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decisions: bge_13_I_135

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decision_id court canton chamber docket_number docket_number_2 decision_date publication_date language title legal_area regeste abstract_de abstract_fr abstract_it full_text outcome decision_type judges clerks collection appeal_info source_url pdf_url bge_reference cited_decisions scraped_at external_id source source_id source_spider content_hash has_full_text text_length Sachgebiet Themen Liste_Neuheiten BGE_PublikationVorgesehen erledigung AnzahlRichter local_json_path imported_at last_seen_at from_delta from_judic_scraper judic_structured judic_scraped_at judic_raw_content raw_html_path Vorinstanz_Gericht Vorinstanz_Kammer
bge_13_I_135 bge CH I 13_I_135   1887-04-02 1887-01-01 it BGE 13 I 135 Öffentliches Recht         134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. le~t wären, W(t~ fie übrigeng, - ll'e~iell besüglid) ~tt. 37 bet matur ber Gad)e nad), - llnmögItd) ~ätten t~nn fönnen, in:: bem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere @Strafen für 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten würben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller· bingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.·m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler >Bunb ~at ben ,Sttled: >Be~auvtung ber Uuab~ängigfeit beg $aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon lllu~e unb Brb~ uung im 3nnern, Gd)u§ ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib" gen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb be~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe§ llede§e bie %rei~eit unb 'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d, anftatt biefe!be AU förbern. ~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugfüQrung berfelben edaffenen ~unbeggefe~en gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig. feiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur @debigung öU:: gettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg" getid)te nid)t, fonbern eg muf3 barget~an ttlerben, ban ein in ber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~brüdlid) gettlä~deifteteg fonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merfügung bede§t ttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29 unb 37 eit., nad)öuttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl- geng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt unb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, - ober tid)tiger gefagt beffen ~nttlenbung, - alg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbeßgerid)t erfannt: :Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit >Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im @Sinne ber @r\tlägungen alß unbegrünbet abgettliefen. IV. Gerichtsstand. N° 23. 23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa de Stoppani e consorti. 135 A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo proprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon la Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre suecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par- » rocehie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°) « le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle » diocesi di l\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra- » zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore » apostolico deI cantone Tieino, » da nominarsi (art. 2) dalla Santa Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom- pagna Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale » si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia- » mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico » deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20 » ottobre 1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente » deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.» L'art. 3° della ridetta convenzione statuisce infine ehe «qualora il titolare » venisse amorire prima della organizzazione definitiva » delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone » Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione » dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. » B. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone Ticino aceettava una Iegge « sulla liberta della Chiesa caLto- » lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, » ehe il Gran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen- naio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia » con 1a surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i signori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. ßruni, inoltra- rono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in nome deI « Comitat6liberale cantonale ticinese, » un rieorso 2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata siccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe- 136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. derale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono essenzialmente a dire : loche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon- venzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4° della eostitu- zione federale, perche instituisce un nuovo vescovado; 20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23,24, 28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede- rale, la giurisdizione ecclesiastica; 3° ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa guarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni eeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe- ehie di nuova formazione ; 4° ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di coscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta priva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto- lico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle- siastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in quanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom- posti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre confessioni. a contribuire aHa congrua ; 5° ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede- rale eol riconoscere (art. 9) «a tutte le istituzioni e eause }) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ; 6° ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente anche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni delloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;. 7° ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono dei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par- roci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola generale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito dall' art. 4° della eostituzione federale . 8° ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri- buire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima istanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran Consiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative all' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali, ecc. (art. 28) ; IV. Gerichtsstand. N° 23. 137 9° ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in quanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti i reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo. I f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art. 2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di voler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle autorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si tratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in- compaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini e eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas- sare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il ricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna delle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera su quelle ehe cadono - secondo lei - nella propria eompe- tenza. C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso di tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di venlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino, Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me- lan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote, Chlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo, Boseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta- dini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di Loearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo Tell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi. D. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il sigr. professore Dre K. P. König, di Berna, formolava - per incarico deI governo ticinese - le seguenti conclusioni : IoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI ricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi- - nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della proponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi- nanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) per- ehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine legale dei sessanta giorni. 138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin- gere il rieorso sieeome privo di fondamento. E. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio di Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti- nove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, «in » favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di » quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. }) F. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886, contro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no deI tenore seguente : ART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis- trazione d'un Ordinario proprio. ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser- eita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei cantone. ART. 3°. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo vicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea- zione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero. Egli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche preei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re- goI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose. Egli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda Ia fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra- zione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi- nare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i istituti. . A Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento della religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb- bonD insegnare. A lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto eio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche. In generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol suo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni- care con lui. IV. Gerichtsstand. N° 23. 139 ART. 4°. Nessun membro deI cJero potra essere posto in istato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual- siasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di atti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio di questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi, se non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre eolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini. Quando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra essere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar- danti la sua qualita di cittadino. Ogni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0 posto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa competente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri- tuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze. ART. 5°. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis- tenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita della presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali. ART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti : a) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par- roeehiali ; b) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser- vizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali. ART. 7°. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe- ehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e fatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di tutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la parrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre- senti in assemblea. § L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi e deereti eeclesiastici. § 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri- vato, sono mantenuti. § 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere Ja direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver prima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias- liehe. ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere / 140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. interinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa nomina definitiva deI titolare. Gli economi spirituali da lui nominati entreranno imme- diätamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in luogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI beneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno eserciLato il loro offieio. L'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente una parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse risiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio, avra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice- parrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or- dinario, sentito il Consiglio parrocchiale. ART. 9°. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie istiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei limiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi. ART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di beni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie- nazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro uso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza l'assenso delrautorita ecclesiastica. ART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parroc- chiale : a) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ; b) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo di quanta e disposto aU'art. 13 ; c) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte- nenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali; d) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo- teca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ; e) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par- rocchia. § 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni delle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD- senso dell'Ordinario ° suo delegato. IV. Gerichtsstand. N° 23. 141 ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi, anno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione. ART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi- nistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto. ART. 23°. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano- nicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni sotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui daranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln adempimento degli oneri su quella gravitanti. ART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti destinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne pubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario. ART. 27°. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia congrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte dal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini attualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi- zioni dell'art. 49 della costitllzione federale. ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto di voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione e tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis- sario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle Dorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten- zioso. Quelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza dell'Ordinario. ART. 29°. Le autorita civili presteranno, se richieste, il loro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine Don sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento dei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del- l'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente -legge. ART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura d'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i conti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale. § 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate 142 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi- nario ed al eapitolo. § 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato, l'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto all'Ordinario. ART. 37°. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore, unitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad- dizione colla medesima : a) le seguenti disposizioni deI codiee penale : Il n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art. 131 ; la parola - « ecclesiastiea)} - dei § 1° delI'art. 27, e le parole - «i ministri dei cuIto ) - delI'art. 134 ; tutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2° deI detto codiee; b) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ; c) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu- nale; II lemma 2° delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola - «saeri- stani) - deH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n° VIII delI 'art. 73; Ie parole - « e I'impedire la celebrazione di feste od altre funzioni non autorizzate)} - delJa lett. c) dei detto n° VIII deH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ; meno le parole - « orologi e campisanti;)} - la lett, c) deH'art. 149, e la parola - « 0 benefici » - della lett. e) dei detto artieolo. » Premessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti: Sttlle eccezioni d' ordine : 10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a- vanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza eontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po- polo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci- sione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale non eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta - durante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe- rocehe sebbene la legge - come tale - sia rimasta inop- pugnata, le singole applicazioni della medesima possono IV. Gerichtsstand. N° 23. 