{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 343", "bge", "CH", null, "100 IA 343", null, "1974-11-27", null, "it", null, null, "Regeste\n Baurecht; Abbruchbefehl: gesetzliche Grundlage, Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit der Massnahme. Die von der Beh\u00f6rde dem unbefugt Bauenden auferlegte Verpflichtung zum Abbruch bedarf keiner ausdr\u00fccklichen gesetzlichen Grundlage; die Befugnis zur \u00dcberwachung der Einhaltung der Bauvorschriften umfasst denn auch das Recht, die Wiederherstellung eines vorschriftsgem\u00e4ssen Zustandes zu verlangen (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 3a). Befugnis des Tessiner Staatsrates zur Anordnung des Abbruchs rechtswidriger Bauten, wie sie sich aus dem kantonalen Recht ergibt (Erw. 3a und b). Grundsatz der Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit: \u00dcberpr\u00fcfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 4); wer diesen Grundsatz anruft, muss selber gutgl\u00e4ubig sein (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 4a); im vorliegenden Fall Erfordernis zur Wahrung der \u00e4sthetischen und landschaftlichen Interessen und zur Gew\u00e4hrleistung der Durchsetzung des Rechts (Erw. 4b).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Baurecht; Abbruchbefehl: gesetzliche Grundlage, Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit der Massnahme. Die von der Beh\u00f6rde dem unbefugt Bauenden auferlegte Verpflichtung zum Abbruch bedarf keiner ausdr\u00fccklichen gesetzlichen Grundlage; die Befugnis zur \u00dcberwachung der Einhaltung der Bauvorschriften umfasst denn auch das Recht, die Wiederherstellung eines vorschriftsgem\u00e4ssen Zustandes zu verlangen (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 3a). Befugnis des Tessiner Staatsrates zur Anordnung des Abbruchs rechtswidriger Bauten, wie sie sich aus dem kantonalen Recht ergibt (Erw. 3a und b). Grundsatz der Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit: \u00dcberpr\u00fcfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 4); wer diesen Grundsatz anruft, muss selber gutgl\u00e4ubig sein (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 4a); im vorliegenden Fall Erfordernis zur Wahrung der \u00e4sthetischen und landschaftlichen Interessen und zur Gew\u00e4hrleistung der Durchsetzung des Rechts (Erw. 4b).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Droit des constructions; ordre de d\u00e9molition: base l\u00e9gale, proportionnalit\u00e9 de la mesure. L'obligation de d\u00e9molir, impos\u00e9e par l'autorit\u00e9 \u00e0 celui qui a construit sans droit, ne doit pas reposer sur une base l\u00e9gale expresse; la comp\u00e9tence de faire observer les r\u00e8gles en mati\u00e8re de constructions comprend \u00e9galement le droit d'exiger le retour \u00e0 une situation conforme \u00e0 ces dispositions, lorsque celles-ci ont \u00e9t\u00e9 viol\u00e9es (confirmation de la jurisprudence) (consid. 3a). Examen, au regard du droit cantonal, de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat tessinois d'ordonner la d\u00e9molition de constructions ill\u00e9gales (consid. 3a et b). Principe de la proportionnalit\u00e9: pouvoir d'examen du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (consid. 4); celui qui invoque ce principe doit \u00eatre de bonne foi (confirmation de la jurisprudence) (consid. 4a); exigence d\u00e9coulant en l'esp\u00e8ce de la prise en consid\u00e9ration d'int\u00e9r\u00eats d'ordre esth\u00e9tique, de la protection du paysage ainsi que de la garantie de l'observation du droit.", "<br/>\nRegesto\n<br/>Diritto edilizio; ordine demolizione: base legale, proporzionalit\u00e0 del provvedimento. L'obbligo di demolire, imposto dall'autorit\u00e0 a chi ha edificato abusivamente, non necessita di una base legale espressa; la competenza di far osservare le nonne in materia edilizia comprende infatti anche il diritto di esigere il ripristino di una situazione conforme a tali disposizioni, ove esse siano state violate (conferma della giurisprudenza) (consid. 3a). Competenza del Consiglio di Stato ticinese d'ordinare la demolizione di costruzioni abusive, quale risultante dal diritto cantonale (consid. 3a e b). Principio della proporzionalit\u00e0: potere cognitivo del Tribunale federale (consid. 4); chi invoca tale principio dev'essere in buona fede (conferma della giurisprudenza) (consid. 4a); esigenza nella fattispecie di tutelare gli interessi estetici e paesistici e di garantire l'attuazione del diritto (consid. 