{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_13_I_135", "bge", "CH", "I", "13_I_135", null, "1887-04-02", "1887-01-01", "it", "BGE 13 I 135", "\u00d6ffentliches Recht", null, null, null, null, "134 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \nle~t w\u00e4ren, W(t~ fie \u00fcbrigeng, -\nll'e~iell bes\u00fcglid) ~tt. 37 bet \nmatur ber Gad)e nad), -\nllnm\u00f6gItd) ~\u00e4tten t~nn f\u00f6nnen, in:: \nbem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere \n@Strafen f\u00fcr 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten \nw\u00fcrben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller\u00b7 \nbingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.\u00b7m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler \n>Bunb \n~at ben ,Sttled: \n>Be~auvtung ber Uuab~\u00e4ngigfeit beg \n$aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon \nlllu~e unb Brb~ \nuung im 3nnern, Gd)u\u00a7 ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib\" \ngen offen unb >Bef\u00f6rberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb \nbe~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe\u00a7 llede\u00a7e bie %rei~eit unb \n'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d, \nanftatt biefe!be AU f\u00f6rbern. \n~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugf\u00fcQrung berfelben \nedaffenen ~unbeggefe~en gettl\u00e4~deiftet unb be\u00f6\u00fcglid)e Gtteitig. \nfeiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~\u00f6rben 3ur @debigung \u00f6U:: \ngettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg\" \ngetid)te nid)t, fonbern eg muf3 \nbarget~an ttlerben, ban ein in \nber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~br\u00fcdlid) gettl\u00e4~deifteteg \nfonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merf\u00fcgung bede\u00a7t \nttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3\u00fcglid) ber ~tt. 29 unb \n37 eit., nad)\u00f6uttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-\ngeng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~\u00e4ter in einer @eife auggelegt \nunb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -\nober tid)tiger gefagt \nbeffen \n~nttlenbung, -\nalg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbe\u00dfgerid)t \nerfannt: \n:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit \n>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg f\u00e4llt, im \n@Sinne ber @r\\tl\u00e4gungen al\u00df unbegr\u00fcnbet abgettliefen. \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa \nde Stoppani e consorti. \n135 \nA. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo \nproprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon \nla Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre \nsuecessivo) \u00ab per regolare la sitllazione religiosa delle par-\n\u00bb rocehie deI eantone Ticino, \u00bb in virtu della quale (art. 1\u00b0) \n\u00ab le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle \n\u00bb diocesi di l\\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-\n\u00bb zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore \n\u00bb apostolico deI cantone Tieino, \u00bb da nominarsi (art. 2) dalla \nSanta Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-\npagna Ja eonvenzione osserva perD ehe \u00ab il Consiglio federale \n\u00bb si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-\n\u00bb mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico \n\u00bb deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20 \n\u00bb ottobre 1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente \n\u00bb deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.\u00bb L'art. 3\u00b0 della \nridetta convenzione statuisce infine ehe \u00abqualora il titolare \n\u00bb venisse amorire prima della organizzazione definitiva \n\u00bb delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone \n\u00bb Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione \n\u00bb dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. \u00bb \nB. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone \nTicino aceettava una Iegge \u00ab sulla liberta della Chiesa caLto-\n\u00bb lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, \u00bb ehe il \nGran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-\nnaio \u00ab al fine di porre la legislazione cantonale in armonia \n\u00bb con 1a surriferita convenzione, ecc. \u00bb e contro la quale i \nsignori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. \u00dfruni, inoltra-\nrono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in \nnome deI \u00ab Comitat6liberale cantonale ticinese, \u00bb un rieorso \n2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata \nsiccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-\n136 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. \nderale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono \nessenzialmente a dire : \nloche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-\nvenzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4\u00b0 della eostitu-\nzione federale, perche instituisce un nuovo vescovado; \n20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 \u00a7 1, 18, 19, 23,24, \n28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-\nrale, la giurisdizione ecclesiastica; \n3\u00b0 ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa \nguarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni \neeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-\nehie di nuova formazione ; \n4\u00b0 ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di \ncoscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta \npriva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-\nlico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-\nsiastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in \nquanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-\nposti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre \nconfessioni. a contribuire aHa congrua ; \n5\u00b0 ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-\nrale eol riconoscere (art. 9) \u00aba tutte le istituzioni e eause \n}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ; \n6\u00b0 ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente \nanche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni \ndelloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;. \n7\u00b0 ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono \ndei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-\nroci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola \ngenerale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito \ndall' art. 4\u00b0 della eostituzione federale . \n8\u00b0 ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-\nbuire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima \nistanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran \nConsiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative \nall' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali, \necc. (art. 28) ; \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n137 \n9\u00b0 ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in \nquanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti \ni reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo. \nI f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art. \n2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di \nvoler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle \nautorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si \ntratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-\ncompaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini \ne eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-\nsare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il \nricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna \ndelle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera \nsu quelle ehe cadono -\nsecondo lei -\nnella propria eompe-\ntenza. \nC. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso \ndi tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di \nvenlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino, \nBerzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-\nlan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote, \nChlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo, \nBoseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-\ndini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di \nLoearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo \nTell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi. \nD. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il \nsigr. professore Dre K. P. K\u00f6nig, di Berna, formolava -\nper \nincarico deI governo ticinese -\nle seguenti conclusioni : \nIoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI \nricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-\n- nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della \nproponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-\nnanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) per-\nehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine \nlegale dei sessanta giorni. \n138 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \n2\u00b0 Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-\ngere il rieorso sieeome privo di fondamento. \nE. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio \ndi Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-\nnove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, \u00abin \n\u00bb favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di \n\u00bb quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. }) \nF. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886, \ncontro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no \ndeI tenore seguente : \nART. 1\u00b0. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-\ntrazione d'un Ordinario proprio. \nART. 2\u00b0. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-\neita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei \ncantone. \nART. 3\u00b0. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo \nvicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-\nzione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi \nal suo spirituale ministero. \nEgli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche \npreei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-\ngoI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose. \nEgli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda \nIa fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-\nzione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-\nnare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i \nistituti. \n. \nA Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento \ndella religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-\nbonD insegnare. \nA lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto \neio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche. \nIn generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol \nsuo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-\ncare con lui. \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n139 \nART. 4\u00b0. Nessun membro deI cJero potra essere posto in \nistato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-\nsiasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di \natti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio \ndi questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi, \nse non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre \neolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini. \nQuando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra \nessere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-\ndanti la sua qualita di cittadino. \nOgni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0 \nposto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa \ncompetente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-\ntuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze. \nART. 5\u00b0. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-\ntenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita \ndella presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali. \nART. 6\u00b0. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti : \na) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-\nroeehiali ; \nb) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-\nvizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali. \nART. 7\u00b0. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-\nehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e \nfatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di \ntutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la \nparrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-\nsenti in assemblea. \n\u00a7 L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi \ne deereti eeclesiastici. \n\u00a7 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-\nvato, sono mantenuti. \n\u00a7 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere \nJa direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver \nprima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-\nliehe. \nART. 8\u00b0. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere \n/ \n140 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \ninterinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa \nnomina definitiva deI titolare. \nGli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-\ndi\u00e4tamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in \nluogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI \nbeneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno \neserciLato il loro offieio. \nL'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente \nuna parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse \nrisiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio, \navra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-\nparrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-\ndinario, sentito il Consiglio parrocchiale. \nART. 9\u00b0. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie \nistiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei \nlimiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi. \nART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono \nposti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di \nbeni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-\nnazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro \nuso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza \nl'assenso delrautorita ecclesiastica. \nART. 18\u00b0. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-\nchiale : \na) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ; \nb) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo \ndi quanta e disposto aU'art. 13 ; \nc) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-\nnenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali; \nd) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in \nlite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-\nteca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ; \ne) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-\nrocchia. \n\u00a7 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni \ndelle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-\nsenso dell'Ordinario \u00b0 suo delegato. \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n141 \nART. 19\u00b0. I conti della parrocchia sono pure trasmessi, \nanno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione. \nART. 22\u00b0. Le precedenti disposizioni non sono applicabili \nai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-\nnistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto. \nART. 23\u00b0. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-\nnicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni \nsotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui \ndaranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln \nadempimento degli oneri su quella gravitanti. \nART. 24\u00b0. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti \ndestinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne \npubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario. \nART. 27\u00b0. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia \ncongrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte \ndal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini \nattualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-\nzioni dell'art. 49 della costitllzione federale. \nART. 28\u00b0. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto \ndi voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione \ne tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-\nsario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle \nDorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-\nzioso. \nQuelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza \ndell'Ordinario. \nART. 29\u00b0. Le autorita civili presteranno, se richieste, il \nloro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine \nDon sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti \ni pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento \ndei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-\nl'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente \n-legge. \nART. 36\u00b0. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura \nd'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i \nconti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale. \n\u00a7 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate \n142 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \ndal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-\nnario ed al eapitolo. \n\u00a7 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato, \nl'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto \nall'Ordinario. \nART. 37\u00b0. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore, \nunitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-\ndizione colla medesima : \na) le seguenti disposizioni deI codiee penale : \nIl n\u00b0 8 dell'art. 25, il \u00a7 2 dell'art. 101 ed il \u00a7 2 dell'art. \n131 ; \nla parola -\n\u00ab ecclesiastiea)} -\ndei \u00a7 1\u00b0 delI'art. 27, e le \nparole -\n\u00abi ministri dei cuIto ) -\ndelI'art. 134 ; \ntutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2\u00b0 deI detto codiee; \nb) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ; \nc) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-\nnale; \nII lemma 2\u00b0 delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -\n\u00absaeri-\nstani) -\ndeH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n\u00b0 VIII delI 'art. 73; Ie \nparole -\n\u00ab e I'impedire la celebrazione di feste od altre \nfunzioni non autorizzate)} -\ndelJa lett. c) dei detto n\u00b0 VIII \ndeH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ; \nmeno le parole -\n\u00ab orologi e campisanti;)} -\nla lett, c) \ndeH'art. 149, e la parola -\n\u00ab 0 benefici \u00bb -\ndella lett. e) \ndei detto artieolo. \u00bb \nPremessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti: \nSttlle eccezioni d' ordine : \n10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-\nvanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza \neontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-\npolo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-\nsione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale \nnon eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta \n-\ndurante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-\nrocehe sebbene la legge -\ncome tale -\nsia rimasta inop-\npugnata, le singole applicazioni della medesima possono \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n14S \nquerelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P?? \nessere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~ \ncantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1 \nricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta \nl'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale , \nchiamato a giudieare. \n.,.,., \nSenonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm \nriprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze \n(Verf\u00fcgungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59, \nanehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-\n-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte, \nsia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~ \nfederale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl \ncontro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle \nstesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco: \ngiudiziaria assolutamente ~ulla\"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl \nsorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~ \n.