14S querelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P?? essere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~ cantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1 ricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta l'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale , chiamato a giudieare. .,.,., Senonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm riprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze (Verfügungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59, anehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac- -earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte, sia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~ federale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl contro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle stesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco: giudiziaria assolutamente ~ulla"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl sorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~ .di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett .di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au- toritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe il ripetuto articolo 59 m?nziona,. .' . E bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordl- nanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non puo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge- ner'ale di qualsivogha «emanaZlOne}) dl un au~oflta non fa necessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha per se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del- l'art. H3, n° 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~ il tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm ricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i, co me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e di trattati. .. La sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO ehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI ricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa legittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte, {Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor- 144 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. renti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle- . ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da questa legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi bastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per avventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti e circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto al tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo di gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte, ricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto, violino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos- tituzionali dei rieorrenli. 2° Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor- renti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere l'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la seconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe aHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non puö mettersi in dubbio che il « Comitato delI' associazione patrio- )} tica liberale ticinese, » nel eui norne il ricorso fu intro- dotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu- ridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa legge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge in querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne dell' assoeiazione eome tale, - non pUD d'altro canto nep- pure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni, quali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino essere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge offesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au- torita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame. 3° Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece- zione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette « diehiarazioni di adesione» da parte di Municipii, di pri- vati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo dopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in vigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata legge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte dichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret- tanti « interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto IV. Gerichtsstand. N° 23. 145 alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut- tosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si associano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro, al rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale dei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche non venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res- pingerle senz' aHro. 4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente al ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in parola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po- polo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata nel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso all'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona soltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno dalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon- ehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris- posta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo- mento quanta segue : « La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti individuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo- sizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine pubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere, giusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen- tenze nelle eause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold) , applieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe nel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative tieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per l'art. 2 deI codice eivile, difatti, « una legge non e operativa se non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge 2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di- eembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio officiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola- menta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio officiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale dei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza - nel 25 dO. - della festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope- raj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato 146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. eHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28 cadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo- muni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie surriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e non ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il 4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta giorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul- timo giorno. » Codesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto aeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ciö ehe riguarda la prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo delia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro deI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale dei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles- sero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am- messe nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi BühJer-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero nel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal uopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro la legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue- relare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro che i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente salvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere al tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta giorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea- zione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin- guere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge istessa. - Non 10 puö essere, deI pari, in quanta faceia coin- cidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca alla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope- rativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria, eiö ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut- tosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge, beointeso perö nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi al mezzo di un «foglio officiale, » non si avra. riguardo aHa data ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene al giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello IV. Gerichtsstand. No 23. 147 nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva giunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. - Ora, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin- zona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26 marzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco- forza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av- venne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo medeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter- mine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa ,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo lltile. 5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI merito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo proposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto pronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare una identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu- nale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le autorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare come ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal- rart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta perö a beHa prima: a) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella deI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in merito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4, 4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati pm sopra al nr! 10 , 4°, 5° e 8° della lettere B deI fattispecie' b) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~ :a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale (aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia del1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse- gna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil. . {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di- ,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo all'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo fatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au- torita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que- XIII - 1887 :11 148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung. ste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti dei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto. . 6° A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per CIÖ che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo : ehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene al novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro- tezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun diritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero- g~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,. dl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni' ehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-. derale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che l'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non r~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa- . zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n° 3 delJa costituzione f~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono rIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto sopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri- buisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio federale medeslmo mterpretata ed eseguita ; ehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione federale sono espressamente riservate aHa eognizione deI Consiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n° 6 della legge organieo-giudiziaria); ehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem circa il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~ art. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni relati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par- rocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,. regol~ e puo regolare soltanto iI dirÜto di ricorso alle auto- rita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia. quello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole norme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al- legano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi reeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam() al Gran CODsiglio ; IV. Gerichtsstand. No 23. 149 ehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge, Ja quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon- fessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle- siastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia di eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto di mi ra il 2° lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale in forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~ sorta a causa di opinioni religiose, » eppero di ricapo la vio- lazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e affidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede- razione. Sul merito: 7° I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58, aL 2" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento dell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti- coli 2, 3, 4, 7 § 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein discussione ed espongono a eonforto della loro opinione· per sommi eapi cio ehe segue : « E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu- risdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede all'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente spirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre le parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del- I' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias- tiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e sempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna fra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei resto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al dogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa morale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica, un dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa- eramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI prete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio aHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pub- blieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il codiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi- 150 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. zione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto quanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i funerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della earne nei giorni di magro, - nella votazione su tutte le leggi ehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern eattolieo pretende avere, eee. » L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da un altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i suoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI suo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi- nario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini- stero. - Segnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente spirituale va il disposto dei § 1. 0 dell' art. 7, guista il quale ({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e decreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nes- suna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato quando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi eivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis- sione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI eodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle autorita legisJati ve dei eantoni. - E altrettanto sia detto circa rart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta- zione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0 viee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0 senza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe- chiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele- gato, - circa gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i conti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario e vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al culto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro uso ne publieo ne privato » - einfine circa iI 2 0 lemma del- l'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'e- sercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }} In realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto. E dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta IV. Gerichtsstand. No 23. 151 governativa al rieorso appare invero, non signifieare la que- relata espressione di « giurisdizione eeclesiastiea» altra eosa fuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu esatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1 eriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e non pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida eon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'in- voeato art. ö8 a1. 2° della eostituzione federale. Tanto la genesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto assegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato suo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe, ed il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se- guenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere per la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8, al. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,» ehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile ehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi Iitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato - in antitesi, e vero, eol diritto eanonico - come vertenze dell'ordine laico. (sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia eattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in- vece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto della giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato art. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto l' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au- torita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti eziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris- petto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario, ehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro- eedimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe anche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti- tuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas- tieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni aeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al- I'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am- 152 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza ad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali), eompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei plaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi aHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve- glianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu- zioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre liti ~ ri~nardo loro ed all'ü~piego degli avanzi di prodotti destmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni relative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58 al. 2° dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta ~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare loggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere se le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp. l'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il § 2° dell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della eostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami- narsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne l'incarto in genere della causa vi diano argomento. 8° Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe risguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b) l'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la l~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora al co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par- rocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono alienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser- vare: Ad 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a qualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel eantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co- rr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto- flzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0 della chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu- zione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei pu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte dm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso IV. Gerichtsstand. N° 23. 153 delle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni al diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri eantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des- tinazione di detti henl. . Ad b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor- gere quereia in argomento, ehe una simile questione non puo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto pubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano neUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva esplicitamente nel suo artieolo 6° i diritti acquisiti ed e ehiaro ehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti acquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni . ecclesiastici alle parroechie, non puö essere risoluto se non in -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati si presentino eome parti litiganti. 9° Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai combinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° deUa costituzione federale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera di quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni, senza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di attinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro le quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea volonta, - paria bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27 nella quale sono espressamente « riservate)} le disposizioni dell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe sifIatta riserva non basta per eiö che il legislatore ticinese consideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo anche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in nessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale (art. 49 al. 6°) diversamente da quanta il legislatore e le autorita federali richieggano, - gli attinenti di altre assoeia- zioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal- grado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe, a participare direttamente 0 indirettamente al pagamento delle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo- eare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora, 154 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. d'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime riguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione. 10° Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al diritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge ha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi, ad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7) essa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel riehiedere per Ia validita della nomina «l'approvazione del- l'Ordinario, » eoll'attribuire a questi (art. 8) « l'eselusivo diritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura d'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab- bandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue pro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha essenzialmente ridotto - in eonfronto delle anteriori - Ja effettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe ne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono disposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la potesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui essere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso non puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto. E da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e persino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei non appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor- renti eonsistente a dire, dovere Je autoritä. federali rieono- seere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina- lienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione esplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI pubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto. 11 0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela, ehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e della eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe- risce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e Balerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe ai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio parroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare j beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto sotto lettel'a b deI eonsiderando 8°, eoneiossiaehe Ia legitti- IV. Gerichtsstand. N° 23. 155 mazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai rieorrenti, sibbene - in prima linea almenD - ai eomnni medesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne fa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti eomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu- gnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe aneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede- rale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora pronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si rileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar- tengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono unieamente nella loro qualita di delegati dei «Comitato libe- rale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI resto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean- toni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil genere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag. öOö, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat und Kirche in der Schweiz, ) vol. 1° pag. 474 ss.) 12° I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli art. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano « le autorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe eeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie saere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i saeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe siano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese in conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad una serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in modo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi- eano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean- tonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e non avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente rart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione . riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea ehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia- mann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il quale « Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a }} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranquü- 156 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng. » lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di- » ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro- )} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale contro Ja entrata in vigore di una Iegge « ehe offende ap- punto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati» e « eompro- mette» anziehe promuovere, «Ja eomune prosperita » nel Ticino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu- zione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu- nale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se non in quanta questi siano « garantiti 0 dalla eostituzione » federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla }) costituzione delloro eantone » e 1e eon'testazioni di cui si tratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe della Confederazione, - cosi la sempliee invocazione deI riferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale federale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. Üceorre, eioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel caso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede- rale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i rieorren.i non hanno, - rispetto ai mentovati art. 29 e 37 della legge, - neppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil. volesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato per modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di Jui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione federale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e fu giä osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur sempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la cornpetente autorita federale . Per tutti questi motivi, n Tribunale federale pronuneia : 11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in quanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona- menti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto corne privo di fondamento. V. Arreste. No 24. V. Arreste. - Saisies et sequestres. 24. Urt~eH »l)m 22. &.vril1887 in <5ad)en ~abermad)er. 157 A. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)äftßagent S. ~alter in @fd)eubad) un'o 9legl)~iant $tüner bafelbft, leljterer arß $ormun'o ber @ebrü'oer &n'oer~ub, für eine mro3efitoftenfor'oe~ . tung »l)n 222 ~r. 7 5 ~tß. an ~rau ~egina ~illmer geb. ~abermad)er, \tIo~n~aft in ~~am J beim @erid)UI.vrä~'oenten 1)on ~od)'oorf einen &rreft auf t'äterlid)eß @rbgut~aben ber <5d)ul'onetin (befte~en'o in einem &nt~eil an einem auf ber ;ßiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n. rain, ~aftenben ~Hel) außge\tlirft. @:n ~tegegen »on ber lllegtna m3i'omer an baß ~un'oeßgedd)t gertd)teter lReturß \tIur'oe am 22. Dftober 1886 abge\tliefen. @ß \tlurne na~er»om @eri.d)tt;~ :vräfi'oenten \)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung beß »e~arrefhde~ @r{)gut~abenß angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet< gerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~ mad)er l 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se. ~au.j)tung, baß »eratreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa eß l~m »on 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885 eigent~üm1id) abgetreten \tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e 1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o et~J)ben 'oie &rreftne~n:er 'Ilm 5. 3anuar 1887 beim meöidt;gerid)te ~od)'oJ)rf etne ~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \tIe1d)u fie beantragten, ber &neft lei alt; \tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)üljen un'o 'oie 1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oaß &rreftgut~aben ab3u\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er »e.r~ langte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn . %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t ~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be- aidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt." 59 &bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \tIet~en muffe. ~er @erid)tt;~räfi'oent \)on ~od)borf \tIieß burd) merfugung »om             https://www.fallrecht.ch/c1013135.pdf     [] 2026-03-03T14:13:04.090548+00:00         4594701d249439ce4f044432273322cd621896b8c979e0aab72b8e37c1a9c173 1 52187       0       2026-05-06T07:35:28 2026-07-06T01:35:26 0 0 {"meta": {"reference": "13_I_135", "abteilung": null, "date": "1887-01-01", "gegenstand": "Öffentliches Recht", "sprache": "IT", "is_bge": true, "is_bstger": false, "anzahl_richter": null}, "sachverhalt": {"raw": "", "abschnitte": []}, "erwaegungen": {"raw": "134. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\nle~t wären, W(t~ fie übrigeng, -\nll'e~iell besüglid) ~tt. 37 bet\nmatur ber Gad)e nad), -\nllnmögItd) ~ätten t~nn fönnen, in::\nbem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere\n@Strafen für 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten\nwürben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller·\nbingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.·m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler\n>Bunb\n~at ben ,Sttled:\n>Be~auvtung ber Uuab~ängigfeit beg\n$aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon\nlllu~e unb Brb~\nuung im 3nnern, Gd)u§ ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib\"\ngen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb\nbe~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe§ llede§e bie %rei~eit unb\n'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d,\nanftatt biefe!be AU förbern.\n~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugfüQrung berfelben\nedaffenen ~unbeggefe~en gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig.\nfeiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur @debigung öU::\ngettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg\"\ngetid)te nid)t, fonbern eg muf3\nbarget~an ttlerben, ban ein in\nber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~brüdlid) gettlä~deifteteg\nfonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merfügung bede§t\nttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29 unb\n37 eit., nad)öuttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-\ngeng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt\nunb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -\nober tid)tiger gefagt\nbeffen\n~nttlenbung, -\nalg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbeßgerid)t\nerfannt:\n:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit\n>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im\n@Sinne ber @r\\tlägungen alß unbegrünbet abgettliefen.\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa\nde Stoppani e consorti.\n\n135. A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo\nproprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon\nla Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre\nsuecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par-\n» rocehie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°)\n« le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle\n» diocesi di l\\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-\n» zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore\n» apostolico deI cantone Tieino, » da nominarsi (art. 2) dalla\nSanta Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-\npagna Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale\n» si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-\n» mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico\n» deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20\n» ottobre\n1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente\n» deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.» L'art. 3° della\nridetta convenzione statuisce infine ehe «qualora il titolare\n» venisse amorire prima della organizzazione definitiva\n» delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone\n» Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione\n» dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. »\nB. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone\nTicino aceettava una Iegge « sulla liberta della Chiesa caLto-\n» lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, » ehe il\nGran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-\nnaio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia\n» con 1a surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i\nsignori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. ßruni, inoltra-\nrono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in\nnome deI « Comitat6liberale cantonale ticinese, » un rieorso\n2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata\nsiccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-\n\n136. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\nderale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono\nessenzialmente a dire :\nloche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-\nvenzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4° della eostitu-\nzione federale, perche instituisce un nuovo vescovado;\n20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23,24,\n28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-\nrale, la giurisdizione ecclesiastica;\n3° ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa\nguarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni\neeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-\nehie di nuova formazione ;\n4° ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di\ncoscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta\npriva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-\nlico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-\nsiastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in\nquanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-\nposti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre\nconfessioni. a contribuire aHa congrua ;\n5° ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-\nrale eol riconoscere (art. 9) «a tutte le istituzioni e eause\n}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ;\n6° ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente\nanche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni\ndelloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;.\n7° ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono\ndei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-\nroci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola\ngenerale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito\ndall' art. 4° della eostituzione federale .\n8° ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-\nbuire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima\nistanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran\nConsiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative\nall' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali,\necc. (art. 28) ;\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n\n137. 9° ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in\nquanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti\ni reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo.\nI f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art.\n2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di\nvoler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle\nautorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si\ntratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-\ncompaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini\ne eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-\nsare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il\nricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna\ndelle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera\nsu quelle ehe cadono -\nsecondo lei -\nnella propria eompe-\ntenza.