4b).", "Urteilskopf\n100 Ia 343\n49. Estratto della sentenza 27 novembre 1974 nella causa Cimiotti contro Tribunale amministrativo del cantone Ticino.\nRegeste\nBaurecht; Abbruchbefehl: gesetzliche Grundlage, Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit der Massnahme.\nDie von der Beh\u00f6rde dem unbefugt Bauenden auferlegte Verpflichtung zum Abbruch bedarf keiner ausdr\u00fccklichen gesetzlichen Grundlage; die Befugnis zur \u00dcberwachung der Einhaltung der Bauvorschriften umfasst denn auch das Recht, die Wiederherstellung eines vorschriftsgem\u00e4ssen Zustandes zu verlangen (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 3a).\nBefugnis des Tessiner Staatsrates zur Anordnung des Abbruchs rechtswidriger Bauten, wie sie sich aus dem kantonalen Recht ergibt (Erw. 3a und b).\nGrundsatz der Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit: \u00dcberpr\u00fcfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 4); wer diesen Grundsatz anruft, muss selber gutgl\u00e4ubig sein (Best\u00e4tigung der Rechtsprechung) (Erw. 4a); im vorliegenden Fall Erfordernis zur Wahrung der \u00e4sthetischen und landschaftlichen Interessen und zur Gew\u00e4hrleistung der Durchsetzung des Rechts (Erw. 4b).\nSachverhalt\nab Seite 344\nBGE 100 Ia 343 S. 344\nA.-\nNel 1971 i ricorrenti hanno sopraelevato di un piano uno stabile adibito a lavanderia e ripostiglio sul mappale No 271 di Pazzallo, alla forca di S. Martino, senza esser in possesso dell'autorizzazione cantonale di costruire. Questa venne negata con decisione 6 marzo 1972 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, che ritenne il progetto deturpante per il paesaggio. Un ricorso interposto contro il rifiuto della licenza fu respinto dal Tribunale amministrativo con sentenza del 21 maggio 1973 cresciuta in giudicato.\nB.-\nCon decisione 9 novembre 1973 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha ordinato ai ricorrenti di demolire la parte superiore della costruzione abusiva (disp. 1), ha fissato un termine per l'esecuzione dei lavori al 31 marzo 1974 (disp. 2), ha riservato la rimozione d'ufficio a spese dei proprietari in caso d'inadempimento e l'azione penale di cui all'art. 292 CPS (disp. 3). I coniugi Cimiotti hanno impugnato questa decisione con nuovo ricorso al Tribunale amministrativo, che, con decisione del 31 luglio 1974, l'ha respinto. Esso ha confermato la decisione governativa ed invitato il Consiglio di Stato a assegnare un nuovo termine per l'esecuzione.\nC.-\nI coniugi Cimiotti impugnano questa sentenza con tempestivo ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione degli\nart. 4 e 22\nter CF e dell'autonomia comunale. Essi chiedono che il Tribunale federale l'annulli insieme con la decisione del Consiglio di Stato.\nErw\u00e4gungen\nConsiderando in diritto:\n3.\na) I ricorrenti sembrano sostenere che l'autorit\u00e0 amministrativa pu\u00f2 ordinare solo in virt\u00f9 di una espressa disposizione legale la demolizione di una costruzione eretta in dispregio di norme sostanziali del diritto edilizio.\nBGE 100 Ia 343 S. 345\nLa censura, non motivata come prescrive l'\nart. 90 OG\n, \u00e8 irricevibile. Essa sarebbe d'altronde infondata. La facolt\u00e0 di impedire l'erezione di un edificio in contrasto con il diritto edilizio vigente comprende, in virt\u00f9 dei principi generali del diritto amministrativo, anche quella di esigere che l'obbligato ripristini una situazione conforme al diritto oggettivo, e quindi di richiedere la demolizione di costruzioni abusive (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, III ed., N 361 e 364 e giurisprudenza citata). Diversa \u00e8 la situazione, invece, per le misure di carattere repressivo, cio\u00e8 le sanzioni amministrative, come le multe; ma nel caso in esame, nessuna multa \u00e8 stata inflitta ai ricorrenti. La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche ammesso (cfr. ZBl vol. 56, p. 189 e 59, p. 561) che una base legale espressa non \u00e8 necessaria per abilitare l'amministrazione ad eseguire o far eseguire essa stessa la prestazione a spese dell'obbligato (esecuzione d'ufficio, Ersatzvornahme), ci\u00f2 che \u00e8 controverso in dottrina (cfr. GRISEL, Droit adm. suisse, p. 337). Non \u00e8 necessario, comunque, esaminare oltre questa questione. Infatti, ai ricorrenti \u00e8 sfuggito che una base legale sufficiente \u00e8 contenuta nell'art. 34 della Legge ticinese sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (Pamm), applicabile, in virt\u00f9 dell'art. 1 stessa legge, a tutti i procedimenti amministrativi definibili mediante decisione di qualsiasi autorit\u00e0 cantonale. In esso \u00e8 espressamente previsto che l'autorit\u00e0 amministrativa esegue le proprie decisioni, che l'esecuzione delle decisioni dell'autorit\u00e0 di ricorso \u00e8 devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato, e sono precisati i vari modi di esecuzione, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.