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett \n.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-\ntoritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe \nil ripetuto articolo 59 m?nziona,. \n.' \n. \nE bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordl-\nnanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non \npuo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-\nner'ale di qualsivogha \u00abemanaZlOne}) dl un au~oflta non fa \nnecessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha \nper se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-\nl'art. H3, n\u00b0 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~ \nil tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm \nricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i, \nco me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e \ndi trattati. \n.. \nLa sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO \nehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI \nricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa \nlegittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte, \n{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-\n144 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \nrenti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-\n. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da \nquesta legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi \nbastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per \navventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti \ne circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto \nal tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo \ndi gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte, \nricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto, \nviolino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-\ntituzionali dei rieorrenli. \n2\u00b0 Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-\nrenti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere \nl'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la \nseconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe \naHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non pu\u00f6 \nmettersi in dubbio che il \u00ab Comitato delI' associazione patrio-\n)} tica liberale ticinese, \u00bb nel eui norne il ricorso fu intro-\ndotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-\nridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa \nlegge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge \nin querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne \ndell' assoeiazione eome tale, -\nnon pUD d'altro canto nep-\npure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni, \nquali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino \nessere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge \noffesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-\ntorita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame. \n3\u00b0 Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-\nzione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette \n\u00ab diehiarazioni di adesione\u00bb da parte di Municipii, di pri-\nvati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo \ndopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in \nvigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata \nlegge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte \ndichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-\ntanti \u00ab interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n145 \nalle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-\ntosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si \nassociano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro, \nal rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale \ndei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche \nnon venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-\npingerle senz' aHro. \n4\u00b0 Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente \nal ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in \nparola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-\npolo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata \nnel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso \nall'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona \nsoltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno \ndalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-\nehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-\nposta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-\nmento quanta segue : \n\u00ab La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti \nindividuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-\nsizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine \npubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere, \ngiusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-\ntenze nelle eause B\u00fchler-Gm\u00fcr, Graf, de Pury e Arnold) , \napplieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe \nnel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative \ntieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per \nl'art. 2 deI codice eivile, difatti, \u00ab una legge non e operativa \nse non dopo la sua promulgazione, \u00bb e l'art. 2 della legge \n2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-\neembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio \nofficiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-\nmenta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio \nofficiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale \ndei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -\nnel \n25 dO. -\ndella festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-\nraj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato \n146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \neHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28 \ncadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-\nmuni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie \nsurriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e \nnon ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il \n4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta \ngiorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-\ntimo giorno. \u00bb \nCodesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto \naeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ci\u00f6 ehe riguarda \nla prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo \ndelia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro \ndeI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale \ndei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-\nsero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-\nmesse nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi \nB\u00fchJer-Gm\u00fcr, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero \nnel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal \nuopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro \nla legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-\nrelare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro \nche i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente \nsalvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere \nal tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta \ngiorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-\nzione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-\nguere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge \nistessa. -\nNon 10 pu\u00f6 essere, deI pari, in quanta faceia coin-\ncidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca \nalla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-\nrativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria, \nei\u00f6 ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-\ntosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge, \nbeointeso per\u00f6 nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi \nal mezzo di un \u00abfoglio officiale, \u00bb non si avra. riguardo aHa \ndata ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene \nal giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello \nIV. Gerichtsstand. No 23. \n147 \nnel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva \ngiunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -\nOra, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-\nzona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26 \nmarzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-\nforza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-\nvenne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo \nmedeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-\nmine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa \n,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo \nlltile. \n5\u00b0 Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI \nmerito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo \nproposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto \npronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare \nuna identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-\nnale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le \nautorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare \ncome ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-\nrart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta per\u00f6 \na beHa prima: \na) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella \ndeI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in \nmerito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4, \n4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati \npm sopra al nr! 10 , 4\u00b0, 5\u00b0 e 8\u00b0 della lettere B deI fattispecie' \nb) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~ \n:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale \n(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia \ndel1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-\ngna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil. \n. {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di-\n,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto \nall'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo \nall'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo \nfatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-\ntorita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-\nXIII -\n1887 \n:11 \n148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung. \nste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti \ndei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto. \n. 6\u00b0 A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per \nCI\u00d6 che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe \ndella Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo : \nehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene \nal novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-\ntezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun \ndiritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-\ng~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,. \ndl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni' \nehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-. \nderale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che \nl'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non \nr~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-\n. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n\u00b0 3 delJa costituzione \nf~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono \nrIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto \nsopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-\nbuisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio \nfederale medeslmo mterpretata ed eseguita ; \nehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione \nfederale sono espressamente riservate aHa eognizione deI \nConsiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n\u00b0 6 \ndella legge organieo-giudiziaria); \nehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem \ncirca il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~ \nart. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni \nrelati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-\nrocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,. \nregol~ e puo regolare soltanto iI dir\u00dcto di ricorso alle auto-\nrita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia. \nquello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole \nnorme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-\nlegano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi \nreeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam() \nal Gran CODsiglio ; \nIV. Gerichtsstand. No 23. \n149 \nehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge, \nJa quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-\nfessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-\nsiastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia \ndi eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto \ndi mi ra il 2\u00b0 lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale \nin forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~ \nsorta a causa di opinioni religiose, \u00bb eppero di ricapo la vio-\nlazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e \naffidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-\nrazione. \nSul merito: \n7\u00b0 I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58, \naL 2\" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento \ndell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-\ncoli 2, 3, 4, 7 \u00a7 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein \ndiscussione ed espongono a eonforto della loro opinione\u00b7 per \nsommi eapi cio ehe segue : \n\u00ab E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-\nrisdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede \nall'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente \nspirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre \nle parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-\nI' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-\ntiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e \nsempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna \nfra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei \nresto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al \ndogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa \nmorale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica, \nun dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-\neramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI \nprete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio \naHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pub-\nblieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il \ncodiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-\n150 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. \nzione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto \nquanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i \nfunerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della \nearne nei giorni di magro, -\nnella votazione su tutte le leggi \nehe toeeano davvieino \u00b0 da lontano ai privilegi ehe il eIern \neattolieo pretende avere, eee. \n\u00bb L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da \nun altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i \nsuoi atti risguardanti \u00abla legittima liberta nell'esereizio deI \nsuo saero ministero, \u00bb ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-\nnario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re \npastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-\nstero. -\nSegnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente \nspirituale va il disposto dei \u00a7 1. 0 dell' art. 7, guista il quale \n({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e \ndecreti ecclesiastici, \u00bb mentre e noto ehe nella Svizzera nes-\nsuna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato \nquando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi \neivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-\nsione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI \neodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle \nautorita legisJati ve dei eantoni. -\nE altrettanto sia detto circa \nrart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-\nzione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0 \nviee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0 \nstare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0 \nsenza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-\nchiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-\ngato, -\ncirca gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i \nconti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario \ne vietano ehe \u00ab gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al \nculto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro \nuso ne publieo ne privato \u00bb -\neinfine circa iI 2\n0 lemma del-\nl'art. 28,. a tenor deI quale \u00ab le contestazioni relative all'e-\nsercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }} \nIn realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto. \nE dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta \nIV. Gerichtsstand. No 23. \n151 \ngovernativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-\nrelata espressione di \u00ab giurisdizione eeclesiastiea\u00bb altra eosa \nfuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu \nesatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1 \neriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e \nl'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e \nnon pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida \neon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'in-\nvoeato art. \u00f68 a1. 