\nC. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso\ndi tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di\nvenlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino,\nBerzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-\nlan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote,\nChlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo,\nBoseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-\ndini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di\nLoearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo\nTell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi.\nD. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il\nsigr. professore Dre K. P. König, di Berna, formolava -\nper\nincarico deI governo ticinese -\nle seguenti conclusioni :\nIoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI\nricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-\n- nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della\nproponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-\nnanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) per-\nehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine\nlegale dei sessanta giorni.\n\n138. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\n2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-\ngere il rieorso sieeome privo di fondamento.\nE. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio\ndi Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-\nnove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, «in\n» favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di\n» quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. })\nF. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886,\ncontro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no\ndeI tenore seguente :\nART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-\ntrazione d'un Ordinario proprio.\nART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-\neita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei\ncantone.\nART. 3°. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo\nvicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-\nzione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi\nal suo spirituale ministero.\nEgli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche\npreei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-\ngoI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose.\nEgli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda\nIa fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-\nzione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-\nnare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i\nistituti.\n.\nA Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento\ndella religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-\nbonD insegnare.\nA lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto\neio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche.\nIn generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol\nsuo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-\ncare con lui.\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n\n139. ART. 4°. Nessun membro deI cJero potra essere posto in\nistato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-\nsiasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di\natti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio\ndi questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi,\nse non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre\neolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.\nQuando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra\nessere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-\ndanti la sua qualita di cittadino.\nOgni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0\nposto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa\ncompetente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-\ntuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze.\nART. 5°. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-\ntenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita\ndella presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali.\nART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :\na) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-\nroeehiali ;\nb) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-\nvizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali.\nART. 7°. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-\nehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e\nfatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di\ntutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la\nparrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-\nsenti in assemblea.\n§ L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi\ne deereti eeclesiastici.\n§ 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-\nvato, sono mantenuti.\n§ 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere\nJa direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver\nprima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-\nliehe.\nART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere\n/\n\n140. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\ninterinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa\nnomina definitiva deI titolare.\nGli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-\ndiätamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in\nluogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI\nbeneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno\neserciLato il loro offieio.\nL'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente\nuna parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse\nrisiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio,\navra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-\nparrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-\ndinario, sentito il Consiglio parrocchiale.\nART. 9°. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie\nistiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei\nlimiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.\nART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono\nposti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di\nbeni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-\nnazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro\nuso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza\nl'assenso delrautorita ecclesiastica.\nART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-\nchiale :\na) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ;\nb) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo\ndi quanta e disposto aU'art. 13 ;\nc) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-\nnenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali;\nd) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in\nlite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-\nteca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ;\ne) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-\nrocchia.\n§ 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni\ndelle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-\nsenso dell'Ordinario ° suo delegato.\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n\n141. ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi,\nanno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.\nART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili\nai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-\nnistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto.\nART. 23°. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-\nnicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni\nsotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui\ndaranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln\nadempimento degli oneri su quella gravitanti.\nART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti\ndestinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne\npubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario.\nART. 27°. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia\ncongrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte\ndal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini\nattualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-\nzioni dell'art. 49 della costitllzione federale.\nART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto\ndi voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione\ne tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-\nsario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle\nDorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-\nzioso.\nQuelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza\ndell'Ordinario.\nART. 29°. Le autorita civili presteranno, se richieste, il\nloro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine\nDon sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti\ni pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento\ndei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-\nl'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente\n-legge.\nART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura\nd'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i\nconti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.\n§ 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate\n\n142. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\ndal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-\nnario ed al eapitolo.\n§ 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato,\nl'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto\nall'Ordinario.\nART. 37°. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore,\nunitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-\ndizione colla medesima :\na) le seguenti disposizioni deI codiee penale :\nIl n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art.\n131 ;\nla parola -\n« ecclesiastiea)} -\ndei § 1° delI'art. 27, e le\nparole -\n«i ministri dei cuIto ) -\ndelI'art. 134 ;\ntutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2° deI detto codiee;\nb) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ;\nc) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-\nnale;\nII lemma 2° delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -\n«saeri-\nstani) -\ndeH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n° VIII delI 'art. 73; Ie\nparole -\n« e I'impedire la celebrazione di feste od altre\nfunzioni non autorizzate)} -\ndelJa lett. c) dei detto n° VIII\ndeH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ;\nmeno le parole -\n« orologi e campisanti;)} -\nla lett, c)\ndeH'art. 149, e la parola -\n« 0 benefici » -\ndella lett. e)\ndei detto artieolo. »\nPremessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti:\nSttlle eccezioni d' ordine :\n10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-\nvanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza\neontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-\npolo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-\nsione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale\nnon eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta\n-\ndurante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-\nrocehe sebbene la legge -\ncome tale -\nsia rimasta inop-\npugnata, le singole applicazioni della medesima possono\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n14S\nquerelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P??\nessere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~\ncantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1\nricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta\nl'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale ,\nchiamato a giudieare.\n.,.,.,\nSenonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm\nriprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze\n(Verfügungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59,\nanehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-\n-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte,\nsia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~\nfederale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl\ncontro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle\nstesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco:\ngiudiziaria assolutamente ~ulla\"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl\nsorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~\n.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett\n.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-\ntoritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe\nil ripetuto articolo 59 m?nziona,.\n.'\n.\nE bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordl-\nnanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non\npuo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-\nner'ale di qualsivogha «emanaZlOne}) dl un au~oflta non fa\nnecessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha\nper se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-\nl'art. H3, n° 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~\nil tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm\nricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i,\nco me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e\ndi trattati.\n..\nLa sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO\nehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI\nricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa\nlegittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte,\n{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-\n\n144. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\nrenti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-\n. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da\nquesta legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi\nbastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per\navventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti\ne circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto\nal tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo\ndi gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte,\nricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto,\nviolino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-\ntituzionali dei rieorrenli.\n2° Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-\nrenti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere\nl'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la\nseconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe\naHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non puö\nmettersi in dubbio che il « Comitato delI' associazione patrio-\n)} tica liberale ticinese, » nel eui norne il ricorso fu intro-\ndotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-\nridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa\nlegge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge\nin querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne\ndell' assoeiazione eome tale, -\nnon pUD d'altro canto nep-\npure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni,\nquali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino\nessere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge\noffesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-\ntorita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.\n3° Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-\nzione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette\n« diehiarazioni di adesione» da parte di Municipii, di pri-\nvati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo\ndopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in\nvigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata\nlegge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte\ndichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-\ntanti « interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n\n145. alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-\ntosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si\nassociano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro,\nal rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale\ndei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche\nnon venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-\npingerle senz' aHro.\n4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente\nal ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in\nparola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-\npolo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata\nnel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso\nall'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona\nsoltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno\ndalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-\nehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-\nposta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-\nmento quanta segue :\n« La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti\nindividuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-\nsizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine\npubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere,\ngiusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-\ntenze nelle eause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold) ,\napplieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe\nnel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative\ntieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per\nl'art. 2 deI codice eivile, difatti, « una legge non e operativa\nse non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge\n2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-\neembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio\nofficiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-\nmenta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio\nofficiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale\ndei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -\nnel\n25 dO. -\ndella festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-\nraj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato\n\n146. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\neHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28\ncadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-\nmuni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie\nsurriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e\nnon ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il\n4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta\ngiorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-\ntimo giorno. »\nCodesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto\naeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ciö ehe riguarda\nla prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo\ndelia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro\ndeI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale\ndei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-\nsero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-\nmesse nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi\nBühJer-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero\nnel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal\nuopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro\nla legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-\nrelare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro\nche i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente\nsalvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere\nal tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta\ngiorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-\nzione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-\nguere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge\nistessa. -\nNon 10 puö essere, deI pari, in quanta faceia coin-\ncidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca\nalla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-\nrativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria,\neiö ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-\ntosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge,\nbeointeso perö nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi\nal mezzo di un «foglio officiale, » non si avra. riguardo aHa\ndata ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene\nal giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello\nIV. Gerichtsstand. No 23.