\nb) Secondo i ricorrenti, per\u00f2, il Consiglio di Stato sarebbe stato incompetente ad emanare l'ordine di demolizione, una simile facolt\u00e0 spettando semmai al Municipio di Pazzallo. Omettendo di rilevarlo, il Tribunale amministrativo avrebbe commesso arbitrio e nel contempo violato l'autonomia comunale. La censura di violazione dell'autonomia comunale, desunta da disposizioni del livello legislativo, pu\u00f2 essere esaminata dal Tribunale federale sotto il solo profilo dell'arbitrio (RU 98 Ia 434 consid. 4; 470 consid. 2 e rif.). Essa si confonde quindi con quella di violazione dell'art. 4 CF. Il problema della ricevibilit\u00e0 di tale censura pu\u00f2 rimanere aperto, perch\u00e8 questa \u00e8 manifestamente infondata.\nBGE 100 Ia 343 S. 346\nInnanzitutto va rilevato che, chiamato a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 di un provvedimento preso dal Consiglio di Stato il 9 novembre 1973, il Tribunale amministrativo non \u00e8 certamente caduto nell'arbitrio se, per giudicare della competenza del Consiglio di Stato, esso si \u00e8 fondato sulla situazione legislativa esistente al momento in cui il Governo cantonale aveva adottato la decisione. A quel momento erano in vigore il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN) e il relativo regolamento d'applicazione del 5 novembre 1963 (RBN), nonch\u00e8 la legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 (LE 1940). Secondo le disposizioni del DLBN, l'applicazione della legislazione cantonale spetta al Consiglio di Stato, mentre i comuni sono chiamati unicamente a cooperare; al Consiglio di Stato spetta di emanare le norme esecutive e di designare il Dipartimento competente per la loro applicazione (art. 8). Con il RBN il Consiglio di Stato ha designato il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (art. 1 RBN), competente, fra l'altro, a rilasciare - come i ricorrenti non contestano - le licenze edilizie cantonali (art. 13 RBN). Per quanto si \u00e8 detto sopra (consid. 3a), detto dipartimento dovrebbe, in linea di principio, esser parimenti competente per l'adozione di quelle misure coercitive che l'esecuzione delle sue decisioni comporta. Ma, verosimilmente per l'importanza degli interessi in gioco, il Consiglio di Stato ha riservato a s\u00e8 il giudizio circa la demolizione di opere abusive (art. 20 RBN). Nel ci\u00f2 fare, esso non ha evidentemente oltrepassato i limiti della delegazione conferitagli dal legislatore, n\u00e8, d'altronde, i ricorrenti lamentano che la decisione sia stata presa dal Consiglio di Stato, anzich\u00e8 dal Dipartimento. Da queste disposizioni non \u00e8 affatto arbitrario inferire la competenza esclusiva del Consiglio di Stato di ordinare demolizioni fondate sulla violazione di disposizioni del DLBN. Comunque, il richiamo che i ricorrenti fanno dell'art. 24 LE 1940 \u00e8 affatto inconferente: questa disposizione obbliga infatti i Comuni a inserire nei loro regolamenti edilizi sanzioni (cio\u00e8 penalit\u00e0) per la violazione del regolamento stesso, e non ha tratto alla questione della demolizione di stabili, edificati in dispregio del diritto, e tantomeno del diritto cantonale. Quanto all'art. 40 LE, che affida ai Municipi l'applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori (riservando, d'altronde, al Consiglio di Stato la facolt\u00e0 d'intervenire\nBGE 100 Ia 343 S. 347\nd'ufficio), esso si riferisce - come si pu\u00f2 senz'arbitrio alcuno desumere dal testo - all'osservanza delle disposizioni della legge edilizia stessa, ma non affida al Municipio l'applicazione di leggi speciali cantonali.\n4.\nInfine i ricorrenti muovono al Consiglio di Stato ed al Tribunale amministrativo il rimprovero di aver violato il principio costituzionale della proporzionalit\u00e0, e pertanto l'art. 22ter CF.\nIl Tribunale federale esamina liberamente la censura relativa alla pretesa violazione del principio della proporzionalit\u00e0, ove essa sia invocata in relazione con l'applicazione di una norma di livello costituzionale, mentre limita la propria cognizione al profilo dell'arbitrio ove si tratti dell'applicazione di una norma di livello legislativo (RU 96 I 383; cfr. 99 Ia 66/67). Anche nel procedere con libero esame, esso s'impone riserbo qualora, per soppesare i contrapposti interessi, occorre valutare situazioni di fatto, e qualora si pongono tipiche questioni d'apprezzamento (RU 94 I 59, in materia di garanzia di propriet\u00e0\n;\n87 I 517\n, in materia di protezione del paesaggio\n;\n97 I 52\ne 844 consid. 