta dall' art. 188 CC si esplica normalmente attraverso un'esecuzione promossa contro il coniuge debitore che sfocia nel pignoramento di quei beni i quali, in assenza dell'atto impugnabile, avrebbero continuato a garantire i creditori: restando riservato al procedimento contraddittorio di cui agli art. 106-109 LEF di stabilire se il pignoramento in virt\u00f9 dell' art. 188 CC debba esser mantenuto o meno (RU 38 I 629; 65 II 108 ). La questione se, anzich\u00e8 procedere in tal modo, i creditori possano, all'infuori di un'esecuzione, far constatare giudizialmente che il patrimonio oggetto del negozio impugnato continua a garantirli \u00e8 stata lasciata aperta nella sentenza pubblicata in Semaine judiciaire 62, 165: la dottrina ammette una tale possibilit\u00e0 [LEMP, ad art. 188 CC , n. 45; inoltre, sui rapporti fra azione pauliana e la disposizione dell' art. 188 CC , cfr. KNAPP, Etude syst\u00e9matique de la jurisprudence... BGE 100 Ia 18 S. 28 ZbJV 78 (1942) p. 337 e 80 (1943) p. 97 ss; GYGI, Zum Gl\u00e4ubigerschutz bei Wechsel des G\u00fcterstandes im Konkursrecht, ZbJV 85 (1949) p. 157]. Se si dovesse giungere alla conclusione che la domanda pu\u00f2 fondarsi sull' art. 188 CC , le difficolt\u00e0 poste dall'azione revocatoria nei rapporti internazionali potrebbero anche non porsi, i presupposti per l'applicazione dell' art. 188 CC essendo diversi. Tutt'al pi\u00f9 potrebbe chiedersi se la massa straniera possa rappresentare tutti i creditori.\\n\\nQuesti complessi problemi, delicati specialmente sotto il profilo del diritto internazionale privato, non devono essere approfonditi in questa sede, dato che attengono al merito della causa. Le considerazioni svolte confermano per\u00f2 che l'autorit\u00e0 cantonale non poteva, senza cadere nell'arbitrio, dichiarare pregiudizialmente sprovvista di ogni possibilit\u00e0 di esito favorevole la lite, ignorando che la ricorrente fa valere argomenti seri e degni di attenzione, che trovano appoggio, almeno parzialmente, nella dottrina, e soprattutto negligendo di considerare che l'esclusione in limine di ogni possibilit\u00e0 di azione per i creditori appare insoddisfacente.\\n\\nContraria all'art. 4 CF, la decisione impugnata dev'essere annullata. L'autorit\u00e0 cantonale emaner\u00e0 nuovo giudizio, decidendo se ed in quale misura le invocate misure conservative, sulle quali non \u00e8 il caso di qui pronunciarsi, debbano essere mantenute o revocate.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [{\"ref\": \"94 III 48\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-III-46%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page48\"}], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"art. 204 LEF\", \"law\": \"LEF\", \"rs\": \"281.1\", \"art\": \"204\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de#art_204\"}, {\"text\": \"art. 291 LEF\", \"law\": \"LEF\", \"rs\": \"281.1\", \"art\": \"291\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de#art_291\"}, {\"text\": \"art. 188 CC\", \"law\": \"CC\", \"rs\": \"210\", \"art\": \"188\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_188\"}]}}", "2026-08-07T23:53:52", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_18.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 18"], "units": {}, "query_ms": 0.8828723803162575}