2\u00b0 della eostituzione federale. Tanto la \ngenesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto \nassegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato \nsuo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe, \ned il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-\nguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere \nper la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. \u00f68, \nal. 3\u00b0 se non \u00abl'amministrazione ecclesiastica della giustizia,\u00bb \nehe e quanto dire Ia potest\u00e4. penale e la giurisdizione eivile \nehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi \nIitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -\nin antitesi, e \nvero, eol diritto eanonico -\ncome vertenze dell'ordine laico. \n(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia \neattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-\nvece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto \ndella giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato \nart. 58 al. 2\u00b0, ehe eioe non contempli eome tale soltanto \nl' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-\ntorita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti \neziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-\npetto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario, \nehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-\needimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe \nanche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-\ntuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-\ntieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni \naeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una \nsiffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-\nI'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-\n152 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \nministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza \nad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali), \neompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei \nplaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi \naHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-\nglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-\nzioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione \ndei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre \nliti ~ ri~nardo loro ed all'\u00fc~piego degli avanzi di prodotti \ndestmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni \nrelative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58 \nal. 2\u00b0 dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta \n~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare \nloggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere \nse le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp. \nl'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il \u00a7 2\u00b0 \ndell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della \neostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-\nnarsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne \nl'incarto in genere della causa vi diano argomento. \n8\u00b0 Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe \nrisguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b) \nl'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la \nl~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora \nal co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-\nrocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono \nalienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-\nvare: \nAd 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a \nqualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel \neantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-\nrr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-\nflzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0 \ndella chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-\nzione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei \npu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte \ndm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso \nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n153 \ndelle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni \nal diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri \neantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-\ntinazione di detti henl. \n. \nAd b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-\ngere quereia in argomento, ehe una simile questione non \npuo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto \npubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano \nneUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva \nesplicitamente nel suo artieolo 6\u00b0 i diritti acquisiti ed e ehiaro \nehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti \nacquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni . \necclesiastici alle parroechie, non pu\u00f6 essere risoluto se non \nin -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati \nsi presentino eome parti litiganti. \n9\u00b0 Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai \ncombinati articoli 27 della legge e 49 al. 6\u00b0 deUa costituzione \nfederale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera \ndi quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni, \nsenza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di \nattinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro \nle quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea \nvolonta, -\nparia bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27 \nnella quale sono espressamente \u00ab riservate)} le disposizioni \ndell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe \nsifIatta riserva non basta per ei\u00f6 che il legislatore ticinese \nconsideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo \nanche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in \nnessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento \nd'interpretare il riservato disposto della costituzione federale \n(art. 49 al. 6\u00b0) diversamente da quanta il legislatore e le \nautorita federali richieggano, -\ngli attinenti di altre assoeia-\nzioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-\ngrado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe, \na participare direttamente 0 indirettamente al pagamento \ndelle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-\neare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora, \n154 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. \nd'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime \nriguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione. \n10\u00b0 Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al \ndiritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge \nha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi, \nad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7) \nessa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel \nriehiedere per Ia validita della nomina \u00abl'approvazione del-\nl'Ordinario, \u00bb eoll'attribuire a questi (art. 8) \u00ab l'eselusivo \ndiritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura \nd'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-\nbandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue \npro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha \nessenzialmente ridotto -\nin eonfronto delle anteriori -\nJa \neffettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe \nne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono \ndisposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la \npotesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui \nessere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso \nnon puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto. \nE da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e \npersino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei \nnon appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-\nrenti eonsistente a dire, dovere Je autorit\u00e4. federali rieono-\nseere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-\nlienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione \nesplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI \npubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto. \n11\n0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela, \nehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e \ndella eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-\nrisce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e \nBalerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe \nai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio \nparroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare \nj beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto \nsotto lettel'a b deI eonsiderando 8\u00b0, eoneiossiaehe Ia legitti-\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23. \n155 \nmazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai \nrieorrenti, sibbene -\nin prima linea almenD -\nai eomnni \nmedesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne \nfa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti \neomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-\ngnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe \naneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-\nrale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora \npronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si \nrileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-\ntengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono \nunieamente nella loro qualita di delegati dei \u00abComitato libe-\nrale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI \nresto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-\ntoni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil \ngenere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag. \n\u00f6O\u00f6, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, \u00ab Staat \nund Kirche in der Schweiz, ) vol. 1\u00b0 pag. 474 ss.) \n12\u00b0 I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli \nart. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano \u00ab le \nautorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe \neeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie \nsaere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i \nsaeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe \nsiano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese \nin conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad \nuna serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in \nmodo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-\neano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-\ntonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e \nnon avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente \nrart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione \n. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea \nehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-\nmann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il \nquale \u00ab Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a \n}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranqu\u00fc-\n156 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng. \n\u00bb lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-\n\u00bb ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-\n)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale \ncontro Ja entrata in vigore di una Iegge \u00ab ehe offende ap-\npunto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati\u00bb e \u00ab eompro-\nmette\u00bb anziehe promuovere, \u00abJa eomune prosperita \u00bb nel \nTicino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-\nzione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-\nnale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se \nnon in quanta questi siano \u00ab garantiti 0 dalla eostituzione \n\u00bb federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla \n}) costituzione delloro eantone \u00bb e 1e eon'testazioni di cui si \ntratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe \ndella Confederazione, -\ncosi la sempliee invocazione deI \nriferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale \nfederale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. \u00dcceorre, \neioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel \ncaso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-\nrale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i \nrieorren.i non hanno, -\nrispetto ai mentovati art. 29 e 37 \ndella legge, -\nneppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil. \nvolesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato \nper modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di \nJui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione \nfederale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e \nfu gi\u00e4 osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur \nsempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la \ncornpetente autorita federale . \nPer tutti questi motivi, \nn Tribunale federale \npronuneia : \n11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in \nquanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-\nmenti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto \ncorne privo di fondamento. \nV. Arreste. No 24. \nV. Arreste. -\nSaisies et sequestres. \n24. Urt~eH \u00bbl)m 22. &.vril1887 \nin <5ad)en ~abermad)er. \n157 \nA. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)\u00e4ft\u00dfagent S. ~alter \nin @fd)eubad) un'o \n9legl)~iant $t\u00fcner bafelbft, leljterer ar\u00df \n$ormun'o ber @ebr\u00fc'oer &n'oer~ub, f\u00fcr eine mro3efitoftenfor'oe~ \n. tung \u00bbl)n 222 \n~r. 7 5 ~t\u00df. an ~rau ~egina ~illmer geb. \n~abermad)er, \\tIo~n~aft in ~~am \nJ \nbeim \n@erid)UI.vr\u00e4~'oenten \n1)on \n~od)'oorf einen &rreft auf t'\u00e4terlid)e\u00df @rbgut~aben ber \n<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem \n&nt~eil an einem auf ber \n;\u00dfiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n. \nrain, ~aftenben ~Hel) au\u00dfge\\tlirft. @:n ~tegegen \u00bbon ber lllegtna \nm3i'omer an ba\u00df ~un'oe\u00dfgedd)t gertd)teter lRetur\u00df \\tIur'oe am \n22. Dftober 1886 abge\\tliefen. @\u00df \\tlurne na~er\u00bbom @eri.d)tt;~ \n:vr\u00e4fi'oenten \\)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung be\u00df \u00bbe~arrefhde~ \n@r{)gut~aben\u00df angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet< \ngerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~ \nmad)er\nl 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se. \n~au.j)tung, ba\u00df \u00bberatreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa e\u00df l~m \n\u00bbon 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885 \neigent~\u00fcm1id) abgetreten \\tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e \n1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o \net~J)ben 'oie &rreftne~n:er \n'Ilm 5. 3anuar 1887 beim me\u00f6idt;gerid)te \n~od)'oJ)rf etne \n~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \\tIe1d)u fie beantragten, \nber &neft lei alt; \\tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)\u00fcljen un'o 'oie \n1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oa\u00df \n&rreftgut~aben ab3u\\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er \u00bbe.r~ \nlangte beim@eticl)t~.j)r\u00e4fi'oenten \u00bbon ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn \n. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 \u00bbl)m }Be~id\u00dfgeticl)t \n~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-\naidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt.\" 59 \n&bfa\u00a7 1 ~ .\u2022 m. an feinem ~o~norte belangt \\tIet~en muffe. \n~er @erid)tt;~r\u00e4fi'oent \\)on ~od)borf \\tIie\u00df burd) merfugung \u00bbom", null, null, null, null, null, null, "https://www.fallrecht.ch/c1013135.pdf", null, null, "[]", "2026-03-03T14:13:04.090548+00:00", null, null, null, null, "4594701d249439ce4f044432273322cd621896b8c979e0aab72b8e37c1a9c173", 1, 52187, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-05-06T07:35:28", "2026-07-06T01:35:26", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"13_I_135\", \"abteilung\": null, \"date\": \"1887-01-01\", \"gegenstand\": \"\u00d6ffentliches Recht\", \"sprache\": \"IT\", \"is_bge\": true, \"is_bstger\": false, \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"\", \"abschnitte\": []}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"134.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nle~t w\u00e4ren, W(t~ fie \u00fcbrigeng, -\\nll'e~iell bes\u00fcglid) ~tt. 37 bet\\nmatur ber Gad)e nad), -\\nllnm\u00f6gItd) ~\u00e4tten t~nn f\u00f6nnen, in::\\nbem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere\\n@Strafen f\u00fcr 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten\\nw\u00fcrben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller\u00b7\\nbingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.\u00b7m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler\\n>Bunb\\n~at ben ,Sttled:\\n>Be~auvtung ber Uuab~\u00e4ngigfeit beg\\n$aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon\\nlllu~e unb Brb~\\nuung im 3nnern, Gd)u\u00a7 ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib\\\"\\ngen offen unb >Bef\u00f6rberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb\\nbe~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe\u00a7 llede\u00a7e bie %rei~eit unb\\n'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d,\\nanftatt biefe!be AU f\u00f6rbern.\\n~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugf\u00fcQrung berfelben\\nedaffenen ~unbeggefe~en gettl\u00e4~deiftet unb be\u00f6\u00fcglid)e Gtteitig.\\nfeiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~\u00f6rben 3ur @debigung \u00f6U::\\ngettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg\\\"\\ngetid)te nid)t, fonbern eg muf3\\nbarget~an ttlerben, ban ein in\\nber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~br\u00fcdlid) gettl\u00e4~deifteteg\\nfonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merf\u00fcgung bede\u00a7t\\nttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3\u00fcglid) ber ~tt. 29 unb\\n37 eit., nad)\u00f6uttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-\\ngeng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~\u00e4ter in einer @eife auggelegt\\nunb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -\\nober tid)tiger gefagt\\nbeffen\\n~nttlenbung, -\\nalg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbe\u00dfgerid)t\\nerfannt:\\n:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit\\n>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg f\u00e4llt, im\\n@Sinne ber @r\\\\tl\u00e4gungen al\u00df unbegr\u00fcnbet abgettliefen.\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa\\nde Stoppani e consorti.\\n\\n135.  A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo\\nproprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon\\nla Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre\\nsuecessivo) \u00ab per regolare la sitllazione religiosa delle par-\\n\u00bb rocehie deI eantone Ticino, \u00bb in virtu della quale (art. 1\u00b0)\\n\u00ab le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle\\n\u00bb diocesi di l\\\\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-\\n\u00bb zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore\\n\u00bb apostolico deI cantone Tieino, \u00bb da nominarsi (art. 2) dalla\\nSanta Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-\\npagna Ja eonvenzione osserva perD ehe \u00ab il Consiglio federale\\n\u00bb si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-\\n\u00bb mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico\\n\u00bb deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20\\n\u00bb ottobre\\n1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente\\n\u00bb deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.\u00bb L'art. 3\u00b0 della\\nridetta convenzione statuisce infine ehe \u00abqualora il titolare\\n\u00bb venisse amorire prima della organizzazione definitiva\\n\u00bb delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone\\n\u00bb Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione\\n\u00bb dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. \u00bb\\nB. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone\\nTicino aceettava una Iegge \u00ab sulla liberta della Chiesa caLto-\\n\u00bb lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, \u00bb ehe il\\nGran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-\\nnaio \u00ab al fine di porre la legislazione cantonale in armonia\\n\u00bb con 1a surriferita convenzione, ecc. \u00bb e contro la quale i\\nsignori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. \u00dfruni, inoltra-\\nrono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in\\nnome deI \u00ab Comitat6liberale cantonale ticinese, \u00bb un rieorso\\n2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata\\nsiccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-\\n\\n136.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nderale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono\\nessenzialmente a dire :\\nloche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-\\nvenzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4\u00b0 della eostitu-\\nzione federale, perche instituisce un nuovo vescovado;\\n20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 \u00a7 1, 18, 19, 23,24,\\n28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-\\nrale, la giurisdizione ecclesiastica;\\n3\u00b0 ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa\\nguarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni\\neeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-\\nehie di nuova formazione ;\\n4\u00b0 ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di\\ncoscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta\\npriva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-\\nlico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-\\nsiastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in\\nquanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-\\nposti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre\\nconfessioni. a contribuire aHa congrua ;\\n5\u00b0 ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-\\nrale eol riconoscere (art. 9) \u00aba tutte le istituzioni e eause\\n}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ;\\n6\u00b0 ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente\\nanche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni\\ndelloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;.\\n7\u00b0 ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono\\ndei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-\\nroci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola\\ngenerale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito\\ndall' art. 4\u00b0 della eostituzione federale .