6, 98 Ia 424, in materia di libert\u00e0 personale).\na) Chi si prevale del principio della proporzionalit\u00e0, dev'essere in buona fede (RU 98 Ia 280/81 consid. 5). Nel caso dei ricorrenti, la presenza di questa premessa \u00e8 discutibile. Infatti, essi hanno intrapreso la costruzione abusiva senza curarsi di attendere il rilascio della necessaria autorizzazione. \u00c8 vero ch'essi adducono d'aver riposto un'eccessiva fiducia nel preavviso municipale, che era favorevole. Ma, d'altra parte, essi non potevano ignorare, per aver dovuto gi\u00e0 nel 1968 chiedere il permesso per la lavanderia-ripostiglio, che l'autorizzazione dipartimentale era indispensabile, e non veniva concessa automaticamente. La questione pu\u00f2 tuttavia esser lasciata aperta, perch\u00e8, in ogni caso, l'autorit\u00e0 cantonale non ha violato il principio della proporzionalit\u00e0.\nb) Infatti, la trasgressione del diritto oggettivo appare particolarmente grave, checch\u00e8 ne dicano i ricorrenti. La costruzione censurata non viola in misura quasi insignificante disposizioni circa le dimensioni ammissibili di un edificio: l'intero piano costituente la sopraelevazione \u00e8 illecito, come \u00e8 stato assodato da sentenza passata in giudicato. Anche il pregiudizio estetico non \u00e8 trascurabile, e l'autorit\u00e0 cantonale non ha valicato i limiti dell'apprezzamento che le compete, ritenendo che\nBGE 100 Ia 343 S. 348\nla localit\u00e0 ha un particolare pregio paesistico, che merita una tutela severa. Infine, vi \u00e8 un palese interesse pubblico a che opere chiaramente abusive come quella eretta dai ricorrenti non vengano tollerate: ammettere il contrario, significherebbe premiare l'inosservanza delle leggi, incitare i terzi alla loro violazione e far nascere nei cittadini l'impressione che l'autorit\u00e0 non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto, cosi come il Tribunale federale ha gi\u00e0 rilevato nella sentenza pubblicata in RU 91 I 97, il cui richiamo, pertanto, non giova ai ricorrenti.\nDispositiv\nIl Tribunale federale pronuncia:\nIn quanto \u00e8 ricevibile il ricorso \u00e8 respinto.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-343%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:11:15.369687", null, null, null, null, "65f46cfac14dd93f943522314a5751f0c52af277ce92fd9f30e81898f7d179b5", 1, 11065, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 343\", \"is_bge\": false, \"date\": \"21 maggio 1973\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": null, \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-343%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-11T03:34:46\", \"sprache\": \"IT\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  Nel 1971 i ricorrenti hanno sopraelevato di un piano uno stabile adibito a lavanderia e ripostiglio sul mappale No 271 di Pazzallo, alla forca di S. Martino, senza esser in possesso dell'autorizzazione cantonale di costruire. Questa venne negata con decisione 6 marzo 1972 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, che ritenne il progetto deturpante per il paesaggio. Un ricorso interposto contro il rifiuto della licenza fu respinto dal Tribunale amministrativo con sentenza del 21 maggio 1973 cresciuta in giudicato.\\n\\nB.  Con decisione 9 novembre 1973 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha ordinato ai ricorrenti di demolire la parte superiore della costruzione abusiva (disp. 1), ha fissato un termine per l'esecuzione dei lavori al 31 marzo 1974 (disp. 2), ha riservato la rimozione d'ufficio a spese dei proprietari in caso d'inadempimento e l'azione penale di cui all'art. 292 CPS (disp. 3). I coniugi Cimiotti hanno impugnato questa decisione con nuovo ricorso al Tribunale amministrativo, che, con decisione del 31 luglio 1974, l'ha respinto. Esso ha confermato la decisione governativa ed invitato il Consiglio di Stato a assegnare un nuovo termine per l'esecuzione.\\n\\nC.  I coniugi Cimiotti impugnano questa sentenza con tempestivo ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione degli art. 4 e 22 ter CF e dell'autonomia comunale. Essi chiedono che il Tribunale federale l'annulli insieme con la decisione del Consiglio di Stato.