\n\n147. nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva\ngiunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -\nOra, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-\nzona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26\nmarzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-\nforza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-\nvenne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo\nmedeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-\nmine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa\n,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo\nlltile.\n5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI\nmerito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo\nproposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto\npronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare\nuna identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-\nnale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le\nautorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare\ncome ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-\nrart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta perö\na beHa prima:\na) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella\ndeI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in\nmerito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4,\n4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati\npm sopra al nr! 10 , 4°, 5° e 8° della lettere B deI fattispecie'\nb) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~\n:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale\n(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia\ndel1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-\ngna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil.\n. {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di-\n,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto\nall'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo\nall'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo\nfatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-\ntorita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-\nXIII -\n\n1887. :11\n148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung.\nste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti\ndei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto.\n. 6° A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per\nCIÖ che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe\ndella Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo :\nehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene\nal novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-\ntezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun\ndiritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-\ng~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,.\ndl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni'\nehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-.\nderale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che\nl'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non\nr~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-\n. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n° 3 delJa costituzione\nf~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono\nrIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto\nsopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-\nbuisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio\nfederale medeslmo mterpretata ed eseguita ;\nehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione\nfederale sono espressamente riservate aHa eognizione deI\nConsiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n° 6\ndella legge organieo-giudiziaria);\nehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem\ncirca il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~\nart. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni\nrelati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-\nrocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,.\nregol~ e puo regolare soltanto iI dirÜto di ricorso alle auto-\nrita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia.\nquello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole\nnorme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-\nlegano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi\nreeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam()\nal Gran CODsiglio ;\nIV. Gerichtsstand. No 23.\n149\nehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge,\nJa quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-\nfessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-\nsiastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia\ndi eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto\ndi mi ra il 2° lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale\nin forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~\nsorta a causa di opinioni religiose, » eppero di ricapo la vio-\nlazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e\naffidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-\nrazione.\nSul merito:\n7° I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58,\naL 2\" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento\ndell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-\ncoli 2, 3, 4, 7 § 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein\ndiscussione ed espongono a eonforto della loro opinione· per\nsommi eapi cio ehe segue :\n« E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-\nrisdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede\nall'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente\nspirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre\nle parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-\nI' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-\ntiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e\nsempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna\nfra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei\nresto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al\ndogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa\nmorale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica,\nun dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-\neramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI\nprete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio\naHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pub-\nblieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il\ncodiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-\n150\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\nzione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto\nquanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i\nfunerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della\nearne nei giorni di magro, -\nnella votazione su tutte le leggi\nehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern\neattolieo pretende avere, eee.\n» L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da\nun altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i\nsuoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI\nsuo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-\nnario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re\npastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-\nstero. -\nSegnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente\nspirituale va il disposto dei § 1. 0 dell' art. 7, guista il quale\n({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e\ndecreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nes-\nsuna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato\nquando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi\neivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-\nsione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI\neodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle\nautorita legisJati ve dei eantoni. -\nE altrettanto sia detto circa\nrart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-\nzione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0\nviee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0\nstare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0\nsenza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-\nchiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-\ngato, -\ncirca gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i\nconti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario\ne vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al\nculto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro\nuso ne publieo ne privato » -\neinfine circa iI 2\n0 lemma del-\nl'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'e-\nsercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }}\nIn realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto.\nE dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta\nIV. Gerichtsstand. No 23.\n151\ngovernativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-\nrelata espressione di « giurisdizione eeclesiastiea» altra eosa\nfuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu\nesatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1\neriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e\nl'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e\nnon pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida\neon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'in-\nvoeato art. ö8 a1. 2° della eostituzione federale. Tanto la\ngenesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto\nassegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato\nsuo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe,\ned il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-\nguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere\nper la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8,\nal. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,»\nehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile\nehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi\nIitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -\nin antitesi, e\nvero, eol diritto eanonico -\ncome vertenze dell'ordine laico.\n(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia\neattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-\nvece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto\ndella giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato\nart. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto\nl' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-\ntorita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti\neziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-\npetto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario,\nehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-\needimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe\nanche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-\ntuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-\ntieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni\naeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una\nsiffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-\nI'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-\n152\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\nministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza\nad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali),\neompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei\nplaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi\naHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-\nglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-\nzioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione\ndei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre\nliti ~ ri~nardo loro ed all'ü~piego degli avanzi di prodotti\ndestmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni\nrelative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58\nal. 2° dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta\n~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare\nloggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere\nse le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp.\nl'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il § 2°\ndell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della\neostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-\nnarsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne\nl'incarto in genere della causa vi diano argomento.\n8° Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe\nrisguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b)\nl'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la\nl~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora\nal co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-\nrocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono\nalienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-\nvare:\nAd 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a\nqualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel\neantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-\nrr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-\nflzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0\ndella chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-\nzione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei\npu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte\ndm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n153\ndelle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni\nal diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri\neantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-\ntinazione di detti henl.\n.\nAd b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-\ngere quereia in argomento, ehe una simile questione non\npuo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto\npubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano\nneUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva\nesplicitamente nel suo artieolo 6° i diritti acquisiti ed e ehiaro\nehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti\nacquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni .\necclesiastici alle parroechie, non puö essere risoluto se non\nin -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati\nsi presentino eome parti litiganti.\n9° Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai\ncombinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° deUa costituzione\nfederale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera\ndi quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni,\nsenza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di\nattinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro\nle quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea\nvolonta, -\nparia bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27\nnella quale sono espressamente « riservate)} le disposizioni\ndell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe\nsifIatta riserva non basta per eiö che il legislatore ticinese\nconsideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo\nanche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in\nnessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento\nd'interpretare il riservato disposto della costituzione federale\n(art. 49 al. 6°) diversamente da quanta il legislatore e le\nautorita federali richieggano, -\ngli attinenti di altre assoeia-\nzioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-\ngrado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe,\na participare direttamente 0 indirettamente al pagamento\ndelle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-\neare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,\n154\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\nd'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime\nriguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione.\n10° Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al\ndiritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge\nha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi,\nad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7)\nessa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel\nriehiedere per Ia validita della nomina «l'approvazione del-\nl'Ordinario, » eoll'attribuire a questi (art. 8) « l'eselusivo\ndiritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura\nd'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-\nbandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue\npro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha\nessenzialmente ridotto -\nin eonfronto delle anteriori -\nJa\neffettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe\nne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono\ndisposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la\npotesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui\nessere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso\nnon puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto.\nE da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e\npersino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei\nnon appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-\nrenti eonsistente a dire, dovere Je autoritä. federali rieono-\nseere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-\nlienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione\nesplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI\npubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto.\n11\n0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela,\nehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e\ndella eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-\nrisce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e\nBalerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe\nai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio\nparroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare\nj beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto\nsotto lettel'a b deI eonsiderando 8°, eoneiossiaehe Ia legitti-\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n155\nmazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai\nrieorrenti, sibbene -\nin prima linea almenD -\nai eomnni\nmedesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne\nfa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti\neomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-\ngnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe\naneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-\nrale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora\npronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si\nrileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-\ntengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono\nunieamente nella loro qualita di delegati dei «Comitato libe-\nrale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI\nresto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-\ntoni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil\ngenere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag.\nöOö, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat\nund Kirche in der Schweiz, ) vol. 1° pag. 474 ss.)\n12° I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli\nart. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano « le\nautorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe\neeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie\nsaere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i\nsaeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe\nsiano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese\nin conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad\nuna serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in\nmodo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-\neano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-\ntonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e\nnon avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente\nrart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione\n. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea\nehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-\nmann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il\nquale « Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a\n}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranquü-\n156\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.\n» lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-\n» ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-\n)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale\ncontro Ja entrata in vigore di una Iegge « ehe offende ap-\npunto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati» e « eompro-\nmette» anziehe promuovere, «Ja eomune prosperita » nel\nTicino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-\nzione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-\nnale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se\nnon in quanta questi siano « garantiti 0 dalla eostituzione\n» federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla\n}) costituzione delloro eantone » e 1e eon'testazioni di cui si\ntratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe\ndella Confederazione, -\ncosi la sempliee invocazione deI\nriferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale\nfederale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. Üceorre,\neioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel\ncaso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-\nrale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i\nrieorren.i non hanno, -\nrispetto ai mentovati art. 29 e 37\ndella legge, -\nneppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil.\nvolesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato\nper modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di\nJui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione\nfederale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e\nfu giä osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur\nsempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la\ncornpetente autorita federale .\nPer tutti questi motivi,\nn Tribunale federale\npronuneia :\n11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in\nquanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-\nmenti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto\ncorne privo di fondamento.\nV. Arreste. No 24.\nV. Arreste. -\nSaisies et sequestres.\n24. Urt~eH »l)m 22. &.vril1887\nin <5ad)en ~abermad)er.\n157\nA. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)äftßagent S. ~alter\nin @fd)eubad) un'o\n9legl)~iant $tüner bafelbft, leljterer arß\n$ormun'o ber @ebrü'oer &n'oer~ub, für eine mro3efitoftenfor'oe~\n. tung »l)n 222\n~r. 7 5 ~tß. an ~rau ~egina ~illmer geb.\n~abermad)er, \\tIo~n~aft in ~~am\nJ\nbeim\n@erid)UI.vrä~'oenten\n1)on\n~od)'oorf einen &rreft auf t'äterlid)eß @rbgut~aben ber\n<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem\n&nt~eil an einem auf ber\n;ßiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n.\nrain, ~aftenben ~Hel) außge\\tlirft. @:n ~tegegen »on ber lllegtna\nm3i'omer an baß ~un'oeßgedd)t gertd)teter lReturß \\tIur'oe am\n22. Dftober 1886 abge\\tliefen. @ß \\tlurne na~er»om @eri.d)tt;~\n:vräfi'oenten \\)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung beß »e~arrefhde~\n@r{)gut~abenß angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet<\ngerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~\nmad)er\nl 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se.\n~au.j)tung, baß »eratreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa eß l~m\n»on 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885\neigent~üm1id) abgetreten \\tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e\n1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o\net~J)ben 'oie &rreftne~n:er\n'Ilm 5. 3anuar 1887 beim meöidt;gerid)te\n~od)'oJ)rf etne\n~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \\tIe1d)u fie beantragten,\nber &neft lei alt; \\tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)üljen un'o 'oie\n1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oaß\n&rreftgut~aben ab3u\\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er »e.r~\nlangte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn\n. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t\n~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-\naidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt.\" 59\n&bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \\tIet~en muffe.\n~er @erid)tt;~räfi'oent \\)on ~od)borf \\tIieß burd) merfugung »om", "abschnitte": [{"id": "134", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\nle~t wären, W(t~ fie übrigeng, -\nll'e~iell besüglid) ~tt. 37 bet\nmatur ber Gad)e nad), -\nllnmögItd) ~ätten t~nn fönnen, in::\nbem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere\n@Strafen für 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten\nwürben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller·\nbingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.·m., ttleld)er beftimmt: ,,:Iler\n>Bunb\n~at ben ,Sttled:\n>Be~auvtung ber Uuab~ängigfeit beg\n$aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon\nlllu~e unb Brb~\nuung im 3nnern, Gd)u§ ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib\"\ngen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb\nbe~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe§ llede§e bie %rei~eit unb\n'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d,\nanftatt biefe!be AU förbern.\n~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugfüQrung berfelben\nedaffenen ~unbeggefe~en gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig.\nfeiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur @debigung öU::\ngettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg\"\ngetid)te nid)t, fonbern eg muf3\nbarget~an ttlerben, ban ein in\nber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~brüdlid) gettlä~deifteteg\nfonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merfügung bede§t\nttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29 unb\n37 eit., nad)öuttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-\ngeng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt\nunb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -\nober tid)tiger gefagt\nbeffen\n~nttlenbung, -\nalg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbeßgerid)t\nerfannt:\n:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit\n>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im\n@Sinne ber @r\\tlägungen alß unbegrünbet abgettliefen.\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa\nde Stoppani e consorti."}, {"id": "135", "text": "A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo\nproprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon\nla Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre\nsuecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par-\n» rocehie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°)\n« le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle\n» diocesi di l\\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-\n» zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore\n» apostolico deI cantone Tieino, » da nominarsi (art. 2) dalla\nSanta Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-\npagna Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale\n» si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-\n» mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico\n» deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20\n» ottobre\n1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente\n» deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.» L'art. 3° della\nridetta convenzione statuisce infine ehe «qualora il titolare\n» venisse amorire prima della organizzazione definitiva\n» delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone\n» Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione\n» dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. »\nB. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone\nTicino aceettava una Iegge « sulla liberta della Chiesa caLto-\n» lica e sull' amministrazione dei beni ecc1esiastici, » ehe il\nGran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-\nnaio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia\n» con 1a surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i\nsignori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. ßruni, inoltra-\nrono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in\nnome deI « Comitat6liberale cantonale ticinese, » un rieorso\n2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata\nsiccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-"}, {"id": "136", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\nderale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono\nessenzialmente a dire :\nloche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-\nvenzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4° della eostitu-\nzione federale, perche instituisce un nuovo vescovado;\n20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23,24,\n28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-\nrale, la giurisdizione ecclesiastica;\n3° ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa\nguarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni\neeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-\nehie di nuova formazione ;\n4° ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di\ncoscienza (art. 49 della eostituzione federale) , in quanta\npriva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-\nlico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-\nsiastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in\nquanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-\nposti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre\nconfessioni. a contribuire aHa congrua ;\n5° ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-\nrale eol riconoscere (art. 9) «a tutte le istituzioni e eause\n}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea ;\n6° ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente\nanche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni\ndelloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci ;.\n7° ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono\ndei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-\nroci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola\ngenerale, eontraria al principio dell' uguaglianza instituito\ndall' art. 4° della eostituzione federale .\n8° ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-\nbuire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima\nistanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran\nConsiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative\nall' esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali,\necc. (art. 28) ;\nIV. Gerichtsstand. N° 23."}, {"id": "137", "text": "9° ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in\nquanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti\ni reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo.\nI f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art.\n2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di\nvoler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle\nautorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si\ntratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-\ncompaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini\ne eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-\nsare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il\nricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna\ndelle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera\nsu quelle ehe cadono -\nsecondo lei -\nnella propria eompe-\ntenza.\nC. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso\ndi tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di\nvenlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino,\nBerzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-\nlan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote,\nChlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo,\nBoseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-\ndini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di\nLoearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo ; Guglielmo\nTell, di Londra ; la Fmnscini, di Parigi.\nD. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il\nsigr. professore Dre K. P. König, di Berna, formolava -\nper\nincarico deI governo ticinese -\nle seguenti conclusioni :\nIoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI\nricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-\n- nuarlo ; b) pereM manea in casu il primo estremo della\nproponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-\nnanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto ; c) per-\nehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine\nlegale dei sessanta giorni."}, {"id": "138", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\n2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-\ngere il rieorso sieeome privo di fondamento.\nE. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio\ndi Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-\nnove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, «in\n» favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di\n» quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. })\nF. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886,\ncontro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no\ndeI tenore seguente :\nART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-\ntrazione d'un Ordinario proprio.\nART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-\neita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei\ncantone.\nART. 3°. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo\nvicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-\nzione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi\nal suo spirituale ministero.\nEgli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche\npreei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-\ngoI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose.\nEgli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda\nIa fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-\nzione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-\nnare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i\nistituti.\n.\nA Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento\ndella religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-\nbonD insegnare.\nA lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto\neio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche.\nIn generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol\nsuo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-\ncare con lui.\nIV. Gerichtsstand. N° 23."}, {"id": "139", "text": "ART. 4°. Nessun membro deI cJero potra essere posto in\nistato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-\nsiasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di\natti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio\ndi questo ; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi,\nse non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre\neolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.\nQuando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra\nessere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-\ndanti la sua qualita di cittadino.\nOgni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0\nposto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa\ncompetente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-\ntuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze.\nART. 5°. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-\ntenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita\ndella presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali.\nART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :\na) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-\nroeehiali ;\nb) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-\nvizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali.\nART. 7°. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-\nehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e\nfatta dall' Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di\ntutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la\nparrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-\nsenti in assemblea.\n§ L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi\ne deereti eeclesiastici.\n§ 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-\nvato, sono mantenuti.\n§ 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere\nJa direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver\nprima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-\nliehe.\nART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere\n/"}, {"id": "140", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\ninterinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa\nnomina definitiva deI titolare.\nGli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-\ndiätamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in\nluogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI\nbeneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno\neserciLato il loro offieio.\nL'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente\nuna parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse\nrisiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio,\navra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-\nparrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-\ndinario, sentito il Consiglio parrocchiale.\nART. 9°. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie\nistiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei\nlimiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.\nART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono\nposti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di\nbeni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-\nnazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro\nuso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza\nl'assenso delrautorita ecclesiastica.