\\n8\u00b0 ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-\\nbuire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima\\nistanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran\\nConsiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative\\nall' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali,\\necc. (art. 28) ;\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n\\n137.  9\u00b0 ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in\\nquanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti\\ni reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo.\\nI f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art.\\n2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di\\nvoler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle\\nautorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si\\ntratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-\\ncompaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini\\ne eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-\\nsare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il\\nricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna\\ndelle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera\\nsu quelle ehe cadono -\\nsecondo lei -\\nnella propria eompe-\\ntenza.\\nC. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso\\ndi tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di\\nvenlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino,\\nBerzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-\\nlan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote,\\nChlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo,\\nBoseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-\\ndini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di\\nLoearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo\\nTell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi.\\nD. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il\\nsigr. professore Dre K. P. K\u00f6nig, di Berna, formolava -\\nper\\nincarico deI governo ticinese -\\nle seguenti conclusioni :\\nIoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI\\nricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-\\n- nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della\\nproponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-\\nnanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) per-\\nehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine\\nlegale dei sessanta giorni.\\n\\n138.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\n2\u00b0 Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-\\ngere il rieorso sieeome privo di fondamento.\\nE. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio\\ndi Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-\\nnove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, \u00abin\\n\u00bb favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di\\n\u00bb quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. })\\nF. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886,\\ncontro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no\\ndeI tenore seguente :\\nART. 1\u00b0. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-\\ntrazione d'un Ordinario proprio.\\nART. 2\u00b0. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-\\neita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei\\ncantone.\\nART. 3\u00b0. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo\\nvicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-\\nzione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi\\nal suo spirituale ministero.\\nEgli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche\\npreei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-\\ngoI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose.\\nEgli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda\\nIa fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-\\nzione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-\\nnare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i\\nistituti.\\n.\\nA Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento\\ndella religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-\\nbonD insegnare.\\nA lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto\\neio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche.\\nIn generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol\\nsuo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-\\ncare con lui.\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n\\n139.  ART. 4\u00b0. Nessun membro deI cJero potra essere posto in\\nistato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-\\nsiasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di\\natti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio\\ndi questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi,\\nse non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre\\neolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.\\nQuando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra\\nessere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-\\ndanti la sua qualita di cittadino.\\nOgni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0\\nposto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa\\ncompetente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-\\ntuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze.\\nART. 5\u00b0. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-\\ntenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita\\ndella presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali.\\nART. 6\u00b0. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :\\na) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-\\nroeehiali ;\\nb) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-\\nvizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali.\\nART. 7\u00b0. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-\\nehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e\\nfatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di\\ntutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la\\nparrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-\\nsenti in assemblea.\\n\u00a7 L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi\\ne deereti eeclesiastici.\\n\u00a7 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-\\nvato, sono mantenuti.\\n\u00a7 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere\\nJa direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver\\nprima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-\\nliehe.\\nART. 8\u00b0. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere\\n/\\n\\n140.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\ninterinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa\\nnomina definitiva deI titolare.\\nGli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-\\ndi\u00e4tamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in\\nluogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI\\nbeneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno\\neserciLato il loro offieio.\\nL'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente\\nuna parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse\\nrisiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio,\\navra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-\\nparrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-\\ndinario, sentito il Consiglio parrocchiale.\\nART. 9\u00b0. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie\\nistiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei\\nlimiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.\\nART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono\\nposti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di\\nbeni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-\\nnazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro\\nuso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza\\nl'assenso delrautorita ecclesiastica.\\nART. 18\u00b0. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-\\nchiale :\\na) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ;\\nb) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo\\ndi quanta e disposto aU'art. 13 ;\\nc) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-\\nnenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali;\\nd) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in\\nlite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-\\nteca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ;\\ne) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-\\nrocchia.\\n\u00a7 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni\\ndelle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-\\nsenso dell'Ordinario \u00b0 suo delegato.\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n\\n141.  ART. 19\u00b0. I conti della parrocchia sono pure trasmessi,\\nanno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.\\nART. 22\u00b0. Le precedenti disposizioni non sono applicabili\\nai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-\\nnistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto.\\nART. 23\u00b0. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-\\nnicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni\\nsotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui\\ndaranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln\\nadempimento degli oneri su quella gravitanti.\\nART. 24\u00b0. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti\\ndestinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne\\npubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario.\\nART. 27\u00b0. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia\\ncongrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte\\ndal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini\\nattualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-\\nzioni dell'art. 49 della costitllzione federale.\\nART. 28\u00b0. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto\\ndi voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione\\ne tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-\\nsario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle\\nDorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-\\nzioso.\\nQuelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza\\ndell'Ordinario.\\nART. 29\u00b0. Le autorita civili presteranno, se richieste, il\\nloro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine\\nDon sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti\\ni pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento\\ndei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-\\nl'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente\\n-legge.\\nART. 36\u00b0. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura\\nd'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i\\nconti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.\\n\u00a7 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate\\n\\n142.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\ndal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-\\nnario ed al eapitolo.\\n\u00a7 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato,\\nl'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto\\nall'Ordinario.\\nART. 37\u00b0. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore,\\nunitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-\\ndizione colla medesima :\\na) le seguenti disposizioni deI codiee penale :\\nIl n\u00b0 8 dell'art. 25, il \u00a7 2 dell'art. 101 ed il \u00a7 2 dell'art.\\n131 ;\\nla parola -\\n\u00ab ecclesiastiea)} -\\ndei \u00a7 1\u00b0 delI'art. 27, e le\\nparole -\\n\u00abi ministri dei cuIto ) -\\ndelI'art. 134 ;\\ntutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2\u00b0 deI detto codiee;\\nb) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ;\\nc) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-\\nnale;\\nII lemma 2\u00b0 delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -\\n\u00absaeri-\\nstani) -\\ndeH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n\u00b0 VIII delI 'art. 73; Ie\\nparole -\\n\u00ab e I'impedire la celebrazione di feste od altre\\nfunzioni non autorizzate)} -\\ndelJa lett. c) dei detto n\u00b0 VIII\\ndeH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ;\\nmeno le parole -\\n\u00ab orologi e campisanti;)} -\\nla lett, c)\\ndeH'art. 149, e la parola -\\n\u00ab 0 benefici \u00bb -\\ndella lett. e)\\ndei detto artieolo. \u00bb\\nPremessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti:\\nSttlle eccezioni d' ordine :\\n10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-\\nvanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza\\neontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-\\npolo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-\\nsione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale\\nnon eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta\\n-\\ndurante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-\\nrocehe sebbene la legge -\\ncome tale -\\nsia rimasta inop-\\npugnata, le singole applicazioni della medesima possono\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n14S\\nquerelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P??\\nessere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~\\ncantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1\\nricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta\\nl'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale ,\\nchiamato a giudieare.\\n.,.,.,\\nSenonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm\\nriprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze\\n(Verf\u00fcgungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59,\\nanehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-\\n-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte,\\nsia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~\\nfederale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl\\ncontro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle\\nstesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco:\\ngiudiziaria assolutamente ~ulla\\\"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl\\nsorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~\\n.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett\\n.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-\\ntoritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe\\nil ripetuto articolo 59 m?nziona,.\\n.'\\n.\\nE bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordl-\\nnanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non\\npuo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-\\nner'ale di qualsivogha \u00abemanaZlOne}) dl un au~oflta non fa\\nnecessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha\\nper se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-\\nl'art. H3, n\u00b0 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~\\nil tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm\\nricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i,\\nco me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e\\ndi trattati.\\n..\\nLa sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO\\nehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI\\nricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa\\nlegittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte,\\n{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-\\n\\n144.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nrenti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-\\n. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da\\nquesta legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi\\nbastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per\\navventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti\\ne circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto\\nal tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo\\ndi gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte,\\nricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto,\\nviolino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-\\ntituzionali dei rieorrenli.\\n2\u00b0 Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-\\nrenti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere\\nl'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la\\nseconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe\\naHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non pu\u00f6\\nmettersi in dubbio che il \u00ab Comitato delI' associazione patrio-\\n)} tica liberale ticinese, \u00bb nel eui norne il ricorso fu intro-\\ndotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-\\nridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa\\nlegge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge\\nin querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne\\ndell' assoeiazione eome tale, -\\nnon pUD d'altro canto nep-\\npure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni,\\nquali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino\\nessere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge\\noffesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-\\ntorita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.\\n3\u00b0 Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-\\nzione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette\\n\u00ab diehiarazioni di adesione\u00bb da parte di Municipii, di pri-\\nvati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo\\ndopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in\\nvigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata\\nlegge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte\\ndichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-\\ntanti \u00ab interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n\\n145.  alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-\\ntosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si\\nassociano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro,\\nal rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale\\ndei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche\\nnon venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-\\npingerle senz' aHro.\\n4\u00b0 Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente\\nal ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in\\nparola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-\\npolo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata\\nnel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso\\nall'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona\\nsoltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno\\ndalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-\\nehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-\\nposta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-\\nmento quanta segue :\\n\u00ab La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti\\nindividuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-\\nsizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine\\npubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere,\\ngiusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-\\ntenze nelle eause B\u00fchler-Gm\u00fcr, Graf, de Pury e Arnold) ,\\napplieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe\\nnel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative\\ntieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per\\nl'art. 2 deI codice eivile, difatti, \u00ab una legge non e operativa\\nse non dopo la sua promulgazione, \u00bb e l'art. 2 della legge\\n2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-\\neembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio\\nofficiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-\\nmenta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio\\nofficiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale\\ndei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -\\nnel\\n25 dO. -\\ndella festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-\\nraj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato\\n\\n146.  