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"Nel 1971 i ricorrenti hanno sopraelevato di un piano uno stabile adibito a lavanderia e ripostiglio sul mappale No 271 di Pazzallo, alla forca di S. Martino, senza esser in possesso dell'autorizzazione cantonale di costruire. Questa venne negata con decisione 6 marzo 1972 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, che ritenne il progetto deturpante per il paesaggio. 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La facolt\u00e0 di impedire l'erezione di un edificio in contrasto con il diritto edilizio vigente comprende, in virt\u00f9 dei principi generali del diritto amministrativo, anche quella di esigere che l'obbligato ripristini una situazione conforme al diritto oggettivo, e quindi di richiedere la demolizione di costruzioni abusive (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, III ed., N 361 e 364 e giurisprudenza citata). Diversa \u00e8 la situazione, invece, per le misure di carattere repressivo, cio\u00e8 le sanzioni amministrative, come le multe; ma nel caso in esame, nessuna multa \u00e8 stata inflitta ai ricorrenti. La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche ammesso (cfr. ZBl vol. 56, p. 189 e 59, p. 561) che una base legale espressa non \u00e8 necessaria per abilitare l'amministrazione ad eseguire o far eseguire essa stessa la prestazione a spese dell'obbligato (esecuzione d'ufficio, Ersatzvornahme), ci\u00f2 che \u00e8 controverso in dottrina (cfr. GRISEL, Droit adm. suisse, p. 337). Non \u00e8 necessario, comunque, esaminare oltre questa questione. Infatti, ai ricorrenti \u00e8 sfuggito che una base legale sufficiente \u00e8 contenuta nell'art. 34 della Legge ticinese sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (Pamm), applicabile, in virt\u00f9 dell'art. 1 stessa legge, a tutti i procedimenti amministrativi definibili mediante decisione di qualsiasi autorit\u00e0 cantonale. In esso \u00e8 espressamente previsto che l'autorit\u00e0 amministrativa esegue le proprie decisioni, che l'esecuzione delle decisioni dell'autorit\u00e0 di ricorso \u00e8 devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato, e sono precisati i vari modi di esecuzione, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.\\n\\nb) Secondo i ricorrenti, per\u00f2, il Consiglio di Stato sarebbe stato incompetente ad emanare l'ordine di demolizione, una simile facolt\u00e0 spettando semmai al Municipio di Pazzallo. Omettendo di rilevarlo, il Tribunale amministrativo avrebbe commesso arbitrio e nel contempo violato l'autonomia comunale. La censura di violazione dell'autonomia comunale, desunta da disposizioni del livello legislativo, pu\u00f2 essere esaminata dal Tribunale federale sotto il solo profilo dell'arbitrio (RU 98 Ia 434 consid. 4; 470 consid. 2 e rif.). Essa si confonde quindi con quella di violazione dell'art. 4 CF. Il problema della ricevibilit\u00e0 di tale censura pu\u00f2 rimanere aperto, perch\u00e8 questa \u00e8 manifestamente infondata. BGE 100 Ia 343 S. 346\\n\\nInnanzitutto va rilevato che, chiamato a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 di un provvedimento preso dal Consiglio di Stato il 9 novembre 1973, il Tribunale amministrativo non \u00e8 certamente caduto nell'arbitrio se, per giudicare della competenza del Consiglio di Stato, esso si \u00e8 fondato sulla situazione legislativa esistente al momento in cui il Governo cantonale aveva adottato la decisione. A quel momento erano in vigore il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN) e il relativo regolamento d'applicazione del 5 novembre 1963 (RBN), nonch\u00e8 la legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 (LE 1940). Secondo le disposizioni del DLBN, l'applicazione della legislazione cantonale spetta al Consiglio di Stato, mentre i comuni sono chiamati unicamente a cooperare; al Consiglio di Stato spetta di emanare le norme esecutive e di designare il Dipartimento competente per la loro applicazione (art. 8). Con il RBN il Consiglio di Stato ha designato il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (art. 1 RBN), competente, fra l'altro, a rilasciare - come i ricorrenti non contestano - le licenze edilizie cantonali (art. 13 RBN). Per quanto si \u00e8 detto sopra (consid. 