\nART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-\nchiale :\na) la nomina deI parroco 0 vice-parroco ;\nb) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo\ndi quanta e disposto aU'art. 13 ;\nc) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-\nnenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali;\nd) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in\nlite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-\nteca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali ;\ne) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-\nrocchia.\n§ 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni\ndelle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-\nsenso dell'Ordinario ° suo delegato.\nIV. Gerichtsstand. N° 23."}, {"id": "141", "text": "ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi,\nanno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.\nART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili\nai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-\nnistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto.\nART. 23°. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-\nnicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni\nsotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui\ndaranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln\nadempimento degli oneri su quella gravitanti.\nART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti\ndestinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne\npubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario.\nART. 27°. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia\ncongrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte\ndal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini\nattualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-\nzioni dell'art. 49 della costitllzione federale.\nART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto\ndi voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione\ne tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-\nsario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle\nDorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-\nzioso.\nQuelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza\ndell'Ordinario.\nART. 29°. Le autorita civili presteranno, se richieste, il\nloro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine\nDon sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti\ni pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento\ndei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-\nl'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente\n-legge.\nART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura\nd'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i\nconti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.\n§ 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate"}, {"id": "142", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\ndal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-\nnario ed al eapitolo.\n§ 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato,\nl'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto\nall'Ordinario.\nART. 37°. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore,\nunitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-\ndizione colla medesima :\na) le seguenti disposizioni deI codiee penale :\nIl n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art.\n131 ;\nla parola -\n« ecclesiastiea)} -\ndei § 1° delI'art. 27, e le\nparole -\n«i ministri dei cuIto ) -\ndelI'art. 134 ;\ntutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2° deI detto codiee;\nb) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855 ;\nc) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-\nnale;\nII lemma 2° delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -\n«saeri-\nstani) -\ndeH'art. 52 ; Ia lett. a) deI n° VIII delI 'art. 73; Ie\nparole -\n« e I'impedire la celebrazione di feste od altre\nfunzioni non autorizzate)} -\ndelJa lett. c) dei detto n° VIII\ndeH'art. 73 ; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133 ;\nmeno le parole -\n« orologi e campisanti;)} -\nla lett, c)\ndeH'art. 149, e la parola -\n« 0 benefici » -\ndella lett. e)\ndei detto artieolo. »\nPremessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti:\nSttlle eccezioni d' ordine :\n10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-\nvanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza\neontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-\npolo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-\nsione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale\nnon eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta\n-\ndurante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-\nrocehe sebbene la legge -\ncome tale -\nsia rimasta inop-\npugnata, le singole applicazioni della medesima possono\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n14S\nquerelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P??\nessere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~\ncantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire ,dIr~ttl 1\nricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta\nl'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale ,\nchiamato a giudieare.\n.,.,.,\nSenonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm\nriprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze\n(Verfügungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59,\nanehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-\n-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte,\nsia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l' As?e~ble~\nfederale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl\ncontro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle\nstesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco:\ngiudiziaria assolutamente ~ulla\"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl\nsorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~\n.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett\n.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-\ntoritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe\nil ripetuto articolo 59 m?nziona,.\n.'\n.\nE bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {( ordl-\nnanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non\npuo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-\nner'ale di qualsivogha «emanaZlOne}) dl un au~oflta non fa\nnecessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha\nper se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-\nl'art. H3, n° 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~\nil tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm\nricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i,\nco me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e\ndi trattati.\n..\nLa sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO\nehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI\nricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa\nlegittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte,\n{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-"}, {"id": "144", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\nrenti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-\n. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da\nquesta legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi\nbastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per\navventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti\ne circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto\nal tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo\ndi gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte,\nricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto,\nviolino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-\ntituzionali dei rieorrenli.\n2° Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-\nrenti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere\nl'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la\nseconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe\naHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non puö\nmettersi in dubbio che il « Comitato delI' associazione patrio-\n)} tica liberale ticinese, » nel eui norne il ricorso fu intro-\ndotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-\nridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa\nlegge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge\nin querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne\ndell' assoeiazione eome tale, -\nnon pUD d'altro canto nep-\npure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni,\nquali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino\nessere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge\noffesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-\ntorita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.\n3° Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-\nzione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette\n« diehiarazioni di adesione» da parte di Municipii, di pri-\nvati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo\ndopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in\nvigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata\nlegge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte\ndichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-\ntanti « interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto\nIV. Gerichtsstand. N° 23."}, {"id": "145", "text": "alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-\ntosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si\nassociano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro,\nal rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale\ndei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche\nnon venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-\npingerle senz' aHro.\n4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente\nal ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in\nparola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-\npolo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata\nnel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso\nall'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona\nsoltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno\ndalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-\nehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-\nposta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-\nmento quanta segue :\n« La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti\nindividuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-\nsizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d' ordine\npubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere,\ngiusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-\ntenze nelle eause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold) ,\napplieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe\nnel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative\ntieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per\nl'art. 2 deI codice eivile, difatti, « una legge non e operativa\nse non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge\n2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-\neembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio\nofficiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-\nmenta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio\nofficiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale\ndei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -\nnel\n25 dO. -\ndella festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-\nraj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato"}, {"id": "146", "text": "A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\neHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28\ncadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-\nmuni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie\nsurriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e\nnon ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il\n4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta\ngiorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-\ntimo giorno. »\nCodesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto\naeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ciö ehe riguarda\nla prima parte desunta dalla natura ossia dall' obbiettivo\ndelia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro\ndeI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale\ndei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-\nsero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-\nmesse nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi\nBühJer-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero\nnel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal\nuopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro\nla legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-\nrelare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro\nche i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente\nsalvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere\nal tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta\ngiorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-\nzione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-\nguere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge\nistessa. -\nNon 10 puö essere, deI pari, in quanta faceia coin-\ncidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca\nalla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-\nrativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria,\neiö ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-\ntosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge,\nbeointeso perö nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi\nal mezzo di un «foglio officiale, » non si avra. riguardo aHa\ndata ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene\nal giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello\nIV. Gerichtsstand. No 23."}, {"id": "147", "text": "nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva\ngiunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -\nOra, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-\nzona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26\nmarzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-\nforza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-\nvenne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo\nmedeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-\nmine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa\n,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo\nlltile.\n5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI\nmerito .deI ,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo\nproposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto\npronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare\nuna identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-\nnale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le\nautorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare\ncome ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-\nrart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta perö\na beHa prima:\na) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella\ndeI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in\nmerito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4,\n4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati\npm sopra al nr! 10 , 4°, 5° e 8° della lettere B deI fattispecie'\nb) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~\n:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale\n(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia\ndel1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-\ngna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil.\n. {imposte sul culto) , la privazione dei eomuni deI 101'0 di-\n,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto\nall'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo\nall'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo\nfatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-\ntorita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-\nXIII -"}, {"id": "1887", "text": ":11\n148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung.\nste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti\ndei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto.\n. 6° A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per\nCIÖ che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe\ndella Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo :\nehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene\nal novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-\ntezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun\ndiritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-\ng~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,.\ndl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni'\nehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-.\nderale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che\nl'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non\nr~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-\n. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n° 3 delJa costituzione\nf~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono\nrIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto\nsopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-\nbuisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio\nfederale medeslmo mterpretata ed eseguita ;\nehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione\nfederale sono espressamente riservate aHa eognizione deI\nConsiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n° 6\ndella legge organieo-giudiziaria);\nehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem\ncirca il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~\nart. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni\nrelati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-\nrocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,.\nregol~ e puo regolare soltanto iI dirÜto di ricorso alle auto-\nrita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia.\nquello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole\nnorme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-\nlegano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi\nreeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam()\nal Gran CODsiglio ;\nIV. Gerichtsstand. No 23.\n149\nehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge,\nJa quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-\nfessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-\nsiastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia\ndi eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto\ndi mi ra il 2° lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale\nin forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~\nsorta a causa di opinioni religiose, » eppero di ricapo la vio-\nlazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e\naffidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-\nrazione.