A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\neHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28\\ncadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-\\nmuni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie\\nsurriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e\\nnon ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il\\n4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta\\ngiorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-\\ntimo giorno. \u00bb\\nCodesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto\\naeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ci\u00f6 ehe riguarda\\nla prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo\\ndelia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro\\ndeI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale\\ndei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-\\nsero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-\\nmesse nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi\\nB\u00fchJer-Gm\u00fcr, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero\\nnel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal\\nuopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro\\nla legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-\\nrelare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro\\nche i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente\\nsalvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere\\nal tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta\\ngiorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-\\nzione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-\\nguere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge\\nistessa. -\\nNon 10 pu\u00f6 essere, deI pari, in quanta faceia coin-\\ncidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca\\nalla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-\\nrativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria,\\nei\u00f6 ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-\\ntosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge,\\nbeointeso per\u00f6 nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi\\nal mezzo di un \u00abfoglio officiale, \u00bb non si avra. riguardo aHa\\ndata ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene\\nal giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello\\nIV. Gerichtsstand. No 23.\\n\\n147.  nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva\\ngiunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -\\nOra, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-\\nzona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26\\nmarzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-\\nforza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-\\nvenne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo\\nmedeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-\\nmine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa\\n,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo\\nlltile.\\n5\u00b0 Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI\\nmerito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo\\nproposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto\\npronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare\\nuna identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-\\nnale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le\\nautorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare\\ncome ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-\\nrart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta per\u00f6\\na beHa prima:\\na) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella\\ndeI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in\\nmerito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4,\\n4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati\\npm sopra al nr! 10 , 4\u00b0, 5\u00b0 e 8\u00b0 della lettere B deI fattispecie'\\nb) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~\\n:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale\\n(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia\\ndel1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-\\ngna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil.\\n. {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di-\\n,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto\\nall'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo\\nall'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo\\nfatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-\\ntorita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-\\nXIII -\\n\\n1887.  :11\\n148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung.\\nste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti\\ndei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto.\\n. 6\u00b0 A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per\\nCI\u00d6 che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe\\ndella Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo :\\nehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene\\nal novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-\\ntezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun\\ndiritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-\\ng~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,.\\ndl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni'\\nehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-.\\nderale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che\\nl'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non\\nr~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-\\n. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n\u00b0 3 delJa costituzione\\nf~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono\\nrIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto\\nsopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-\\nbuisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio\\nfederale medeslmo mterpretata ed eseguita ;\\nehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione\\nfederale sono espressamente riservate aHa eognizione deI\\nConsiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n\u00b0 6\\ndella legge organieo-giudiziaria);\\nehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem\\ncirca il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~\\nart. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni\\nrelati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-\\nrocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,.\\nregol~ e puo regolare soltanto iI dir\u00dcto di ricorso alle auto-\\nrita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia.\\nquello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole\\nnorme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-\\nlegano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi\\nreeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam()\\nal Gran CODsiglio ;\\nIV. Gerichtsstand. No 23.\\n149\\nehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge,\\nJa quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-\\nfessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-\\nsiastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia\\ndi eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto\\ndi mi ra il 2\u00b0 lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale\\nin forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~\\nsorta a causa di opinioni religiose, \u00bb eppero di ricapo la vio-\\nlazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e\\naffidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-\\nrazione.\\nSul merito:\\n7\u00b0 I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58,\\naL 2\\\" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento\\ndell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-\\ncoli 2, 3, 4, 7 \u00a7 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein\\ndiscussione ed espongono a eonforto della loro opinione\u00b7 per\\nsommi eapi cio ehe segue :\\n\u00ab E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-\\nrisdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede\\nall'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente\\nspirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre\\nle parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-\\nI' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-\\ntiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e\\nsempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna\\nfra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei\\nresto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al\\ndogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa\\nmorale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica,\\nun dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-\\neramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI\\nprete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio\\naHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pub-\\nblieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il\\ncodiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-\\n150\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nzione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto\\nquanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i\\nfunerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della\\nearne nei giorni di magro, -\\nnella votazione su tutte le leggi\\nehe toeeano davvieino \u00b0 da lontano ai privilegi ehe il eIern\\neattolieo pretende avere, eee.\\n\u00bb L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da\\nun altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i\\nsuoi atti risguardanti \u00abla legittima liberta nell'esereizio deI\\nsuo saero ministero, \u00bb ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-\\nnario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re\\npastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-\\nstero. -\\nSegnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente\\nspirituale va il disposto dei \u00a7 1. 0 dell' art. 7, guista il quale\\n({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e\\ndecreti ecclesiastici, \u00bb mentre e noto ehe nella Svizzera nes-\\nsuna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato\\nquando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi\\neivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-\\nsione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI\\neodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle\\nautorita legisJati ve dei eantoni. -\\nE altrettanto sia detto circa\\nrart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-\\nzione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0\\nviee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0\\nstare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0\\nsenza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-\\nchiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-\\ngato, -\\ncirca gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i\\nconti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario\\ne vietano ehe \u00ab gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al\\nculto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro\\nuso ne publieo ne privato \u00bb -\\neinfine circa iI 2\\n0 lemma del-\\nl'art. 28,. a tenor deI quale \u00ab le contestazioni relative all'e-\\nsercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }}\\nIn realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto.\\nE dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta\\nIV. Gerichtsstand. No 23.\\n151\\ngovernativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-\\nrelata espressione di \u00ab giurisdizione eeclesiastiea\u00bb altra eosa\\nfuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu\\nesatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1\\neriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e\\nl'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e\\nnon pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida\\neon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'in-\\nvoeato art. \u00f68 a1. 2\u00b0 della eostituzione federale. Tanto la\\ngenesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto\\nassegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato\\nsuo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe,\\ned il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-\\nguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere\\nper la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. \u00f68,\\nal. 3\u00b0 se non \u00abl'amministrazione ecclesiastica della giustizia,\u00bb\\nehe e quanto dire Ia potest\u00e4. penale e la giurisdizione eivile\\nehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi\\nIitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -\\nin antitesi, e\\nvero, eol diritto eanonico -\\ncome vertenze dell'ordine laico.\\n(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia\\neattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-\\nvece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto\\ndella giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato\\nart. 58 al. 2\u00b0, ehe eioe non contempli eome tale soltanto\\nl' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-\\ntorita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti\\neziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-\\npetto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario,\\nehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-\\needimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe\\nanche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-\\ntuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-\\ntieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni\\naeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una\\nsiffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-\\nI'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-\\n152\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza\\nad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali),\\neompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei\\nplaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi\\naHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-\\nglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-\\nzioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione\\ndei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre\\nliti ~ ri~nardo loro ed all'\u00fc~piego degli avanzi di prodotti\\ndestmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni\\nrelative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58\\nal. 2\u00b0 dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta\\n~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare\\nloggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere\\nse le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp.\\nl'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il \u00a7 2\u00b0\\ndell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della\\neostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-\\nnarsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne\\nl'incarto in genere della causa vi diano argomento.\\n8\u00b0 Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe\\nrisguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b)\\nl'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la\\nl~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora\\nal co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-\\nrocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono\\nalienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-\\nvare:\\nAd 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a\\nqualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel\\neantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-\\nrr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-\\nflzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0\\ndella chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-\\nzione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei\\npu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte\\ndm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n153\\ndelle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni\\nal diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri\\neantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-\\ntinazione di detti henl.\\n.\\nAd b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-\\ngere quereia in argomento, ehe una simile questione non\\npuo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto\\npubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano\\nneUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva\\nesplicitamente nel suo artieolo 6\u00b0 i diritti acquisiti ed e ehiaro\\nehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti\\nacquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni .\\necclesiastici alle parroechie, non pu\u00f6 essere risoluto se non\\nin -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati\\nsi presentino eome parti litiganti.\\n9\u00b0 Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai\\ncombinati articoli 27 della legge e 49 al. 6\u00b0 deUa costituzione\\nfederale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera\\ndi quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni,\\nsenza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di\\nattinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro\\nle quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea\\nvolonta, -\\nparia bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27\\nnella quale sono espressamente \u00ab riservate)} le disposizioni\\ndell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe\\nsifIatta riserva non basta per ei\u00f6 che il legislatore ticinese\\nconsideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo\\nanche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in\\nnessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento\\nd'interpretare il riservato disposto della costituzione federale\\n(art. 49 al. 6\u00b0) diversamente da quanta il legislatore e le\\nautorita federali richieggano, -\\ngli attinenti di altre assoeia-\\nzioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-\\ngrado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe,\\na participare direttamente 0 indirettamente al pagamento\\ndelle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-\\neare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,\\n154\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nd'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime\\nriguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione.\\n10\u00b0 Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al\\ndiritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge\\nha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi,\\nad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7)\\nessa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel\\nriehiedere per Ia validita della nomina \u00abl'approvazione del-\\nl'Ordinario, \u00bb eoll'attribuire a questi (art. 8) \u00ab l'eselusivo\\ndiritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura\\nd'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-\\nbandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue\\npro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha\\nessenzialmente ridotto -\\nin eonfronto delle anteriori -\\nJa\\neffettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe\\nne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono\\ndisposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la\\npotesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui\\nessere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso\\nnon puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto.\\nE da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e\\npersino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei\\nnon appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-\\nrenti eonsistente a dire, dovere Je autorit\u00e4. federali rieono-\\nseere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-\\nlienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione\\nesplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI\\npubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto.\\n11\\n0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela,\\nehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e\\ndella eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-\\nrisce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e\\nBalerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe\\nai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio\\nparroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare\\nj beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto\\nsotto lettel'a b deI eonsiderando 8\u00b0, eoneiossiaehe Ia legitti-\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n155\\nmazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai\\nrieorrenti, sibbene -\\nin prima linea almenD -\\nai eomnni\\nmedesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne\\nfa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti\\neomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-\\ngnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe\\naneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-\\nrale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora\\npronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si\\nrileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-\\ntengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono\\nunieamente nella loro qualita di delegati dei \u00abComitato libe-\\nrale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI\\nresto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-\\ntoni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil\\ngenere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag.\\n\u00f6O\u00f6, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, \u00ab Staat\\nund Kirche in der Schweiz, ) vol. 1\u00b0 pag. 474 ss.)\\n12\u00b0 I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli\\nart. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano \u00ab le\\nautorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe\\neeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie\\nsaere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i\\nsaeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe\\nsiano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese\\nin conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad\\nuna serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in\\nmodo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-\\neano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-\\ntonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e\\nnon avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente\\nrart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione\\n. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea\\nehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-\\nmann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il\\nquale \u00ab Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a\\n}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranqu\u00fc-\\n156\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.\\n\u00bb lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-\\n\u00bb ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-\\n)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale\\ncontro Ja entrata in vigore di una Iegge \u00ab ehe offende ap-\\npunto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati\u00bb e \u00ab eompro-\\nmette\u00bb anziehe promuovere, \u00abJa eomune prosperita \u00bb nel\\nTicino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-\\nzione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-\\nnale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se\\nnon in quanta questi siano \u00ab garantiti 0 dalla eostituzione\\n\u00bb federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla\\n}) costituzione delloro eantone \u00bb e 1e eon'testazioni di cui si\\ntratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe\\ndella Confederazione, -\\ncosi la sempliee invocazione deI\\nriferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale\\nfederale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. \u00dcceorre,\\neioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel\\ncaso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-\\nrale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i\\nrieorren.i non hanno, -\\nrispetto ai mentovati art. 29 e 37\\ndella legge, -\\nneppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil.\\nvolesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato\\nper modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di\\nJui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione\\nfederale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e\\nfu gi\u00e4 osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur\\nsempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la\\ncornpetente autorita federale .\\nPer tutti questi motivi,\\nn Tribunale federale\\npronuneia :\\n11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in\\nquanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-\\nmenti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto\\ncorne privo di fondamento.\\nV. Arreste. No 24.\\nV. Arreste. -\\nSaisies et sequestres.\\n24. Urt~eH \u00bbl)m 22. &.vril1887\\nin <5ad)en ~abermad)er.\\n157\\nA. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)\u00e4ft\u00dfagent S. ~alter\\nin @fd)eubad) un'o\\n9legl)~iant $t\u00fcner bafelbft, leljterer ar\u00df\\n$ormun'o ber @ebr\u00fc'oer &n'oer~ub, f\u00fcr eine mro3efitoftenfor'oe~\\n. tung \u00bbl)n 222\\n~r. 7 5 ~t\u00df. an ~rau ~egina ~illmer geb.\\n~abermad)er, \\\\tIo~n~aft in ~~am\\nJ\\nbeim\\n@erid)UI.vr\u00e4~'oenten\\n1)on\\n~od)'oorf einen &rreft auf t'\u00e4terlid)e\u00df @rbgut~aben ber\\n<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem\\n&nt~eil an einem auf ber\\n;\u00dfiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n.\\nrain, ~aftenben ~Hel) au\u00dfge\\\\tlirft. @:n ~tegegen \u00bbon ber lllegtna\\nm3i'omer an ba\u00df ~un'oe\u00dfgedd)t gertd)teter lRetur\u00df \\\\tIur'oe am\\n22. Dftober 1886 abge\\\\tliefen. @\u00df \\\\tlurne na~er\u00bbom @eri.d)tt;~\\n:vr\u00e4fi'oenten \\\\)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung be\u00df \u00bbe~arrefhde~\\n@r{)gut~aben\u00df angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet<\\ngerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~\\nmad)er\\nl 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se.\\n~au.j)tung, ba\u00df \u00bberatreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa e\u00df l~m\\n\u00bbon 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885\\neigent~\u00fcm1id) abgetreten \\\\tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e\\n1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o\\net~J)ben 'oie &rreftne~n:er\\n'Ilm 5. 3anuar 1887 beim me\u00f6idt;gerid)te\\n~od)'oJ)rf etne\\n~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \\\\tIe1d)u fie beantragten,\\nber &neft lei alt; \\\\tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)\u00fcljen un'o 'oie\\n1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oa\u00df\\n&rreftgut~aben ab3u\\\\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er \u00bbe.r~\\nlangte beim@eticl)t~.j)r\u00e4fi'oenten \u00bbon ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn\\n. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 \u00bbl)m }Be~id\u00dfgeticl)t\\n~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-\\naidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt.\\\" 59\\n&bfa\u00a7 1 ~ .\u2022 m. an feinem ~o~norte belangt \\\\tIet~en muffe.\\n~er @erid)tt;~r\u00e4fi'oent \\\\)on ~od)borf \\\\tIie\u00df burd) merfugung \u00bbom\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"134\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nle~t w\u00e4ren, W(t~ fie \u00fcbrigeng, -\\nll'e~iell bes\u00fcglid) ~tt. 37 bet\\nmatur ber Gad)e nad), -\\nllnm\u00f6gItd) ~\u00e4tten t~nn f\u00f6nnen, in::\\nbem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere\\n@Strafen f\u00fcr 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten\\nw\u00fcrben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller\u00b7\\nbingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.\u00b7m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler\\n>Bunb\\n~at ben ,Sttled:\\n>Be~auvtung ber Uuab~\u00e4ngigfeit beg\\n$aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon\\nlllu~e unb Brb~\\nuung im 3nnern, Gd)u\u00a7 ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib\\\"\\ngen offen unb >Bef\u00f6rberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb\\nbe~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe\u00a7 llede\u00a7e bie %rei~eit unb\\n'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d,\\nanftatt biefe!be AU f\u00f6rbern.\\n~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugf\u00fcQrung berfelben\\nedaffenen ~unbeggefe~en gettl\u00e4~deiftet unb be\u00f6\u00fcglid)e Gtteitig.\\nfeiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~\u00f6rben 3ur @debigung \u00f6U::\\ngettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg\\\"\\ngetid)te nid)t, fonbern eg muf3\\nbarget~an ttlerben, ban ein in\\nber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~br\u00fcdlid) gettl\u00e4~deifteteg\\nfonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merf\u00fcgung bede\u00a7t\\nttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3\u00fcglid) ber ~tt. 29 unb\\n37 eit., nad)\u00f6uttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-\\ngeng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~\u00e4ter in einer @eife auggelegt\\nunb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -\\nober tid)tiger gefagt\\nbeffen\\n~nttlenbung, -\\nalg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbe\u00dfgerid)t\\nerfannt:\\n:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit\\n>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg f\u00e4llt, im\\n@Sinne ber @r\\\\tl\u00e4gungen al\u00df unbegr\u00fcnbet abgettliefen.\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa\\nde Stoppani e consorti.\"}, {\"id\": \"135\", \"text\": \"A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo\\nproprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon\\nla Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre\\nsuecessivo) \u00ab per regolare la sitllazione religiosa delle par-\\n\u00bb rocehie deI eantone Ticino, \u00bb in virtu della quale (art. 1\u00b0)\\n\u00ab le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle\\n\u00bb diocesi di l\\\\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-\\n\u00bb zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore\\n\u00bb apostolico deI cantone Tieino, \u00bb da nominarsi (art. 2) dalla\\nSanta Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-\\npagna Ja eonvenzione osserva perD ehe \u00ab il Consiglio federale\\n\u00bb si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-\\n\u00bb mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico\\n\u00bb deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20\\n\u00bb ottobre\\n1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente\\n\u00bb deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.\u00bb L'art. 3\u00b0 della\\nridetta convenzione statuisce infine ehe \u00abqualora il titolare\\n\u00bb venisse amorire prima della organizzazione definitiva\\n\u00bb delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone\\n\u00bb Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione\\n\u00bb dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. \u00bb\\nB. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone\\nTicino aceettava una Iegge \u00ab sulla liberta della Chiesa caLto-\\n\u00bb lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, \u00bb ehe il\\nGran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-\\nnaio \u00ab al fine di porre la legislazione cantonale in armonia\\n\u00bb con 1a surriferita convenzione, ecc. \u00bb e contro la quale i\\nsignori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. \u00dfruni, inoltra-\\nrono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in\\nnome deI \u00ab Comitat6liberale cantonale ticinese, \u00bb un rieorso\\n2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata\\nsiccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-\"}, {\"id\": \"136\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nderale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono\\nessenzialmente a dire :\\nloche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-\\nvenzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4\u00b0 della eostitu-\\nzione federale, perche instituisce un nuovo vescovado;\\n20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 \u00a7 1, 18, 19, 23,24,\\n28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-\\nrale, la giurisdizione ecclesiastica;\\n3\u00b0 ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa\\nguarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni\\neeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-\\nehie di nuova formazione ;\\n4\u00b0 ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di\\ncoscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta\\npriva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-\\nlico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-\\nsiastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in\\nquanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-\\nposti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre\\nconfessioni. a contribuire aHa congrua ;\\n5\u00b0 ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-\\nrale eol riconoscere (art. 9) \u00aba tutte le istituzioni e eause\\n}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ;\\n6\u00b0 ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente\\nanche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni\\ndelloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;.\\n7\u00b0 ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono\\ndei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-\\nroci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola\\ngenerale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito\\ndall' art. 4\u00b0 della eostituzione federale .\\n8\u00b0 ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-\\nbuire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima\\nistanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran\\nConsiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative\\nall' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali,\\necc. (art. 28) ;\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\"}, {\"id\": \"137\", \"text\": \"9\u00b0 ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in\\nquanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti\\ni reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo.\\nI f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art.\\n2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di\\nvoler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle\\nautorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si\\ntratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-\\ncompaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini\\ne eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-\\nsare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il\\nricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna\\ndelle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera\\nsu quelle ehe cadono -\\nsecondo lei -\\nnella propria eompe-\\ntenza.\\nC. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso\\ndi tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di\\nvenlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino,\\nBerzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-\\nlan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote,\\nChlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo,\\nBoseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-\\ndini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di\\nLoearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo\\nTell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi.\\nD. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il\\nsigr. professore Dre K. P. K\u00f6nig, di Berna, formolava -\\nper\\nincarico deI governo ticinese -\\nle seguenti conclusioni :\\nIoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI\\nricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-\\n- nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della\\nproponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-\\nnanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) per-\\nehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine\\nlegale dei sessanta giorni.\"}, {\"id\": \"138\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\n2\u00b0 Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-\\ngere il rieorso sieeome privo di fondamento.\\nE. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio\\ndi Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-\\nnove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, \u00abin\\n\u00bb favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di\\n\u00bb quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. })\\nF. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886,\\ncontro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no\\ndeI tenore seguente :\\nART. 1\u00b0. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-\\ntrazione d'un Ordinario proprio.\\nART. 2\u00b0. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-\\neita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei\\ncantone.\\nART. 3\u00b0. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo\\nvicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-\\nzione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi\\nal suo spirituale ministero.\\nEgli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche\\npreei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-\\ngoI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose.\\nEgli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda\\nIa fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-\\nzione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-\\nnare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i\\nistituti.\\n.\\nA Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento\\ndella religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-\\nbonD insegnare.\\nA lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto\\neio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche.\\nIn generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol\\nsuo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-\\ncare con lui.\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\"}, {\"id\": \"139\", \"text\": \"ART. 4\u00b0. Nessun membro deI cJero potra essere posto in\\nistato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-\\nsiasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di\\natti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio\\ndi questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi,\\nse non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre\\neolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.\\nQuando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra\\nessere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-\\ndanti la sua qualita di cittadino.\\nOgni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0\\nposto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa\\ncompetente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-\\ntuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze.\\nART. 5\u00b0. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-\\ntenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita\\ndella presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali.\\nART. 6\u00b0. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :\\na) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-\\nroeehiali ;\\nb) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-\\nvizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali.\\nART. 7\u00b0. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-\\nehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e\\nfatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di\\ntutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la\\nparrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-\\nsenti in assemblea.\\n\u00a7 L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi\\ne deereti eeclesiastici.\\n\u00a7 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-\\nvato, sono mantenuti.\\n\u00a7 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere\\nJa direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver\\nprima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-\\nliehe.\\nART. 8\u00b0. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere\\n/\"}, {\"id\": \"140\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\ninterinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa\\nnomina definitiva deI titolare.\\nGli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-\\ndi\u00e4tamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in\\nluogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI\\nbeneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno\\neserciLato il loro offieio.\\nL'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente\\nuna parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse\\nrisiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio,\\navra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-\\nparrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-\\ndinario, sentito il Consiglio parrocchiale.