3a), detto dipartimento dovrebbe, in linea di principio, esser parimenti competente per l'adozione di quelle misure coercitive che l'esecuzione delle sue decisioni comporta. Ma, verosimilmente per l'importanza degli interessi in gioco, il Consiglio di Stato ha riservato a s\u00e8 il giudizio circa la demolizione di opere abusive (art. 20 RBN). Nel ci\u00f2 fare, esso non ha evidentemente oltrepassato i limiti della delegazione conferitagli dal legislatore, n\u00e8, d'altronde, i ricorrenti lamentano che la decisione sia stata presa dal Consiglio di Stato, anzich\u00e8 dal Dipartimento. Da queste disposizioni non \u00e8 affatto arbitrario inferire la competenza esclusiva del Consiglio di Stato di ordinare demolizioni fondate sulla violazione di disposizioni del DLBN. Comunque, il richiamo che i ricorrenti fanno dell'art. 24 LE 1940 \u00e8 affatto inconferente: questa disposizione obbliga infatti i Comuni a inserire nei loro regolamenti edilizi sanzioni (cio\u00e8 penalit\u00e0) per la violazione del regolamento stesso, e non ha tratto alla questione della demolizione di stabili, edificati in dispregio del diritto, e tantomeno del diritto cantonale. Quanto all'art. 40 LE, che affida ai Municipi l'applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori (riservando, d'altronde, al Consiglio di Stato la facolt\u00e0 d'intervenire BGE 100 Ia 343 S. 347 d'ufficio), esso si riferisce - come si pu\u00f2 senz'arbitrio alcuno desumere dal testo - all'osservanza delle disposizioni della legge edilizia stessa, ma non affida al Municipio l'applicazione di leggi speciali cantonali.\\n\\n4.  Infine i ricorrenti muovono al Consiglio di Stato ed al Tribunale amministrativo il rimprovero di aver violato il principio costituzionale della proporzionalit\u00e0, e pertanto l'art. 22ter CF.\\n\\nIl Tribunale federale esamina liberamente la censura relativa alla pretesa violazione del principio della proporzionalit\u00e0, ove essa sia invocata in relazione con l'applicazione di una norma di livello costituzionale, mentre limita la propria cognizione al profilo dell'arbitrio ove si tratti dell'applicazione di una norma di livello legislativo (RU 96 I 383; cfr. 99 Ia 66/67). Anche nel procedere con libero esame, esso s'impone riserbo qualora, per soppesare i contrapposti interessi, occorre valutare situazioni di fatto, e qualora si pongono tipiche questioni d'apprezzamento (RU 94 I 59, in materia di garanzia di propriet\u00e0 ; 87 I 517 , in materia di protezione del paesaggio ; 97 I 52 e 844 consid. 6, 98 Ia 424, in materia di libert\u00e0 personale).\\n\\na) Chi si prevale del principio della proporzionalit\u00e0, dev'essere in buona fede (RU 98 Ia 280/81 consid. 5). Nel caso dei ricorrenti, la presenza di questa premessa \u00e8 discutibile. Infatti, essi hanno intrapreso la costruzione abusiva senza curarsi di attendere il rilascio della necessaria autorizzazione. \u00c8 vero ch'essi adducono d'aver riposto un'eccessiva fiducia nel preavviso municipale, che era favorevole. Ma, d'altra parte, essi non potevano ignorare, per aver dovuto gi\u00e0 nel 1968 chiedere il permesso per la lavanderia-ripostiglio, che l'autorizzazione dipartimentale era indispensabile, e non veniva concessa automaticamente. La questione pu\u00f2 tuttavia esser lasciata aperta, perch\u00e8, in ogni caso, l'autorit\u00e0 cantonale non ha violato il principio della proporzionalit\u00e0.\\n\\nb) Infatti, la trasgressione del diritto oggettivo appare particolarmente grave, checch\u00e8 ne dicano i ricorrenti. La costruzione censurata non viola in misura quasi insignificante disposizioni circa le dimensioni ammissibili di un edificio: l'intero piano costituente la sopraelevazione \u00e8 illecito, come \u00e8 stato assodato da sentenza passata in giudicato. Anche il pregiudizio estetico non \u00e8 trascurabile, e l'autorit\u00e0 cantonale non ha valicato i limiti dell'apprezzamento che le compete, ritenendo che BGE 100 Ia 343 S. 348 la localit\u00e0 ha un particolare pregio paesistico, che merita una tutela severa. Infine, vi \u00e8 un palese interesse pubblico a che opere chiaramente abusive come quella eretta dai ricorrenti non vengano tollerate: ammettere il contrario, significherebbe premiare l'inosservanza delle leggi, incitare i terzi alla loro violazione e far nascere nei cittadini l'impressione che l'autorit\u00e0 non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto, cosi come il Tribunale federale ha gi\u00e0 rilevato nella sentenza pubblicata in RU 91 I 97, il cui richiamo, pertanto, non giova ai ricorrenti.