\nSul merito:\n7° I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58,\naL 2\" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento\ndell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-\ncoli 2, 3, 4, 7 § 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein\ndiscussione ed espongono a eonforto della loro opinione· per\nsommi eapi cio ehe segue :\n« E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-\nrisdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede\nall'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente\nspirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre\nle parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-\nI' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-\ntiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e\nsempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna\nfra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei\nresto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al\ndogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa\nmorale. L' edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica,\nun dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-\neramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI\nprete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio\naHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pub-\nblieo ; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il\ncodiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-\n150\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\nzione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto\nquanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i\nfunerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della\nearne nei giorni di magro, -\nnella votazione su tutte le leggi\nehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern\neattolieo pretende avere, eee.\n» L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da\nun altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i\nsuoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI\nsuo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-\nnario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re\npastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-\nstero. -\nSegnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente\nspirituale va il disposto dei § 1. 0 dell' art. 7, guista il quale\n({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e\ndecreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nes-\nsuna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato\nquando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi\neivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-\nsione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI\neodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle\nautorita legisJati ve dei eantoni. -\nE altrettanto sia detto circa\nrart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-\nzione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0\nviee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0\nstare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0\nsenza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-\nchiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-\ngato, -\ncirca gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i\nconti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario\ne vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al\nculto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro\nuso ne publieo ne privato » -\neinfine circa iI 2\n0 lemma del-\nl'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'e-\nsercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }}\nIn realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto.\nE dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta\nIV. Gerichtsstand. No 23.\n151\ngovernativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-\nrelata espressione di « giurisdizione eeclesiastiea» altra eosa\nfuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu\nesatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1\neriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e\nl'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e\nnon pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida\neon quello della {( giurisdizione ecclesiastiea, )} a sensi dell'in-\nvoeato art. ö8 a1. 2° della eostituzione federale. Tanto la\ngenesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto\nassegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato\nsuo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe,\ned il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-\nguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere\nper la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8,\nal. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,»\nehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile\nehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi\nIitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -\nin antitesi, e\nvero, eol diritto eanonico -\ncome vertenze dell'ordine laico.\n(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia\neattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-\nvece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto\ndella giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato\nart. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto\nl' amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-\ntorita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti\neziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-\npetto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario,\nehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-\needimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe\nanche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-\ntuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-\ntieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni\naeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una\nsiffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-\nI'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-\n152\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.\nministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza\nad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali),\neompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei\nplaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi\naHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-\nglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-\nzioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione\ndei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre\nliti ~ ri~nardo loro ed all'ü~piego degli avanzi di prodotti\ndestmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni\nrelative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58\nal. 2° dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta\n~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare\nloggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere\nse le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp.\nl'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il § 2°\ndell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della\neostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-\nnarsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne\nl'incarto in genere della causa vi diano argomento.\n8° Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe\nrisguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b)\nl'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la\nl~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora\nal co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-\nrocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono\nalienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-\nvare:\nAd 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a\nqualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel\neantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-\nrr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-\nflzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0\ndella chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-\nzione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei\npu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte\ndm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n153\ndelle autorita laiche. Si sa d' aUro canto ehe simili restrizioni\nal diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri\neantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-\ntinazione di detti henl.\n.\nAd b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-\ngere quereia in argomento, ehe una simile questione non\npuo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto\npubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano\nneUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva\nesplicitamente nel suo artieolo 6° i diritti acquisiti ed e ehiaro\nehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti\nacquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni .\necclesiastici alle parroechie, non puö essere risoluto se non\nin -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati\nsi presentino eome parti litiganti.\n9° Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai\ncombinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° deUa costituzione\nfederale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera\ndi quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni,\nsenza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di\nattinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro\nle quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea\nvolonta, -\nparia bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27\nnella quale sono espressamente « riservate)} le disposizioni\ndell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe\nsifIatta riserva non basta per eiö che il legislatore ticinese\nconsideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo\nanche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in\nnessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento\nd'interpretare il riservato disposto della costituzione federale\n(art. 49 al. 6°) diversamente da quanta il legislatore e le\nautorita federali richieggano, -\ngli attinenti di altre assoeia-\nzioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-\ngrado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe,\na participare direttamente 0 indirettamente al pagamento\ndelle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-\neare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,\n154\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.\nd'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime\nriguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione.\n10° Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al\ndiritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge\nha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi,\nad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7)\nessa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel\nriehiedere per Ia validita della nomina «l'approvazione del-\nl'Ordinario, » eoll'attribuire a questi (art. 8) « l'eselusivo\ndiritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura\nd'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-\nbandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue\npro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha\nessenzialmente ridotto -\nin eonfronto delle anteriori -\nJa\neffettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe\nne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono\ndisposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la\npotesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui\nessere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso\nnon puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto.\nE da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e\npersino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei\nnon appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-\nrenti eonsistente a dire, dovere Je autoritä. federali rieono-\nseere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-\nlienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione\nesplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI\npubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto.\n11\n0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela,\nehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e\ndella eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-\nrisce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e\nBalerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe\nai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio\nparroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare\nj beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto\nsotto lettel'a b deI eonsiderando 8°, eoneiossiaehe Ia legitti-\nIV. Gerichtsstand. N° 23.\n155\nmazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai\nrieorrenti, sibbene -\nin prima linea almenD -\nai eomnni\nmedesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne\nfa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti\neomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-\ngnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe\naneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-\nrale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora\npronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si\nrileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-\ntengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono\nunieamente nella loro qualita di delegati dei «Comitato libe-\nrale eantonale ) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI\nresto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-\ntoni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil\ngenere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag.\nöOö, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat\nund Kirche in der Schweiz, ) vol. 1° pag. 474 ss.)\n12° I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli\nart. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano « le\nautorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe\neeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie\nsaere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i\nsaeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe\nsiano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese\nin conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad\nuna serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in\nmodo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-\neano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-\ntonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e\nnon avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente\nrart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione\n. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea\nehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-\nmann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il\nquale « Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a\n}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranquü-\n156\nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.\n» lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-\n» ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-\n)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale\ncontro Ja entrata in vigore di una Iegge « ehe offende ap-\npunto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati» e « eompro-\nmette» anziehe promuovere, «Ja eomune prosperita » nel\nTicino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-\nzione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-\nnale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se\nnon in quanta questi siano « garantiti 0 dalla eostituzione\n» federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla\n}) costituzione delloro eantone » e 1e eon'testazioni di cui si\ntratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe\ndella Confederazione, -\ncosi la sempliee invocazione deI\nriferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale\nfederale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. Üceorre,\neioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel\ncaso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-\nrale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i\nrieorren.i non hanno, -\nrispetto ai mentovati art. 29 e 37\ndella legge, -\nneppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil.\nvolesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato\nper modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di\nJui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione\nfederale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e\nfu giä osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur\nsempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la\ncornpetente autorita federale .\nPer tutti questi motivi,\nn Tribunale federale\npronuneia :\n11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in\nquanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-\nmenti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto\ncorne privo di fondamento.\nV. Arreste. No 24.\nV. Arreste. -\nSaisies et sequestres.\n24. Urt~eH »l)m 22. &.vril1887\nin <5ad)en ~abermad)er.\n157\nA. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)äftßagent S. ~alter\nin @fd)eubad) un'o\n9legl)~iant $tüner bafelbft, leljterer arß\n$ormun'o ber @ebrü'oer &n'oer~ub, für eine mro3efitoftenfor'oe~\n. tung »l)n 222\n~r. 7 5 ~tß. an ~rau ~egina ~illmer geb.\n~abermad)er, \\tIo~n~aft in ~~am\nJ\nbeim\n@erid)UI.vrä~'oenten\n1)on\n~od)'oorf einen &rreft auf t'äterlid)eß @rbgut~aben ber\n<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem\n&nt~eil an einem auf ber\n;ßiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n.\nrain, ~aftenben ~Hel) außge\\tlirft. @:n ~tegegen »on ber lllegtna\nm3i'omer an baß ~un'oeßgedd)t gertd)teter lReturß \\tIur'oe am\n22. Dftober 1886 abge\\tliefen. @ß \\tlurne na~er»om @eri.d)tt;~\n:vräfi'oenten \\)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung beß »e~arrefhde~\n@r{)gut~abenß angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet<\ngerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~\nmad)er\nl 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se.\n~au.j)tung, baß »eratreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa eß l~m\n»on 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885\neigent~üm1id) abgetreten \\tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e\n1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o\net~J)ben 'oie &rreftne~n:er\n'Ilm 5. 3anuar 1887 beim meöidt;gerid)te\n~od)'oJ)rf etne\n~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \\tIe1d)u fie beantragten,\nber &neft lei alt; \\tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)üljen un'o 'oie\n1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oaß\n&rreftgut~aben ab3u\\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er »e.r~\nlangte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn\n. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t\n~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-\naidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt.\" 59\n&bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \\tIet~en muffe.\n~er @erid)tt;~räfi'oent \\)on ~od)borf \\tIieß burd) merfugung »om"}]}, "dispositiv": {"raw": "", "punkte": []}, "referenzen": {"bge_zitiert": [], "bger_zitiert": [], "bstger_zitiert": [], "gesetze": [{"text": "art. 2 la", "law": "la", "rs": "748.0", "art": "2", "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/471_491_479/de#art_2"}]}} 2026-05-08T09:27:56        

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