\\nART. 9\u00b0. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie\\nistiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei\\nlimiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.\\nART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono\\nposti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di\\nbeni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-\\nnazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro\\nuso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza\\nl'assenso delrautorita ecclesiastica.\\nART. 18\u00b0. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-\\nchiale :\\na) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ;\\nb) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo\\ndi quanta e disposto aU'art. 13 ;\\nc) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-\\nnenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali;\\nd) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in\\nlite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-\\nteca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ;\\ne) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-\\nrocchia.\\n\u00a7 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni\\ndelle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-\\nsenso dell'Ordinario \u00b0 suo delegato.\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\"}, {\"id\": \"141\", \"text\": \"ART. 19\u00b0. I conti della parrocchia sono pure trasmessi,\\nanno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.\\nART. 22\u00b0. Le precedenti disposizioni non sono applicabili\\nai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-\\nnistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto.\\nART. 23\u00b0. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-\\nnicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni\\nsotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui\\ndaranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln\\nadempimento degli oneri su quella gravitanti.\\nART. 24\u00b0. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti\\ndestinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne\\npubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario.\\nART. 27\u00b0. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia\\ncongrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte\\ndal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini\\nattualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-\\nzioni dell'art. 49 della costitllzione federale.\\nART. 28\u00b0. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto\\ndi voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione\\ne tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-\\nsario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle\\nDorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-\\nzioso.\\nQuelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza\\ndell'Ordinario.\\nART. 29\u00b0. Le autorita civili presteranno, se richieste, il\\nloro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine\\nDon sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti\\ni pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento\\ndei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-\\nl'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente\\n-legge.\\nART. 36\u00b0. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura\\nd'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i\\nconti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.\\n\u00a7 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate\"}, {\"id\": \"142\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\ndal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-\\nnario ed al eapitolo.\\n\u00a7 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato,\\nl'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto\\nall'Ordinario.\\nART. 37\u00b0. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore,\\nunitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-\\ndizione colla medesima :\\na) le seguenti disposizioni deI codiee penale :\\nIl n\u00b0 8 dell'art. 25, il \u00a7 2 dell'art. 101 ed il \u00a7 2 dell'art.\\n131 ;\\nla parola -\\n\u00ab ecclesiastiea)} -\\ndei \u00a7 1\u00b0 delI'art. 27, e le\\nparole -\\n\u00abi ministri dei cuIto ) -\\ndelI'art. 134 ;\\ntutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2\u00b0 deI detto codiee;\\nb) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ;\\nc) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-\\nnale;\\nII lemma 2\u00b0 delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -\\n\u00absaeri-\\nstani) -\\ndeH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n\u00b0 VIII delI 'art. 73; Ie\\nparole -\\n\u00ab e I'impedire la celebrazione di feste od altre\\nfunzioni non autorizzate)} -\\ndelJa lett. c) dei detto n\u00b0 VIII\\ndeH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ;\\nmeno le parole -\\n\u00ab orologi e campisanti;)} -\\nla lett, c)\\ndeH'art. 149, e la parola -\\n\u00ab 0 benefici \u00bb -\\ndella lett. e)\\ndei detto artieolo. \u00bb\\nPremessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti:\\nSttlle eccezioni d' ordine :\\n10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-\\nvanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza\\neontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-\\npolo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-\\nsione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale\\nnon eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta\\n-\\ndurante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-\\nrocehe sebbene la legge -\\ncome tale -\\nsia rimasta inop-\\npugnata, le singole applicazioni della medesima possono\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n14S\\nquerelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P??\\nessere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~\\ncantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1\\nricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta\\nl'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale ,\\nchiamato a giudieare.\\n.,.,.,\\nSenonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm\\nriprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze\\n(Verf\u00fcgungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59,\\nanehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-\\n-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte,\\nsia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~\\nfederale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl\\ncontro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle\\nstesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco:\\ngiudiziaria assolutamente ~ulla\\\"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl\\nsorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~\\n.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett\\n.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-\\ntoritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe\\nil ripetuto articolo 59 m?nziona,.\\n.'\\n.\\nE bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordl-\\nnanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non\\npuo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-\\nner'ale di qualsivogha \u00abemanaZlOne}) dl un au~oflta non fa\\nnecessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha\\nper se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-\\nl'art. H3, n\u00b0 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~\\nil tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm\\nricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i,\\nco me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e\\ndi trattati.\\n..\\nLa sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO\\nehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI\\nricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa\\nlegittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte,\\n{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-\"}, {\"id\": \"144\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nrenti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-\\n. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da\\nquesta legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi\\nbastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per\\navventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti\\ne circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto\\nal tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo\\ndi gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte,\\nricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto,\\nviolino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-\\ntituzionali dei rieorrenli.\\n2\u00b0 Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-\\nrenti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere\\nl'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la\\nseconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe\\naHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non pu\u00f6\\nmettersi in dubbio che il \u00ab Comitato delI' associazione patrio-\\n)} tica liberale ticinese, \u00bb nel eui norne il ricorso fu intro-\\ndotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-\\nridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa\\nlegge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge\\nin querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne\\ndell' assoeiazione eome tale, -\\nnon pUD d'altro canto nep-\\npure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni,\\nquali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino\\nessere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge\\noffesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-\\ntorita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.\\n3\u00b0 Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-\\nzione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette\\n\u00ab diehiarazioni di adesione\u00bb da parte di Municipii, di pri-\\nvati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo\\ndopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in\\nvigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata\\nlegge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte\\ndichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-\\ntanti \u00ab interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\"}, {\"id\": \"145\", \"text\": \"alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-\\ntosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si\\nassociano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro,\\nal rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale\\ndei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche\\nnon venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-\\npingerle senz' aHro.\\n4\u00b0 Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente\\nal ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in\\nparola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-\\npolo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata\\nnel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso\\nall'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona\\nsoltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno\\ndalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-\\nehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-\\nposta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-\\nmento quanta segue :\\n\u00ab La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti\\nindividuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-\\nsizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine\\npubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere,\\ngiusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-\\ntenze nelle eause B\u00fchler-Gm\u00fcr, Graf, de Pury e Arnold) ,\\napplieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe\\nnel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative\\ntieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per\\nl'art. 2 deI codice eivile, difatti, \u00ab una legge non e operativa\\nse non dopo la sua promulgazione, \u00bb e l'art. 2 della legge\\n2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-\\neembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio\\nofficiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-\\nmenta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio\\nofficiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale\\ndei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -\\nnel\\n25 dO. -\\ndella festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-\\nraj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato\"}, {\"id\": \"146\", \"text\": \"A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\neHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28\\ncadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-\\nmuni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie\\nsurriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e\\nnon ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il\\n4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta\\ngiorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-\\ntimo giorno. \u00bb\\nCodesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto\\naeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ci\u00f6 ehe riguarda\\nla prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo\\ndelia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro\\ndeI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale\\ndei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-\\nsero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-\\nmesse nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi\\nB\u00fchJer-Gm\u00fcr, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero\\nnel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal\\nuopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro\\nla legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-\\nrelare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro\\nche i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente\\nsalvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere\\nal tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta\\ngiorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-\\nzione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-\\nguere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge\\nistessa. -\\nNon 10 pu\u00f6 essere, deI pari, in quanta faceia coin-\\ncidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca\\nalla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-\\nrativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria,\\nei\u00f6 ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-\\ntosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge,\\nbeointeso per\u00f6 nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi\\nal mezzo di un \u00abfoglio officiale, \u00bb non si avra. riguardo aHa\\ndata ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene\\nal giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello\\nIV. Gerichtsstand. No 23.\"}, {\"id\": \"147\", \"text\": \"nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva\\ngiunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -\\nOra, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-\\nzona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26\\nmarzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-\\nforza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-\\nvenne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo\\nmedeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-\\nmine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa\\n,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo\\nlltile.\\n5\u00b0 Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI\\nmerito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo\\nproposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto\\npronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare\\nuna identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-\\nnale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le\\nautorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare\\ncome ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-\\nrart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta per\u00f6\\na beHa prima:\\na) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella\\ndeI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in\\nmerito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4,\\n4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati\\npm sopra al nr! 10 , 4\u00b0, 5\u00b0 e 8\u00b0 della lettere B deI fattispecie'\\nb) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~\\n:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale\\n(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia\\ndel1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-\\ngna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil.\\n. {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di-\\n,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto\\nall'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo\\nall'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo\\nfatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-\\ntorita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-\\nXIII -\"}, {\"id\": \"1887\", \"text\": \":11\\n148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung.\\nste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti\\ndei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto.\\n. 6\u00b0 A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per\\nCI\u00d6 che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe\\ndella Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo :\\nehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene\\nal novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-\\ntezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun\\ndiritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-\\ng~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,.\\ndl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni'\\nehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-.\\nderale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che\\nl'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non\\nr~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-\\n. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n\u00b0 3 delJa costituzione\\nf~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono\\nrIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto\\nsopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-\\nbuisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio\\nfederale medeslmo mterpretata ed eseguita ;\\nehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione\\nfederale sono espressamente riservate aHa eognizione deI\\nConsiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n\u00b0 6\\ndella legge organieo-giudiziaria);\\nehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem\\ncirca il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~\\nart. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni\\nrelati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-\\nrocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,.\\nregol~ e puo regolare soltanto iI dir\u00dcto di ricorso alle auto-\\nrita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia.\\nquello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole\\nnorme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-\\nlegano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi\\nreeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam()\\nal Gran CODsiglio ;\\nIV. Gerichtsstand. No 23.\\n149\\nehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge,\\nJa quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-\\nfessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-\\nsiastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia\\ndi eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto\\ndi mi ra il 2\u00b0 lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale\\nin forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~\\nsorta a causa di opinioni religiose, \u00bb eppero di ricapo la vio-\\nlazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e\\naffidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-\\nrazione.