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"3\", \"text\": \"a) I ricorrenti sembrano sostenere che l'autorit\u00e0 amministrativa pu\u00f2 ordinare solo in virt\u00f9 di una espressa disposizione legale la demolizione di una costruzione eretta in dispregio di norme sostanziali del diritto edilizio. BGE 100 Ia 343 S. 345\\n\\nLa censura, non motivata come prescrive l' art. 90 OG , \u00e8 irricevibile. Essa sarebbe d'altronde infondata. La facolt\u00e0 di impedire l'erezione di un edificio in contrasto con il diritto edilizio vigente comprende, in virt\u00f9 dei principi generali del diritto amministrativo, anche quella di esigere che l'obbligato ripristini una situazione conforme al diritto oggettivo, e quindi di richiedere la demolizione di costruzioni abusive (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, III ed., N 361 e 364 e giurisprudenza citata). Diversa \u00e8 la situazione, invece, per le misure di carattere repressivo, cio\u00e8 le sanzioni amministrative, come le multe; ma nel caso in esame, nessuna multa \u00e8 stata inflitta ai ricorrenti. La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche ammesso (cfr. ZBl vol. 56, p. 189 e 59, p. 561) che una base legale espressa non \u00e8 necessaria per abilitare l'amministrazione ad eseguire o far eseguire essa stessa la prestazione a spese dell'obbligato (esecuzione d'ufficio, Ersatzvornahme), ci\u00f2 che \u00e8 controverso in dottrina (cfr. GRISEL, Droit adm. suisse, p. 337). Non \u00e8 necessario, comunque, esaminare oltre questa questione. Infatti, ai ricorrenti \u00e8 sfuggito che una base legale sufficiente \u00e8 contenuta nell'art. 34 della Legge ticinese sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (Pamm), applicabile, in virt\u00f9 dell'art. 1 stessa legge, a tutti i procedimenti amministrativi definibili mediante decisione di qualsiasi autorit\u00e0 cantonale. In esso \u00e8 espressamente previsto che l'autorit\u00e0 amministrativa esegue le proprie decisioni, che l'esecuzione delle decisioni dell'autorit\u00e0 di ricorso \u00e8 devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato, e sono precisati i vari modi di esecuzione, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.\\n\\nb) Secondo i ricorrenti, per\u00f2, il Consiglio di Stato sarebbe stato incompetente ad emanare l'ordine di demolizione, una simile facolt\u00e0 spettando semmai al Municipio di Pazzallo. Omettendo di rilevarlo, il Tribunale amministrativo avrebbe commesso arbitrio e nel contempo violato l'autonomia comunale. La censura di violazione dell'autonomia comunale, desunta da disposizioni del livello legislativo, pu\u00f2 essere esaminata dal Tribunale federale sotto il solo profilo dell'arbitrio (RU 98 Ia 434 consid. 4; 470 consid. 2 e rif.). Essa si confonde quindi con quella di violazione dell'art. 4 CF. Il problema della ricevibilit\u00e0 di tale censura pu\u00f2 rimanere aperto, perch\u00e8 questa \u00e8 manifestamente infondata. BGE 100 Ia 343 S. 346\\n\\nInnanzitutto va rilevato che, chiamato a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 di un provvedimento preso dal Consiglio di Stato il 9 novembre 1973, il Tribunale amministrativo non \u00e8 certamente caduto nell'arbitrio se, per giudicare della competenza del Consiglio di Stato, esso si \u00e8 fondato sulla situazione legislativa esistente al momento in cui il Governo cantonale aveva adottato la decisione. A quel momento erano in vigore il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN) e il relativo regolamento d'applicazione del 5 novembre 1963 (RBN), nonch\u00e8 la legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 (LE 1940). Secondo le disposizioni del DLBN, l'applicazione della legislazione cantonale spetta al Consiglio di Stato, mentre i comuni sono chiamati unicamente a cooperare; al Consiglio di Stato spetta di emanare le norme esecutive e di designare il Dipartimento competente per la loro applicazione (art. 8). Con il RBN il Consiglio di Stato ha designato il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (art. 1 RBN), competente, fra l'altro, a rilasciare - come i ricorrenti non contestano - le licenze edilizie cantonali (art. 13 RBN). Per quanto si \u00e8 detto sopra (consid. 3a), detto dipartimento dovrebbe, in linea di principio, esser parimenti competente per l'adozione di quelle misure coercitive che l'esecuzione delle sue decisioni comporta. Ma, verosimilmente per l'importanza degli interessi in gioco, il Consiglio di Stato ha riservato a s\u00e8 il giudizio circa la demolizione di opere abusive (art. 20 RBN). Nel ci\u00f2 fare, esso non ha evidentemente oltrepassato i limiti della delegazione conferitagli dal legislatore, n\u00e8, d'altronde, i ricorrenti lamentano che la decisione sia stata presa dal Consiglio di Stato, anzich\u00e8 dal Dipartimento. Da queste disposizioni non \u00e8 affatto arbitrario inferire la competenza esclusiva del Consiglio di Stato di ordinare demolizioni fondate sulla violazione di disposizioni del DLBN. Comunque, il richiamo che i ricorrenti fanno dell'art. 24 LE 1940 \u00e8 affatto inconferente: questa disposizione obbliga infatti i Comuni a inserire nei loro regolamenti edilizi sanzioni (cio\u00e8 penalit\u00e0) per la violazione del regolamento stesso, e non ha tratto alla questione della demolizione di stabili, edificati in dispregio del diritto, e tantomeno del diritto cantonale. Quanto all'art. 40 LE, che affida ai Municipi l'applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori (riservando, d'altronde, al Consiglio di Stato la facolt\u00e0 d'intervenire BGE 100 Ia 343 S. 347 d'ufficio), esso si riferisce - come si pu\u00f2 senz'arbitrio alcuno desumere dal testo - all'osservanza delle disposizioni della legge edilizia stessa, ma non affida al Municipio l'applicazione di leggi speciali cantonali.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"Infine i ricorrenti muovono al Consiglio di Stato ed al Tribunale amministrativo il rimprovero di aver violato il principio costituzionale della proporzionalit\u00e0, e pertanto l'art. 22ter CF.\\n\\nIl Tribunale federale esamina liberamente la censura relativa alla pretesa violazione del principio della proporzionalit\u00e0, ove essa sia invocata in relazione con l'applicazione di una norma di livello costituzionale, mentre limita la propria cognizione al profilo dell'arbitrio ove si tratti dell'applicazione di una norma di livello legislativo (RU 96 I 383; cfr. 99 Ia 66/67). Anche nel procedere con libero esame, esso s'impone riserbo qualora, per soppesare i contrapposti interessi, occorre valutare situazioni di fatto, e qualora si pongono tipiche questioni d'apprezzamento (RU 94 I 59, in materia di garanzia di propriet\u00e0 ; 87 I 517 , in materia di protezione del paesaggio ; 97 I 52 e 844 consid. 6, 98 Ia 424, in materia di libert\u00e0 personale).\\n\\na) Chi si prevale del principio della proporzionalit\u00e0, dev'essere in buona fede (RU 98 Ia 280/81 consid. 5). Nel caso dei ricorrenti, la presenza di questa premessa \u00e8 discutibile. Infatti, essi hanno intrapreso la costruzione abusiva senza curarsi di attendere il rilascio della necessaria autorizzazione. \u00c8 vero ch'essi adducono d'aver riposto un'eccessiva fiducia nel preavviso municipale, che era favorevole. Ma, d'altra parte, essi non potevano ignorare, per aver dovuto gi\u00e0 nel 1968 chiedere il permesso per la lavanderia-ripostiglio, che l'autorizzazione dipartimentale era indispensabile, e non veniva concessa automaticamente. La questione pu\u00f2 tuttavia esser lasciata aperta, perch\u00e8, in ogni caso, l'autorit\u00e0 cantonale non ha violato il principio della proporzionalit\u00e0.\\n\\nb) Infatti, la trasgressione del diritto oggettivo appare particolarmente grave, checch\u00e8 ne dicano i ricorrenti. La costruzione censurata non viola in misura quasi insignificante disposizioni circa le dimensioni ammissibili di un edificio: l'intero piano costituente la sopraelevazione \u00e8 illecito, come \u00e8 stato assodato da sentenza passata in giudicato. Anche il pregiudizio estetico non \u00e8 trascurabile, e l'autorit\u00e0 cantonale non ha valicato i limiti dell'apprezzamento che le compete, ritenendo che BGE 100 Ia 343 S. 348 la localit\u00e0 ha un particolare pregio paesistico, che merita una tutela severa. Infine, vi \u00e8 un palese interesse pubblico a che opere chiaramente abusive come quella eretta dai ricorrenti non vengano tollerate: ammettere il contrario, significherebbe premiare l'inosservanza delle leggi, incitare i terzi alla loro violazione e far nascere nei cittadini l'impressione che l'autorit\u00e0 non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto, cosi come il Tribunale federale ha gi\u00e0 rilevato nella sentenza pubblicata in RU 91 I 97, il cui richiamo, pertanto, non giova ai ricorrenti.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [{\"ref\": \"87 I 517\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F87-I-515%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page517\"}, {\"ref\": \"97 I 52\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-I-45%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page52\"}], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": []}}", "2026-08-11T01:34:46", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_343.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 343"], "units": {}, "query_ms": 0.3944775089621544}