\\nSul merito:\\n7\u00b0 I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58,\\naL 2\\\" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento\\ndell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-\\ncoli 2, 3, 4, 7 \u00a7 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein\\ndiscussione ed espongono a eonforto della loro opinione\u00b7 per\\nsommi eapi cio ehe segue :\\n\u00ab E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-\\nrisdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede\\nall'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente\\nspirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre\\nle parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-\\nI' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-\\ntiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e\\nsempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna\\nfra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei\\nresto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al\\ndogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa\\nmorale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica,\\nun dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-\\neramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI\\nprete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio\\naHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pub-\\nblieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il\\ncodiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-\\n150\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nzione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto\\nquanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i\\nfunerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della\\nearne nei giorni di magro, -\\nnella votazione su tutte le leggi\\nehe toeeano davvieino \u00b0 da lontano ai privilegi ehe il eIern\\neattolieo pretende avere, eee.\\n\u00bb L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da\\nun altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i\\nsuoi atti risguardanti \u00abla legittima liberta nell'esereizio deI\\nsuo saero ministero, \u00bb ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-\\nnario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re\\npastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-\\nstero. -\\nSegnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente\\nspirituale va il disposto dei \u00a7 1. 0 dell' art. 7, guista il quale\\n({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e\\ndecreti ecclesiastici, \u00bb mentre e noto ehe nella Svizzera nes-\\nsuna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato\\nquando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi\\neivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-\\nsione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI\\neodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle\\nautorita legisJati ve dei eantoni. -\\nE altrettanto sia detto circa\\nrart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-\\nzione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0\\nviee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0\\nstare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0\\nsenza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-\\nchiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-\\ngato, -\\ncirca gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i\\nconti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario\\ne vietano ehe \u00ab gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al\\nculto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro\\nuso ne publieo ne privato \u00bb -\\neinfine circa iI 2\\n0 lemma del-\\nl'art. 28,. a tenor deI quale \u00ab le contestazioni relative all'e-\\nsercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }}\\nIn realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto.\\nE dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta\\nIV. Gerichtsstand. No 23.\\n151\\ngovernativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-\\nrelata espressione di \u00ab giurisdizione eeclesiastiea\u00bb altra eosa\\nfuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu\\nesatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1\\neriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e\\nl'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e\\nnon pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida\\neon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'in-\\nvoeato art. \u00f68 a1. 2\u00b0 della eostituzione federale. Tanto la\\ngenesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto\\nassegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato\\nsuo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe,\\ned il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-\\nguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere\\nper la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. \u00f68,\\nal. 3\u00b0 se non \u00abl'amministrazione ecclesiastica della giustizia,\u00bb\\nehe e quanto dire Ia potest\u00e4. penale e la giurisdizione eivile\\nehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi\\nIitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -\\nin antitesi, e\\nvero, eol diritto eanonico -\\ncome vertenze dell'ordine laico.\\n(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia\\neattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-\\nvece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto\\ndella giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato\\nart. 58 al. 2\u00b0, ehe eioe non contempli eome tale soltanto\\nl' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-\\ntorita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti\\neziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-\\npetto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario,\\nehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-\\needimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe\\nanche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-\\ntuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-\\ntieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni\\naeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una\\nsiffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-\\nI'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-\\n152\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza\\nad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali),\\neompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei\\nplaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi\\naHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-\\nglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-\\nzioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione\\ndei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre\\nliti ~ ri~nardo loro ed all'\u00fc~piego degli avanzi di prodotti\\ndestmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni\\nrelative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58\\nal. 2\u00b0 dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta\\n~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare\\nloggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere\\nse le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp.\\nl'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il \u00a7 2\u00b0\\ndell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della\\neostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-\\nnarsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne\\nl'incarto in genere della causa vi diano argomento.\\n8\u00b0 Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe\\nrisguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b)\\nl'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la\\nl~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora\\nal co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-\\nrocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono\\nalienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-\\nvare:\\nAd 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a\\nqualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel\\neantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-\\nrr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-\\nflzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0\\ndella chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-\\nzione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei\\npu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte\\ndm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n153\\ndelle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni\\nal diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri\\neantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-\\ntinazione di detti henl.\\n.\\nAd b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-\\ngere quereia in argomento, ehe una simile questione non\\npuo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto\\npubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano\\nneUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva\\nesplicitamente nel suo artieolo 6\u00b0 i diritti acquisiti ed e ehiaro\\nehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti\\nacquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni .\\necclesiastici alle parroechie, non pu\u00f6 essere risoluto se non\\nin -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati\\nsi presentino eome parti litiganti.\\n9\u00b0 Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai\\ncombinati articoli 27 della legge e 49 al. 6\u00b0 deUa costituzione\\nfederale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera\\ndi quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni,\\nsenza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di\\nattinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro\\nle quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea\\nvolonta, -\\nparia bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27\\nnella quale sono espressamente \u00ab riservate)} le disposizioni\\ndell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe\\nsifIatta riserva non basta per ei\u00f6 che il legislatore ticinese\\nconsideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo\\nanche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in\\nnessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento\\nd'interpretare il riservato disposto della costituzione federale\\n(art. 49 al. 6\u00b0) diversamente da quanta il legislatore e le\\nautorita federali richieggano, -\\ngli attinenti di altre assoeia-\\nzioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-\\ngrado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe,\\na participare direttamente 0 indirettamente al pagamento\\ndelle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-\\neare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,\\n154\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\\nd'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime\\nriguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione.\\n10\u00b0 Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al\\ndiritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge\\nha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi,\\nad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7)\\nessa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel\\nriehiedere per Ia validita della nomina \u00abl'approvazione del-\\nl'Ordinario, \u00bb eoll'attribuire a questi (art. 8) \u00ab l'eselusivo\\ndiritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura\\nd'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-\\nbandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue\\npro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha\\nessenzialmente ridotto -\\nin eonfronto delle anteriori -\\nJa\\neffettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe\\nne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono\\ndisposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la\\npotesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui\\nessere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso\\nnon puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto.\\nE da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e\\npersino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei\\nnon appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-\\nrenti eonsistente a dire, dovere Je autorit\u00e4. federali rieono-\\nseere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-\\nlienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione\\nesplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI\\npubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto.\\n11\\n0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela,\\nehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e\\ndella eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-\\nrisce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e\\nBalerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe\\nai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio\\nparroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare\\nj beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto\\nsotto lettel'a b deI eonsiderando 8\u00b0, eoneiossiaehe Ia legitti-\\nIV. Gerichtsstand. N\u00b0 23.\\n155\\nmazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai\\nrieorrenti, sibbene -\\nin prima linea almenD -\\nai eomnni\\nmedesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne\\nfa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti\\neomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-\\ngnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe\\naneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-\\nrale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora\\npronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si\\nrileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-\\ntengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono\\nunieamente nella loro qualita di delegati dei \u00abComitato libe-\\nrale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI\\nresto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-\\ntoni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil\\ngenere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag.\\n\u00f6O\u00f6, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, \u00ab Staat\\nund Kirche in der Schweiz, ) vol. 1\u00b0 pag. 474 ss.)\\n12\u00b0 I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli\\nart. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano \u00ab le\\nautorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe\\neeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie\\nsaere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i\\nsaeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe\\nsiano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese\\nin conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad\\nuna serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in\\nmodo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-\\neano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-\\ntonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e\\nnon avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente\\nrart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione\\n. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea\\nehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-\\nmann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il\\nquale \u00ab Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a\\n}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranqu\u00fc-\\n156\\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.\\n\u00bb lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-\\n\u00bb ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-\\n)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale\\ncontro Ja entrata in vigore di una Iegge \u00ab ehe offende ap-\\npunto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati\u00bb e \u00ab eompro-\\nmette\u00bb anziehe promuovere, \u00abJa eomune prosperita \u00bb nel\\nTicino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-\\nzione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-\\nnale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se\\nnon in quanta questi siano \u00ab garantiti 0 dalla eostituzione\\n\u00bb federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla\\n}) costituzione delloro eantone \u00bb e 1e eon'testazioni di cui si\\ntratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe\\ndella Confederazione, -\\ncosi la sempliee invocazione deI\\nriferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale\\nfederale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. \u00dcceorre,\\neioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel\\ncaso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-\\nrale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i\\nrieorren.i non hanno, -\\nrispetto ai mentovati art. 29 e 37\\ndella legge, -\\nneppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil.\\nvolesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato\\nper modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di\\nJui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione\\nfederale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e\\nfu gi\u00e4 osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur\\nsempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la\\ncornpetente autorita federale .\\nPer tutti questi motivi,\\nn Tribunale federale\\npronuneia :\\n11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in\\nquanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-\\nmenti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto\\ncorne privo di fondamento.\\nV. Arreste. No 24.\\nV. Arreste. -\\nSaisies et sequestres.\\n24. Urt~eH \u00bbl)m 22. &.vril1887\\nin <5ad)en ~abermad)er.\\n157\\nA. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)\u00e4ft\u00dfagent S. ~alter\\nin @fd)eubad) un'o\\n9legl)~iant $t\u00fcner bafelbft, leljterer ar\u00df\\n$ormun'o ber @ebr\u00fc'oer &n'oer~ub, f\u00fcr eine mro3efitoftenfor'oe~\\n. tung \u00bbl)n 222\\n~r. 7 5 ~t\u00df. an ~rau ~egina ~illmer geb.\\n~abermad)er, \\\\tIo~n~aft in ~~am\\nJ\\nbeim\\n@erid)UI.vr\u00e4~'oenten\\n1)on\\n~od)'oorf einen &rreft auf t'\u00e4terlid)e\u00df @rbgut~aben ber\\n<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem\\n&nt~eil an einem auf ber\\n;\u00dfiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n.\\nrain, ~aftenben ~Hel) au\u00dfge\\\\tlirft. @:n ~tegegen \u00bbon ber lllegtna\\nm3i'omer an ba\u00df ~un'oe\u00dfgedd)t gertd)teter lRetur\u00df \\\\tIur'oe am\\n22. Dftober 1886 abge\\\\tliefen. @\u00df \\\\tlurne na~er\u00bbom @eri.d)tt;~\\n:vr\u00e4fi'oenten \\\\)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung be\u00df \u00bbe~arrefhde~\\n@r{)gut~aben\u00df angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet<\\ngerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~\\nmad)er\\nl 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se.\\n~au.j)tung, ba\u00df \u00bberatreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa e\u00df l~m\\n\u00bbon 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885\\neigent~\u00fcm1id) abgetreten \\\\tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e\\n1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o\\net~J)ben 'oie &rreftne~n:er\\n'Ilm 5. 3anuar 1887 beim me\u00f6idt;gerid)te\\n~od)'oJ)rf etne\\n~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \\\\tIe1d)u fie beantragten,\\nber &neft lei alt; \\\\tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)\u00fcljen un'o 'oie\\n1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oa\u00df\\n&rreftgut~aben ab3u\\\\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er \u00bbe.r~\\nlangte beim@eticl)t~.j)r\u00e4fi'oenten \u00bbon ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn\\n. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 \u00bbl)m }Be~id\u00dfgeticl)t\\n~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-\\naidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt.\\\" 59\\n&bfa\u00a7 1 ~ .\u2022 m. an feinem ~o~norte belangt \\\\tIet~en muffe.\\n~er @erid)tt;~r\u00e4fi'oent \\\\)on ~od)borf \\\\tIie\u00df burd) merfugung \u00bbom\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"art. 2 la\", \"law\": \"la\", \"rs\": \"748.0\", \"art\": \"2\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/471_491_479/de#art_2\"}]}}", "2026-05-08T09:27:56", null, null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_13_I_135"], "units": {}, "query_ms": 0.7126230048015714}